Con la circ. 28.4.2016 n. 69, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni in materia di congedo di maternità, alla luce delle novità in materia introdotte dal DLgs. 80/2015, riferendosi in modo particolare:
– al caso in cui si verifichi un parto prematuro;
– alla sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino;
– alla conservazione del diritto all’indennità di maternità.
Nello specifico, l’Istituto previdenziale ha indicato alcune modalità operative relative all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro. In particolare, le istruzioni dell’INPS riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro, sia i casi residuali di pagamento diretto.
Inoltre, le istruzioni contenute nella circolare in argomento concernono l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
Infine, ulteriori chiarimenti e istruzioni riguardano il pagamento delle indennità nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato, mentre si conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.
Acquisto dei voucher telematici – Nuove modalità (circ. INPS 28.4.2016 n. 68)
Con la circolare n. 28.4.2016 n. 68, l’INPS interviene con riferimento al lavoro accessorio ex art. 48 e segg. del DLgs. 81/2015, comunicando che, a partire dal 2.5.2016, non sarà più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC. Si ricorda, infatti, che, ai sensi del DLgs. 241/97, le imposte versate con il modello F24 possono essere oggetto di compensazione con i crediti del contribuente; tuttavia, come richiesto dall’INPS, gli importi portati in compensazione non possono più essere utilizzati per creare disponibilità di somme sul conto del lavoro accessorio.
In particolare, l’Istituto previdenziale precisa che sarà possibile utilizzare la causale LACC esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (ELIDE), che deve essere compilato inserendo, nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento, mentre nella sezione ERARIO ED ALTRO dovranno essere indicati: nel campo “tipo”, la lettera “I”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, la causale contributo LACC; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato “AAAA”.
Invece, il modello “F24 EP” potrà essere utilizzato con riferimento agli enti e alle amministrazioni pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità.
Infine, i voucher sono acquistabili tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a “INPS DG LAVORO ACCESSORIO”, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10, oppure tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.
Agevolazioni prima casa -Assenza dei requisiti – Ravvedimento operoso – Novità della L. 208/2015 (risposte Agenzia delle Entrate del 21.4.2016)
L’art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208 ha esteso l’agevolazione “prima casa” anche a chi sia titolare, al momento dell’acquisto, di un’altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che la ceda entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte rese in data 21.4.2016, ha specificato che il ravvedimento operoso, in coerenza con quanto era stato specificato nelle risoluzioni 31.10.2011 n. 105 e 27.12.2012 n. 112, opera anche in merito alla causa di decadenza dall’agevolazione prima casa introdotta dalla L. 208/2015, consistente nella mancata cessione dell’immobile entro un anno dall’acquisto agevolato.
Quindi:
– se entro l’anno, il contribuente, sapendo di non riuscire a cedere l’immobile, invia una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate esternando ciò, verranno liquidate le maggiori imposte e interessi, senza sanzioni;
– se la dichiarazione viene trasmessa dopo, nell’avviso di liquidazione, oltre a imposte e interessi, saranno irrogate le sanzioni del 30% ridotte ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, a seconda di quando la dichiarazione è stata inviata.
Misure di prevenzione e contrasto all’evasione per il 2016 – Indirizzi operativi (circ. Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16)
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.4.2016 n. 16, ha definito gli indirizzi operativi nell’attuazione delle misure di prevenzione e contrasto all’evasione per il 2016.
Il documento pone in particolare risalto il contraddittorio preventivo con il contribuente, quale strumento attraverso cui:
– da un lato, la pretesa tributaria viene resa più credibile e sostenibile;
– dall’altro, si scongiura l’effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto.
In tale ambito, viene indicato che l’utilizzo delle presunzioni tributarie deve essere improntato a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, senza acritici automatismi e ricorrendo in via prioritaria al confronto con il contribuente (ciò dovrebbe attuarsi, in primis, in materia di indagini finanziarie, la cui attivazione dovrebbe avvenire soltanto quando è già in corso un’attività istruttoria dell’Ufficio ed il cui risultato deve portare a “ricostruzioni credibili e realistiche”).
Relativamente al lavoro autonomo, la circolare annuncia che particolare attenzione verrà prestata nei confronti di quei soggetti che, pur dichiarando un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattono in maniera significativa il reddito imponibile. Inoltre, saranno valutate le ricorrenze di alcuni comportamenti tra soggetti che si avvalgono dello stesso consulente e/o intermediario e, soprattutto, se ci sono elementi che fanno emergere il ruolo di tale consulente nella veste di “ideatore/facilitatore” del comportamento evasivo.
Agevolazione prima casa -Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi – Forza maggiore (Cass. 27.4.2016 n. 8351)
Con la sentenza n. 8351 del 27.4.2016, la Cassazione ha statuito che, in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile costituisce, al fine dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali, un vero e proprio obbligo a carico del contribuente e non un onere. Pertanto, trova applicazione al caso di specie l’esimente della forza maggiore.
Più precisamente, le opere di manutenzione straordinaria di un immobile integrano la forza maggiore, in quanto:
– si connotano per il loro carattere di assoluta inevitabilità, poiché necessarie alla conservazione del fabbricato;
– costituiscono evento futuro e incerto, dato che sono successive sia all’acquisto sia alla delibera condominiale con le quali venivano disposte.
Inoltre, la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, riguarda l’immobile acquistato con il beneficio fiscale e non qualsiasi altro immobile sito nel comune di destinazione.
Mancata corresponsione del TFR – Intervento del Fondo di garanzia INPS – Condizioni
Con riferimento ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’art. 2 co. 5 della L. 297/82 stabilisce che, qualora il datore di lavoro non adempia alla corresponsione del TFR dovuto, il lavoratore può chiedere all’apposito Fondo di garanzia istituito presso l’INPS il pagamento dell’importo di cui ha diritto.
Tuttavia l’intervento del citato Fondo non è così automatico, dal momento che lo stesso INPS ha spesso negato il diritto al rimborso laddove i lavoratori interessati non avessero fornito la prova di avere esperito tutte le azioni esecutive astrattamente e concretamente praticabili nei confronti del datore di lavoro/debitore.
Sul punto, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 8072/2016, stabilendo che in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, è previsto l’intervento del Fondo di garanzia quando il lavoratore dimostri di avere esperito un’azione esecutiva che deve conformarsi all’ordinaria diligenza e che sia esercitata in modo serio ed adeguato.
Secondo la Suprema Corte, l’esigenza di tutela effettiva del credito emergente dalla L. 297/82 spinge a ritenere che il lavoratore abbia l’onere di dimostrare di essere stato diligente nel tentativo di recupero del proprio credito, ponendo in essere quelle azioni che avrebbero potuto, ragionevolmente, ottenere un risultato positivo, non certo anche quelle che appaiano infruttuose o aleatorie in un raffronto tra i loro costi ed i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità. Ad esempio, la richiesta di pignoramento mobiliare o di pignoramento presso terzi infruttuosi, sono azioni da ritenersi espressione di una diligenza sufficiente per attivare il Fondo di Garanzia.
Agevolazione prima casa – Abitazioni contigue – Applicazione del beneficio – Irrilevanza del dato catastale (Cass. 27.4.2016 n. 8346)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.4.2016 n. 8346, ha ribadito che l’agevolazione prima casa può applicarsi anche in ipotesi di acquisto contemporaneo di due abitazioni contigue, purché:
– esse vengano destinate, dall’acquirente, nel loro complesso, a costituire un’unica unità abitativa;
– in base alla disciplina previgente, esse, nel loro complesso, non siano qualificabili come abitazioni “di lusso” a norma del DM 2.8.69.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, ai fini della spettanza dell’agevolazione in caso di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue, è del tutto irrilevante in dato catastale dell’iscrizione unitaria che può anche non sussistere e che non deve necessariamente essere operata entro 3 anni.
Secondo l’attuale disciplina dell’agevolazione, tuttavia, non è più rilevante la qualifica dell’immobile come “non di lusso”, bensì il fatto che l’abitazione sia catastalmente classificata come A1, A8 o A9. Sebbene il dato catastale sia oggi rilevante, si ritiene che la mancata fusione catastale dei due immobili non sia preclusiva del beneficio, purché esso resti “classificabile” nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 o A11.
Rifiuti speciali assimilati agli urbani – Riduzioni della parte variabile della TARI – Obbligo dei Comuni (risposte IFEL 15.4.2016)
L’IFEL ha pubblicato sul proprio sito Internet alcune risposte a quesiti che sono stati posti nell’ambito del ciclo di webinar dedicato allo schema di regolamento sulla TARI.
Tra i principali chiarimenti è stato affermato che rientra nelle facoltà dei Comuni prevedere ulteriori riduzioni della TARI rispetto a quelle previste dalla normativa. L’IFEL ritiene pertanto legittimo prevedere nel regolamento agevolazioni anche di carattere sociale e di politica fiscale per incentivare comportamenti virtuosi, come ad esempio il non posizionamento di slot machine.
È obbligatorio, invece, disciplinare la riduzione della parte variabile della tariffa per le attività economiche che producono rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, purché avviati al riciclo ai sensi del co. 649 dell’art. 1 della L. 147/2013.
Un’altra riduzione obbligatoria, introdotta dal DL 47/2014, riguarda la riduzione di due terzi per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero che spetta soltanto se viene presentata la dichiarazione da parte del contribuente.
Canone RAI – Presunzione legata all’utenza elettrica – Novità della legge di stabilità 2016 – Disposizioni attuative – Parere positivo del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli Atti normativi, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto di attuazione della nuova disciplina di riscossione del canone RAI (art. 1 co. 154 della L. 208/2015).
Il parere positivo, diffuso il 27.4.2016, fa seguito al documento dello scorso 13 aprile, con il quale la stessa Sezione del Consiglio di Stato, rilevando alcuni profili di criticità, aveva sospeso il prescritto parere e invitato il MISE a rivedere il testo regolamentare; il nuovo schema di decreto è accompagnato da una relazione integrativa, con la quale il Ministero proponente ha illustrato le modifiche introdotte ed esplicitato le ragioni in base alle quali alcune osservazioni non hanno trovato puntuale riscontro.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ritiene rispondente alle finalità di chiarezza informativa la definizione di “apparecchio TV” fornita con nota MISE 20.4.2016 n. 28019, sebbene non inserita nel nuovo testo; vengono poi valutate positivamente le integrazioni introdotte all’art. 6 dello schema di decreto relativamente alla più puntale disciplina dei casi di esenzione e del modello necessario ai fini della loro comunicazione, nonché alla previsione secondo cui, all’utente che ha erroneamente dichiarato il dato della residenza all’impresa elettrica con conseguente addebito di un secondo canone, è in ogni caso lasciata la possibilità di dichiarare che “sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento”.
Responsabilità del liquidatore di società e degli ex soci e amministratori – Azionabilità della responsabilità per debiti fiscali (Cass. 27.4.2016 n. 8334)
Cass. 27.4.2016 n. 8334, in relazione alla responsabilità fiscale dei liquidatori di società di cui all’art. 36 del DPR 602/73:
– ha ribadito che la stessa, avendo come presupposto la pretesa accertata in capo alla società, richiede che gli importi a carico di quest’ultima siano almeno stati iscritti in ruoli, anche provvisori;
– ha sancito che essa sorge nel momento in cui si redige il bilancio finale di liquidazione e si trasmette la dichiarazione dei redditi, non avendo rilevanza il momento, antecedente, in cui sono state incassate somme poi non dichiarate.
In ragione di ciò, per appurare se sussiste la responsabilità bisogna verificare se, al momento di predisposizione del bilancio di liquidazione e della dichiarazione, il soggetto aveva la qualità di liquidatore, non avendo rilievo automatico che detto status fosse rivestito precedentemente.