Dimissioni online – Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro (risposte Min. Lavoro)

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul suo sito istituzionale una nuova serie di Faq relative alla procedura di dimissioni online (obbligatoria dal 12.3.2016 ai sensi del DLgs. 151/2015). Nel fornire le risposte, il Ministero precisa che:
– la presentazione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, per motivo inerente a dimissioni oppure a risoluzione consensuale, è inefficace se non è stata preceduta dall’invio dell’apposito modello telematico;
– in caso d’invio delle dimissioni telematiche errate, perché non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 del DLgs. 151/2015, non è necessaria la revoca;
– i lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica sono tenuti a rendere le dimissioni online, perché la procedura riguarda i rapporti di lavoro privati a prescindere dalla natura del datore di lavoro(circ. 12/2016);
– la procedura online riguarda anche i rapporti di lavoro domestico in somministrazione, perché il rapporto di lavoro intercorre tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore;
– se il contratto collettivo o individuale applicato non dispone nulla in proposito, il conteggio dei giorni comprende i giorni consecutivi e, pertanto, il primo giorno non lavorato può coincidere con un giorno festivo.

Esonero contributivo per le nuove assunzioni nell’anno 2016 – Condizioni per la fruizione

Ai sensi dell’art. 1 co. 178 della L. 208/2015, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 non spetta, tra l’altro, con riferimento ai lavoratori per i quali tale beneficio, o l’analogo incentivo previsto, per il 2015, dall’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione.
Anche sul punto, la circ. INPS 57/2016, pur non riferendosi espressamente – a differenza delle precedenti circ. 17/2015 e 178/2015 – allo “stesso datore di lavoro”, risulta confermare l’interpretazione data in questi ultimi documenti di prassi, nel senso di limitare il divieto di una seconda assunzione agevolata solo presso:
– lo stesso datore di lavoro;
– società da questi controllate o a questi collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
– soggetti comunque facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo.
Ciò consente un più agevole accesso all’esonero, in quanto fa sì che, in presenza di un precedente contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2015 e già agevolato ai sensi della L. 190/2014 o stipulato nel 2016 con riconoscimento del bonus ex L. 208/2015 e venuto a cessare, il lavoratore possa essere nuovamente assunto, nel corso del 2016, con applicazione del beneficio, ove la nuova assunzione sia effettuata:
– da un datore di lavoro diverso, privo di qualsivoglia relazione di controllo, collegamento o “etero-direzione” con il precedente;
– a distanza di almeno 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto, senza che, in tale periodo, il lavoratore risulti aver lavorato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Esonero contributivo per le nuove assunzioni nell’anno 2016 – Attività di controllo da parte della task force ministeriale

Prosegue l’attività del personale ispettivo volta a contrastare la fruizione illecita dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato introdotto, in relazione al 2015, dalla L. 190/2014 (secondo fonti ministeriali situazioni di irregolarità sono state rilevate presso il 19% delle aziende controllate).
Come è noto, l’accesso del suddetto bonus occupazionale (così come all’analoga misura incentivante prevista, per il 2016, dalla L. 208/2016) è subordinato all’osservanza sia di condizioni attinte dalla disciplina generale degli incentivi all’occupazione che di condizioni specifiche, quali, in particolare, l’assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in capo al lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
Al riguardo, si sottolinea l’assenza di indicazioni, sia da parte del Legislatore che della prassi amministrativa, circa gli strumenti a disposizione del datore di lavoro per verificare i precedenti rapporti lavorativi a tempo indeterminato intrattenuti dal lavoratore.
Sinora, i datori di lavoro hanno chiesto ai dipendenti, a titolo probante, una dichiarazione di responsabilità attestante l’assenza di un impiego a tempo indeterminato nel semestre in questione, corroborata dalla scheda rilasciata dal Centro per l’impiego competente, con annotata la cronologia dei rapporti di lavoro.

Accordo di separazione coniugale – Trasferimento della proprietà tra coniugi nei 5 anni – Decadenza dall’agevolazione – Esclusione (Cass. 16.3.2016 n. 5156)

Non si configura la decadenza dall’agevolazione prima casa nel caso in cui uno dei due coniugi, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto agevolato, trasferisca l’immobile all’altro coniuge in sede di adempimento di una condizione contenuta nell’atto di separazione consensuale, anche ove, entro 1 anno, il coniuge “alienante” non acquisti un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.
La Corte aderisce, così, all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento dell’immobile operato in sede di separazione, essendo svincolato da qualsivoglia corrispettivo, non possa determinare la decadenza dall’agevolazione, in assenza di intento speculativo ed in assenza del conseguimento di una somma da reinvestire nel nuovo acquisto.
Pertanto, anche alla luce della meritevolezza di tutela di atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nel momento della crisi del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili, si deve ritenere che, a norma dell’art. 19 della L. 74/87, l’esenzione operi per tutti i tributi e le imposte, sia ove l’atto si compia davanti al giudice, sia che si compia al di fuori del contesto giudiziario.

Regime forfetario – Ambito applicativo e semplificazioni fiscali – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10)

Con la circ. 4.4.2016 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al regime forfetario di cui alla L. 190/2014. In particolare, sono esaminati i requisiti d’accesso e le cause di esclusione dal regime, le modalità di determinazione del reddito forfetario, nonché del reddito nel passaggio tra regimi, la disciplina ai fini IVA e l’esonero dagli adempimenti fiscali e contabili; sono, altresì, trattati alcuni aspetti relativi alla compilazione del prossimo modello UNICO 2016 PF.
Relativamente ai requisiti d’accesso, si segnalano le seguenti principali indicazioni.
Ai fini del computo del limite di 20.000,00 euro di costo complessivo per i beni strumentali, i beni immobili non concorrono alla formazione di detto limite comunque siano acquisiti, anche mediante contratto di locazione.
Rispetto al computo della soglia dei 30.000,00 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, per l’accesso al regime nel 2016, rilevano i redditi percepiti nel 2015 (ciò dovrebbe valere anche in caso di avvio dell’attività in corso d’anno, in assenza di diverse indicazioni nel testo della circolare). Tenuto conto della finalità del requisito (ossia incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali), il predetto limite:
– non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, a condizione che, nel medesimo anno, non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia (viene precisato che rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario);
– rileva nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12 dell’anno precedente.
Sono esclusi dal regime forfetario coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di determinazione del reddito (art. 1 comma 57 lett. a) della L. 190/2014). Coerentemente alla disposizione, il regime forfetario è incompatibile, tra l’altro, con il regime opzionale di tassazione agevolata istituito dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. 190/2014 (c.d. “Patent Box”), prevedendo questo, per i titolari di reddito d’impresa, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali interessati.

Tutele per gli iscritti alla Gestione separata – Novità del Jobs act (circ. INPS 26.2.2016 n. 42)

L’art. 13 del DLgs. 80/2015 ha previsto, a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati, l’indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del committente e la prestazione garantita anche in caso di adozione e affidamento. I lavoratori parasubordinati tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS – cioè i lavoratori che svolgano attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad albi professionali o attività non soggette al versamento contributivo ad altri enti – sono così equiparati ai lavoratori dipendenti per quanto riguarda l’indennità di maternità e paternità. Le novità, in particolare, prevedono che:
– in caso di adozione nazionale o internazionale, alla lavoratrice spetti un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;
– le lavoratrici parasubordinate abbiano diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali, da parte del committente in quanto le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al lavoratore anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti (art. 2116 c.c.).
Il diritto all’indennità di congedo parentale, invece, continua a essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità.
Queste regole non trovano applicazione in favore di quei lavoratori iscritti alla Gestione separata che siano responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, ad esempio i liberi professionisti.

Reverse charge – Errata applicazione – Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97, l’ambito applicativo delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni in materia di inversione contabile riguarda sia il reverse charge “interno” che il reverse charge “esterno”, così come le operazioni relative a rottami e simili e alle operazioni intracomunitarie.
In caso di omessa integrazione della fattura relativa all’acquisto intracomunitario o di mancata esecuzione della doppia annotazione sui registri IVA, la sanzione è pari a un importo da 500,00 a 20.000,00 euro.
L’art. 6 co. 9-bis1 e 9-bis2 del DLgs. 471/97 regolano le sanzioni, rispettivamente, nei casi in cui il fornitore abbia applicato l’IVA in luogo del reverse charge o viceversa. In tali ipotesi, se l’imposta è stata assolta erroneamente dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con sanzione fissa da 250,00 a 10.000,00 euro (fermo restando il diritto alla detrazione).
Non sono previste sanzioni se il reverse charge si applica con riferimento ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad IVA (art. 6 co. 9-bis3 del DLgs. 471/97).

Detrazioni IRPEF per spese scolastiche – Novità della L. 107/2015 della L. 203/2015

Con la L. 107/2015 (c.d. “La buona scuola”) e con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) sono state riformulate le disposizioni del TUIR riguardanti la detrazione per le spese di istruzione e, in particolare, è stato modificato l’art. 15 co. 1 lett. e) con l’inserimento nel medesimo articolo della nuova lett. e-bis).
Mentre la nuova lett. e), che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina la sola detrazione delle spese universitarie, la successiva lett. e-bis) ammette anche la detrazione delle spese scolastiche pre-universitarie, ovvero quelle sostenute “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62″. A partire, quindi, dall’anno d’imposta 2015 la nuova disciplina si applica sia alle scuole statali sia alle scuole paritarie private e degli enti locali, tutte appartenenti al sistema nazionale di istruzione e sarà, quindi, possibile portare in detrazione, per il tema che qui più interessa, anche quelle sostenute per frequentare le scuole dell’infanzia nel limite di 400,00 euro per alunno.
Tale detrazione, inoltre, non è cumulabile con quella già prevista per le erogazioni liberali effettuate in forma “tracciata” alle istituzioni scolastiche finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa di cui all’art. 15 co. 1 lett. i-octies) del TUIR. A tal proposito, la circ. Agenzia delle Entrate 3/2016 ha fornito alcuni criteri per distinguere le nuove spese scolastiche della citata lett. e-bis) da quelle già in passato ammesse in detrazione senza limite di importo ai sensi della richiamata lett. i-octies).
Potranno infatti coesistere contributi volontari “specifici”, consistenti in erogazioni liberali finalizzate distintamente all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti), mentre rientreranno nelle spese “generali”, con il limite di 400,00 euro per studente, sia la tassa di iscrizione che quelle sostenute per la mensa scolastica.

Notifica a mano al corretto destinatario ma in luogo diverso da quello previsto dalla legge – Nullità della notifica (C.T. Reg. Genova 4.2.2016 n. 182/1/16)

Con sentenza n. 182/1/16 del 4.2.2016, la C.T.Reg. Liguria ha statuito che la notifica di un avviso di accertamento effettuata nelle mani del destinatario ma in un luogo diverso da quello previsto dalla legge, senza indicarne il motivo, non è inesistente ma nulla.
In particolare, secondo i giudici la previsione contenuta all’art. 138 c.p.c. deve prevalere rispetto a quanto stabilito all’art. 60 del DPR 600/73, in base al quale la notificazione va fatta presso il domicilio fiscale del destinatario.
Inoltre, la presentazione del ricorso non può sanare la decadenza dall’esercizio del potere che si potrebbe essere verificata nel frattempo a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Cumulabilità con il Patent box e altre agevolazioni (circ. Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5)

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 16.3.2016 n. 5, ha chiarito che il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.
Con particolare riferimento ai rapporti tra bonus R&S e Patent box, l’Agenzia precisa che le due misure rappresentano strumenti sinergici volti ad incentivare e ad agevolare l’attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento delle stessa: il primo mediante l’attribuzione di un credito di imposta per l’attività di ricerca svolta, il secondo mediante la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti dall’attività di ricerca, a condizione che l’impresa continui a svolgere attività di ricerca e sviluppo ai fini del mantenimento, dello sviluppo e dell’accrescimento degli stessi.
Viene, quindi, chiarito che i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di Patent box.