Pignoramento di crediti verso terzi – Lettere di Equitalia – Difesa del contribuente

Equitalia sta recapitando ai contribuenti, tramite PEC, lettere di pignoramento di crediti dai medesimi vantati verso terzi. Tale procedura esecutiva può essere attivata se il contribuente non provvede a versare le somme dovute, anche tramite rateazione, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, generalmente, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo o, ancora, 5 giorni dalla notifica dell’avviso di mora.
Presupposto per l’attivazione della procedura esecutiva è la conoscenza, da parte degli Agenti della riscossione, della titolarità di crediti vantati verso terzi (es. datore di lavoro, altri creditori) da parte del debitore, informazioni che possono essere reperite a seguito di accessi in azienda, attraverso l’utilizzo di questionari ai clienti del contribuente, nonchè tramite l’accesso ai dati contenuti in Anagrafe tributaria.
Per prevenire eventuali atti di pignoramento presso terzi da parte di Equitalia è conveniente regolarizzare la posizione debitoria, anche con la richiesta di una dilazione di pagamento. Infatti, ferme le eventuali misure cautelari ed esecutive già adottate, Equitalia non potrà procedere con ulteriori azioni cautelari o esecutive una volta concessa la rateazione.

Omessa dichiarazione annuale – Riconoscimento del credito IVA (C.T. Reg. Roma, sez. Latina, 19.2.2015)

Con la circ. 6.8.2012 n. 34, l’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente sostenuto che, in presenza di una dichiarazione omessa, il credito IVA diventa “debito”, comportando il versamento dello stesso importo con sanzioni e interessi e la necessità di chiedere il rimborso. Successivamente, con circ. 21/2013, si è stabilito che, al ricevimento della comunicazione di irregolarità, il contribuente ha trenta giorni per attestare l’esistenza del credito, pur restando dovuti interessi e sanzioni sulla parte di credito da dichiarazione omessa indebitamente usata in compensazione.
Nonostante ciò, continuano le richieste di pagamento per crediti non riconosciuti, soprattutto quando le omissioni riguardano diverse annualità. Tuttavia, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 18.1.2002 n. 523, la decadenza si verifica solo quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non venga computata nella dichiarazione annuale, per cui la sanzione non può essere estesa alla fattispecie in cui la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di competenza, pur non risultando dalla dichiarazione annuale.
Si osserva che, a tal proposito, con la recente sentenza della C.T.Reg. di Roma, sez. Latina, del 19.2.2015, al contribuente viene riconosciuto il credito IVA, negato dall’Agenzia delle Entrate per omessa presentazione della dichiarazione.

Detrazione IRPEF del 50% delle spese per l’acquisto di mobili – Incumulabilità con l’agevolazione per le giovani coppie (circ. Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 7)

Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale introdotta dal co. 75 dell’art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
Tra le altre cose è stato precisato che per la medesima unità abitativa non si può beneficiare sia della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, sia di quella generale, sempre del 50%, utilizzabile da tutti i contribuenti IRPEF. L’incompatibilità vale anche per acquisti di mobili diversi, necessari per arredare case acquistate quest’anno (o nel 2015), adibite ad abitazione principale entro il 2.10.2017 (o entro il 31.12.2016) e contemporaneamente soggette a lavori di ristrutturazione quest’anno. Cioè vale anche se sono rispettate tutte le condizioni delle due norme agevolative.

Versamento dell’imposta di successione – Utilizzo del modello F24 dall’1.4.2016 (provv. Agenzia Entrate 17.3.2016 n. 40892)

Da oggi, 1.4.2016, è possibile corrispondere mediante F24, in luogo del “vecchio” modello F23, le imposte derivanti dalla presentazione della dichiarazione di successione.
Si ricorda, infatti, che il provv. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 40892, in adempimento del disposto del DM 8.11.2011, ha esteso l’utilizzo del modello F24 al pagamento delle imposte derivanti dalla presentazione della dichiarazione di successione e, di conseguenza, la ris. Agenzia delle Entrate 25.3.2016 n. 16 ha istituito di codici tributo necessari per procedere al pagamento.
In particolare, da oggi è possibile corrispondere mediante F24 i seguenti tributi derivanti dalla dichiarazione di successione:
– l’imposta sulle successioni;
– l’imposta ipotecaria;
– l’imposta catastale;
– le tasse ipotecarie;
– l’imposta di bollo;
– i tributi speciali;
– i relativi accessori, interessi e sanzioni.
Fino al 31.12.2016, i contribuenti potranno ancora utilizzare, in alternativa al modello F24, il “vecchio” modello F23 secondo le modalità utilizzate fino al 31.3.2013. Solo dall’1.1.2017, i versamenti delle imposte sopra citate, derivanti dalla presentazione della dichiarazione di successione, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite modello F24.
Si ricorda che, mentre l’imposta sulle successioni viene liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, gli altri tributi sono corrisposti in autoliquidazione dai contribuenti prima di presentare la dichiarazione medesima.
Per questo, la ris. 16/2016 ha istituito codici tributo differenziati per i tributi corrisposti in sede di autoliquidazione (tra i quali non compare un codice per l’imposta sulle successioni) e i codici tributo necessari per corrispondere i tributi a seguito di liquidazione da parte dell’Ufficio (tra di essi, si segnala il codice “A147″ denominato “Successioni – Imposta di successione – Avviso di liquidazione dell’imposta”, da utilizzare per il pagamento dell’imposta di successione liquidata dall’ufficio a seguito di presentazione della dichiarazione di successione).

Adozione della variante allo strumento urbanistico generale – Rilevanza ai fini dell’edificabilità del terreno (C.T. Reg. Roma 22.1.2016 n. 338/38/16)

In materia di ICI/IMU/TASI sono frequenti i dubbi sul corretto trattamento delle aree fabbricabili.
L’art. 36 co. 2 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) stabilische che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’ICI, un’area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG o PGT) adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Con riferimento all’approvazione delle varianti al PRG da parte dei Comuni, la C.T. Reg. Roma 22.1.2016 n. 338/38/16 ha ritenuto che la semplice adozione della variante è idonea a considerare ai fini dell’ICI edificabili i terreni qualificati in precedenza come agricoli.
La C.T. Prov. di Torino, con la sentenza 669/8/15, invece, ha stabilito che uno strumento urbanistico restituito dalla Regione per vizi insanabili non può costituire in capo al Comune titolo per trarre vantaggi fiscali nel periodo di vigenza dello strumento stesso. Da qui l’importante affermazione secondo cui lo strumento urbanistico generale che qualifica come fabbricabile un terreno deve essere adottato dal Comune correttamente, senza la presenza di alcun vizio insanabile.

Canone RAI – Presunzione legata all’utenza elettrica – Novità della legge di stabilità 2016 – Disposizioni attuative

Una bozza di decreto interministeriale del MISE di concerto col MEF reca le disposizioni attuative concernenti l’addebito del canone RAI sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, previsto dalla legge di stabilità 2016; nello specifico, sono disciplinate la procedura di scambio di informazioni tra gli enti coinvolti, le modalità di addebito del canone, il riversamento delle somme incassate da parte delle imprese elettriche, il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché la richiesta di rimborso del canone addebitato e non dovuto.
Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza successiva alla scadenza delle rate. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente all’1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute, da parte dell’impresa elettrica che risulta con certezza titolare del contratto alla data dell’1.7.2016.
Se il contratto è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle Entrate procede alla voltura d’ufficio del canone al titolare del contratto.
In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Inoltre, nell’ipotesi di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti per la quota di canone sono comunque applicati dall’Agenzia delle Entrate la quale effettua anche le eventuali azioni di recupero.
In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.

Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF – Adempimenti dei soggetti interessati per l’esercizio finanziario 2016 (comunicato stampa Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 58)

Con comunicato stampa 31.3.2016 n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota l’apertura, dal 31.3.2016, delle iscrizioni al 5 per mille 2016, da parte di ciascun ente interessato.
Le categorie di soggetti alle quali i contribuenti possono destinare, nel 2016, il 5 per mille della propria IRPEF sono gli enti del “volontariato”, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, gli enti legalmente riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, gli enti di ricerca scientifica e università, gli enti di ricerca sanitaria, nonché il Comune di residenza del contribuente, per il sostegno delle attività sociali da esso svolte.
Per quanto riguarda gli enti del “volontariato” e le associazioni sportive dilettantistiche, la domanda di iscrizione relativa all’esercizio finanziario 2016 deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 9.5.2016; i requisiti di accesso al contributo devono comunque essere posseduti alla data del 7.5.2016.
Entro il 30.6.2016 occorre poi presentare, mediante raccomandata a/r o PEC, la dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, alla DRE territorialmente competente (per gli enti del “volontariato”), ovvero all’ufficio del CONI territorialmente competente (per le associazioni sportive dilettantistiche).
In caso di mancato rispetto delle scadenze e dei previsti adempimenti, sarà possibile regolarizzare la propria posizione, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DL 16/2012, entro il 30.9.2016, fermo restando il possesso dei requisiti alla data del 7 maggio, versando una sanzione di 250 euro con il modello F24 (codice tributo 8115).

Acquisto di arredi per l’abitazione – Giovani coppie – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 31.3.2016 n. 7)

Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione IRPEF per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale introdotta dal co. 75 dell’art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In particolare, è stato precisato che:
– la convivenza deve durare da almeno tre anni per le sole coppie conviventi more uxorio e tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione;
– le coppie coniugate devono risultare tali nell’anno 2016;
– per fuire del bonus un componente della coppia non deve aver superato i 35 anni (il requisito è rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade);
– l’unità immobiliare può essere acquistata, sia nell’anno 2016 che nell’anno 2015, a titolo oneroso o gratuito e l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi;
– l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale da entrambi i componenti la giovane coppia, in generale, nell’anno 2016. Tuttavia, gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione di UNICO 2017 PF;
– l’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima del rogito dell’unità immobiliare;
– sono agevolati i mobili nuovi (ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile);
– i mobili possono essere acquistati da entrambi i componenti della coppia oppure da uno di essi;
– l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è riferito alla coppia;
– il pagamento dei mobili deve avvenire mediante bonifico ordinario o carta di debito o credito.

Comunione legale dei beni – Pignoramento dell’intero bene compreso nella comunione legale (Cass. 31.3.2016 n. 6239)

Con sentenza n. 6239 del 31.3.2016, la Cassazione ha statuito la legittimità del pignoramento dell’intero bene, compreso nella comunione legale, da parte del creditore di una persona coniugata in regime di comunione legale. Al coniuge non debitore, in sede di distribuzione del ricavato, deve comunque essere attribuita la metà del ricavato lordo della vendita forzata.
Secondo i giudici, la comunione legale dei beni va considerata come una comunione “senza quote”, in cui i partecipanti a questa comunione, ossia i coniugi, risultano contitolari dei beni comuni nella loro interezza, senza potersi dire titolari di una specifica quota di comproprietà su di essi (a differenza, invece, della comunione “ordinaria”).
Pertanto, la pronuncia esclude l’illegittimità degli atti della procedura esecutiva che si fondino sulla pretesa del debitore esecutato e del coniuge di sottrarre all’esecuzione parti o quote del bene pignorato, in modo che la vendita forzosa abbia un esito diverso dalla vendita dell’intero bene oggetto della comunione legale.

Patent box – Beni agevolabili – Software e know how

Tra i beni agevolabili con il regime di patent box è ricompreso il software, indipendentemente dal deposito e dalla registrazione della titolarità del diritto. E’ richiesto il solo requisito dell’originalità dell’opera, ovvero il fatto che il software creato non risulti un mero adattamento o la mera modifica di un software già esistente; il deposito e la registrazione dell’opera rappresentano, invece, mere facoltà, delle quali ci si avvale al fine di conferire pubblicità legale alla stessa e di evitare controversie in merito alla reale paternità, la cui assenza non pregiudica però l’agevolazione fiscale.
Rientra, altresì, tra le attività agevolabili il know how, ma solo a condizione che esso sia giuridicamente tutelabile; ciò avviene se le conoscenze e le informazioni che lo costituiscono:
– sono segrete (non accessibili, in altre parole, a terzi senza investimenti cospicui);
– hanno un valore economico in quanto segrete;
– sono sottoposte a misure di protezione al fine di mantenerle segrete (es. policy interne del personale, investimenti nel settore della sicurezza informatica ecc.).