L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 27.4.2016 n. 15, fornisce ulteriori indicazioni in merito al bonus per l’acquisto di strumenti musicali di cui all’art. 1 co. 984 della L. 208/2015. In particolare, viene precisato che:
– i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti sono esenti dall’imposta di bollo, essendo compresi nell’ambito della previsione di esenzione di cui all’art. 5 co. 1 della Tabella annessa al DPR 642/72;
– è ugualmente esente dall’imposta di bollo l’istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato, ai sensi dell’art. 14 della citata Tabella.
Patent box – Utilizzo diretto dei beni immateriali – Calcolo del contributo economico
Con riferimento alla determinazione del reddito agevolabile ai fini del Patent box in caso di utilizzo diretto, la circ. Agenzia delle Entrate 11/2016 ha evidenziato che sarebbe preferibile utilizzare il metodo del CUP, essendo maggiormente idoneo ad identificare la quota del reddito di impresa imputabile al “ramo d’azienda virtuale” deputato alla concessione in uso degli intangibles agevolati.
Nel caso di marchi di impresa l’utilizzo dei database normalmente in uso consente, in maniera affidabile, la ricerca di tassi di royalty applicati tra parti indipendenti per molti settori industriali. In tale ambito, assumerà rilevanza l’analisi dei contratti, per verificare se i metodi di remunerazione previsti negli accordi comparabili identificati sono già al netto (piuttosto che al lordo) di parte dei costi (ad esempio, le spese di pubblicità) che andranno a decrementare la “royalty implicita” nel calcolo del contributo economico dei beni immateriali.
Patent box – Beni agevolabili – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia Entrate 7.4.2016 n. 11)
In merito ai beni agevolabili nell’ambito del Patent box, la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11 fornisce rilevanti chiarimenti. Tra i principali, si segnalano i seguenti:
– la disposizione che prevede l’applicazione al solo “software coperto da copyright” e non a tutte le “opere dell’ingegno” è applicabile anche ai regimi avviati con decorrenza dall’esercizio 2015, vale a dire alle opzioni e istanze di ruling presentate entro il 31.12.2015;
– con riferimento al know how, deve essere rilasciata una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, contenente, in particolare, la descrizione delle informazioni o esperienze, l’attestazione che tali informazioni non siano generalmente note o facilmente conoscibili e che presentino valore economico in quanto riservate, nonché l’indicazione delle misure adottate per garantirne la riservatezza (es. archivi chiusi o supporti informatici con credenziali; non sono, invece, sufficienti generiche clausole di riservatezza);
– sono escluse dall’agevolazione le liste di nominativi (es. liste clienti e fornitori).
Canone RAI – Presunzione legata all’utenza elettrica – Modello di dichiarazione per il superamento della presunzione – FAQ dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in materia di canone RAI e ha fornito nuovi esempi di compilazione del modello di non detenzione dell’apparecchio TV, da presentare entro il 16.5.2016 perché abbia efficacia per il canone dovuto per il 2016.
Nelle risposte l’Amministrazione finanziaria precisa che il titolare di un bed & breakfast, intestatario dell’utenza elettrica, che paghi il canone speciale per l’unico apparecchio TV presente nell’alloggio, può presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva.
In merito al pagamento del canone da parte delle coppie di fatto residenti nella stessa abitazione, rileva il concetto di “famiglia anagrafica” (art. 4 del DPR 223/89) ai cui fini conta la certificazione del Comune competente. In sostanza, la prova dei “vincoli affettivi” viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia (art. 13 del DPR 223/89). Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Per quanto riguarda gli esempi di compilazione, se due coniugi, nel 2015, hanno presentato disdetta del canone RAI per cessione dell’apparecchio TV e, nel frattempo, non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi, l’intestatario dell’utenza elettrica deve compilare l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione di non detenzione.
Nel caso, invece, di due coniugi che non possiedono l’apparecchio TV, qualora muoia l’intestatario dell’utenza elettrica, l’altro coniuge, in qualità di erede, può presentare il modello di non detenzione.
Le novità del “Decreto Mutui”
Con la stesura del presente documento intendiamo informarvi che, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del cosiddetto “Decreto Mutui”, in attuazione della Direttiva europea 2014/17/UE sono state apportate rilevanti novità in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Assenza ingiustificata del dipendente – Demansionamento con completa inattività del lavoratore (Cass. 6260/2016)
La Cassazione, con la pronuncia 6260/2016, ha affermato che l’assenza ingiustificata dal lavoro non perde i propri connotati di gravità anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia demansionato il dipendente fino alla sua completa inattività. Infatti, anche in una situazione di demansionamento, il dovere primario del lavoratore rimane quello di rendere (o, quantomeno, offrire di rendere) la propria prestazione lavorativa.
Si segnala, in contrasto con detto principio, la pronuncia della Cassazione 1693/2013 in cui è stata data rilevanza al principio di autotutela di cui all’art. 1460 c.c., in forza del quale il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa può essere legittimo ove proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme alla buona fede.
Ipoteca iscritta sul fondo patrimoniale – Debiti tributari contratti per esigenze familiari (Cass. 15.4.2016 n. 7521)
Per Cass. 15.4.2016 n. 7521, nonostante l’ipoteca esattoriale non sia un atto espropriativo, in via interpretativa rientra nell’ambito applicativo dell’art. 170 c.c., quindi è onere del debitore dimostrare che essa non è iscrivibile in quanto il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne era a conoscenza.
Tale circostanza, in relazione ai debiti IVA, non è automaticamente esclusa per il fatto che si tratta di debiti sorti nell’esercizio di attività commerciali.
Il problema emerge poichè, ai sensi dell’art. 170 c.c., “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Cessione d’azienda – Società a responsabilità limitata – Delibera assembleare (Trib. Piacenza 14.3.2016)
Il Tribunale di Piacenza, nella sentenza 14.3.2016, ha stabilito che:
– la cessione dell’azienda di una srl che costituisce l’attività esclusiva della società su iniziativa autonoma dell’amministratore unico determina, indipendentemente da un indagine sull’elemento soggettivo del cessionario, una sostanziale modifica dell’oggetto sociale che può conseguire esclusivamente ad una delibera autorizzativa dell’assemblea dei soci ex art. 2479 co. 2 n. 5 c.c. (potendo, in caso contrario, essere suscettibile di annullamento);
– tale disposizione integra un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza generale degli amministratori di srl, con conseguente carenza di competenza funzionale dei medesimi che abbiano operato in violazione di esso;
– essa, inoltre, ha un ambito di operatività e una “ratio” del tutto distinta dalle differenti ipotesi di abuso di rappresentanza per eccesso di potere ipotizzabili con riferimento all’art. 2475-bis c.c., dato che la violazione dei limiti legali inderogabili al potere di rappresentanza dell’amministratore presuppone che l’atto dispositivo determini conseguenze permanenti non circoscritte ad una singola operazione, incidendo sulla destinazione stessa del capitale di rischio della società;
– ai fini di un giudizio di abuso dei poteri di rappresentanza, la condotta dell’amministratore che abbia travalicato i poteri gestori a lui conferiti deve essere verificata secondo un criterio comparativo di strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale da realizzare. Nell’ipotesi di violazione della previsione di cui all’art. 2479 co. 2 n. 5 c.c., invece, occorre verificare, in concreto, se l’operazione non autorizzata abbia modificato il capitale di rischio investito nell’attività sociale che ne venga snaturata e svuotata.
Lavoro dipendente prestato all’estero – Novità del DLgs. 151/2015
Con il DLgs. 151/2015, attuativo del Jobs Act (L. 183/2014) per quanto concerne l’introduzioni di misure di semplificazione delle procedure in materia di lavoro, è stata altresì prevista una disposizione che semplifica la gestione dei rapporti con i lavoratori che sono impiegati o trasferiti in Paesi extracomunitari.
In sintesi, con l’art. 18 del citato provvedimento è stato rimosso ogni adempimento di carattere amministrativo per imprese e lavoratori. Infatti, ai sensi della previgente disciplina ogni lavoratore doveva essere iscritto in liste speciali e i datori di lavoro dovevano preventivamente seguire un complesso iter amministrativo per poter poi scegliere il personale solo con richiesta nominativa riferita alle liste speciali, cui doveva seguire un nulla osta degli uffici a seguito di un’attività di controllo.
Con le nuove regole, invece, il controllo preventivo scompare, divenendo successivo ed eventuale. In pratica, su questo presupposto è stata eliminata la necessità dell’iscrizione nelle liste speciali di collocamento e, al posto delle autorizzazioni amministrative, sono state introdotte condizioni minime ed essenziali per il lavoratore (un trattamento economico e normativo idoneo, sistemazione logistiche, misure di sicurezza, ecc.) la cui sussistenza determina presunzione di legittimità anche per l’impiego dei lavoratori in Paesi extracomunitari.
Regime forfetario – Ambito applicativo e semplificazioni fiscali – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10)
La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 aveva chiarito le possibilità di accesso al regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Ad esempio, i soggetti che hanno applicato nel 2014 il regime di vantaggio (ex DL 98/2011), oppure quello delle nuove attività produttive (ex L. 388/2000) hanno potuto transitare, nel 2015, al regime forfetario, usufruendo anche della riduzione di un terzo del reddito a favore dei soggetti che iniziano l’attività. In questa ipotesi, in UNICO 2016 il contribuente compilerà il quadro LM.
Un altro caso potrebbe essere quello del soggetto che abbia iniziato l’attività nel 2014 e che, pur avendone i requisiti, non abbia aderito al regime di vantaggio, ma optato per l’ordinario. In tal caso, è possibile revocare l’opzione effettuata ed applicare, dal 2016, il regime forfetario con l’ulteriore agevolazione prevista dal co. 65 dell’art. 1 della L. 190/2014 (applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%), fino alla fine del quinquennio agevolato, ossia fino al 2018. In tal caso, dovranno comportarsi come contribuenti ordinari in UNICO 2015 e 2016, cioè con tassazione secondo il regime ordinario di determinazione del reddito e dell’IVA. In UNICO 2017-2018-2019 compileranno, invece, il quadro LM fruendo dell’imposta del 5%.