Per “vendite a distanza” ai fini IVA si intendono le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in quanto assimilate alle vendite per catalogo, corrispondenza e simili di cui all’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93.
Tali vendite sono assoggettate ad IVA in Italia (Stato di partenza dei beni), a meno che il cedente abbia superato, nell’anno precedente e nell’anno in corso, il limite massimo annuo di vendite stabilito da ciascuno Stato membro della Ue nel quale invia i beni ai privati acquirenti (limite che dev’essere compreso tra 35.000 e 100.000 euro).
In quest’ultima ipotesi (vendite “sopra soglia”), a partire dalla cessione che ha determinato il superamento del limite, l’IVA è dovuta nello Stato Ue di destinazione dei beni e il cedente nazionale è tenuto ad aprire una posizione IVA in ciascuno Stato nel quale il limite è stato superato.
Anche al di sotto della soglia in argomento, l’assolvimento dell’IVA può avvenire nello Stato di destinazione dei beni, qualora il cedente eserciti apposita opzione nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta precedente a quello nel quale le cessioni nei confronti di privati saranno effettuate.
Enti sportivi dilettantistici – Somme corrisposte per spese di pubblicità – Deducibilità integrale nell’esercizio (Cass. 23.3.2016 n. 5720)
Ai sensi dell’art. 90 co. 8 della L. 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di importo annuo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario.
Per beneficiare della deducibilità di tale erogazione, occorre rispettare le seguenti condizioni:
– i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
– a fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività dell’associazione beneficiaria.
Sul tema, si segnala anche l’orientamento della sentenza Cass. 23.3.2016 n. 5720, per la quale sono deducibili le somme erogate ad un ente sportivo dilettantistico se questo espone il marchio dell’impresa sulle proprie divise in occasione di eventi.
Occorre quindi dimostrare l’effettività dell’operazione svolta, dando piena prova circa la promozione dell’immagine e l’effettuazione di specifiche attività da parte dell’ente sportivo. In questo senso, per l’impresa sponsorizzante diventa fondamentale:
– verificare l’iscrizione al Coni del sodalizio sportivo;
– procedere alla redazione di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale definire come si manifesterà la pubblicità e gli obblighi a cui sarà tenuto chi organizza gli eventi.
Società non operative – Coordinamento con la disciplina dei c.d. “super-ammortamenti” (circ. Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12)
La circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2016 (§ 10.2) ha precisato che, ai fini del test di operatività per le società di comodo, non rileva la maggiorazione del costo del 40% per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016; stando al tenore letterale dell’art. 1 co. 91 della L. 208/2015, la suddetta maggiorazione si applica, infatti, esclusivamente con “riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.
La citata circ. n. 12/2016 (§ 10.3) ha altresì richiamato il precedente orientamento per cui “la disciplina delle società non operative non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge” (circ. nn. 25/2007 e 53/2009). Ne deriva – prosegue l’Agenzia – che la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dall’agevolazione) “riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo”.
In mancanza di indicazioni da parte delle istruzioni ai modelli, dovendo ridurre il reddito minimo, la quota di super-ammortamento dovrebbe essere indicata nella casella “agevolazioni” presente nei righi RS124 di UNICO 2016 SC e RS19 di UNICO 2016 SP; le relative istruzioni, infatti, fanno riferimento alla somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di agevolazioni fiscali.
Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione – Deducibilità (C.T. Prov. Milano 14.3.2016 n. 2448/8/16)
Ad avviso della C. T. Prov. Milano 14.3.2016 n. 2448/8/16, la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione è ammessa laddove il rapporto contrattuale sia riconducibile alla nozione legislativa di contratto di locazione (artt. 1571 ss. c.c.) e le eventuali prestazioni accessorie svolte dal locatore non siano tali da snaturare l’oggetto o la causa contrattuale.
Impugnazione della delibera – Perdita dello status di socio – Conseguenze (App. Milano 11.1.2016 n. 29)
La Corte d’Appello di Milano, nella sentenza 11.1.2016 n. 29, ha ricordato che l’impugnativa di delibere assembleari presuppone, come requisito di legittimazione, l’esistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia (cfr. Cass. n. 26842/2008).
Nel caso di specie, quindi, i giudici hanno accolto l’eccezione preliminare della società appellante ed hanno respinto la domanda di accertamento dell’invalidità della delibera per essere venuto meno il presupposto legittimante la qualità di socio del ricorrente; socio che è stato anche condannato a pagare le spese del giudizio di secondo grado, perché soccombente.
Tuttavia, visto che al momento in cui il Tribunale aveva accolto il suo ricorso era ancora socio, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava alle spese del giudizio la società che aveva resistito al ricorso. La riforma della decisione era infatti correlata ad un fatto sopravvenuto e comunque non imputabile al socio (essendo l’esito di una procedura esecutiva nei suoi confronti).
Trattamento speciale di disoccupazione – Lavoratori del settore edile – Ambito di applicazione (circ. Min. Lavoro 20.4.2016 n. 16)
Con la circ. 20.4.2016 n. 16, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito al trattamento speciale di disoccupazione ex art. 11 della L. 223/91 previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini. La questione in esame deriva dalla disposizione contenuta all’art. 2 co. 71 della L. 92/2012, con cui è stato abrogato il trattamento di disoccupazione in argomento a partire dall’1.1.2017.
Sul punto, il Ministero precisa che i requisiti di accesso al trattamento speciale dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2016 e, in particolare, ricorda che entro tale data è necessario che venga conclusa la procedura sindacale e sia presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione ex art. 11 della L. 223/91.
Per quanto concerne invece le successive tempistiche, si chiarisce che il competente ufficio ministeriale, una volta accertata la sussistenza dei requisiti, potrà emanare il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione con decorrenza nell’anno 2016, che potrà protrarsi, per un periodo di 27 o 18 mesi, a seconda dell’area geografica in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento.
Tale decreto, ricorda il Ministero del Lavoro, potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il prossimo 31.12.2016.
Abrogazione da parte del DLgs. 81/2015 – Requisiti delle “nuove” collaborazioni coordinate e continuative dall’1.1.2016 – Linee guida della Fondazione studi consulenti del lavoro
L’art. 2 del DLgs. 81/2015 (il c.d. “Codice dei contratti”):
– da un lato, ha previsto l’applicazione, dall’1.1.2016, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione (indipendentemente dalla data di attivazione) che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, organizzate dal committente nelle modalità di esecuzione, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
– dall’altro, dispone che le parti possano richiedere la certificazione dell’insussistenza dei suddetti parametri e, quindi, della “genuinità” della collaborazione alle apposite Commissioni di cui all’art. 76 del DLgs. 276/2003.
Ciò al fine di beneficiare degli effetti tipici di tale istituto, tra cui l’impossibilità, per i terzi – compresi gli organi di vigilanza – di contestare direttamente la qualificazione del rapporto.
Al riguardo, in data 22.4.2016, la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha pubblicato nuove linee guida per la certificazione dei contratti, spiegando, tra l’altro, che una serie di prestazioni lavorative (quali quelle degli addetti alle pulizie, dei baristi, degli autotrasportatori, ecc.) non possono essere svolte come co.co.co., in quanto non mostrano i requisiti tipici della collaborazione.
Rateazione degli importi – Decadenza – Riammissione ex L. 208/2015 – Ripresa dei pagamenti entro il 31.5.2016 (circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2016 n. 13)
L’art. 1 co. 134 – 138 della L. 208/2015 ha introdotto una speciale riammissione alla dilazione da istituti deflativi del contenzioso, stabilendo che, per fruirne, occorre, entro il 31.5.2016, riprendere i pagamenti delle rate relativamente, però, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015.
Con la circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2016 n. 13, è stato specificato che:
– il beneficio riguarda le sole imposte dirette, per cui le imposte sui redditi, le addizionali e l’IRAP, e non, per esempio, anche l’IVA, sebbene l’adesione avesse riguardato pure tale imposta;
– rientrano nella riammissione le sole dilazioni di istituti disciplinati dal DLgs. 218/97, quindi accertamento con adesione, acquiescenza, adesione ai verbali di constatazione e adesione agli inviti al contraddittorio;
– il contribuente, per essere ammesso al beneficio, deve pagare, scorporando quanto dovuto per l’IVA (a titolo di imposta, sanzioni e interessi), l’ultima rata, ovvero la rata il cui mancato pagamento ha dato origine alla decadenza, con le medesime modalità di pagamento e indicando gli stessi codici tributo, entro il 31.5.2016;
– per effetto della riammissione, viene meno la sanzione del 60% calcolata sui residui importi dovuti a titolo di imposta (eccezion fatta per l’IVA), e lo stesso dicasi, almeno in parte, per gli eventuali interessi di mora e da dilazione dei ruoli (artt. 19 e 30 del DPR 602/73), mentre non vengono meno gli aggi di riscossione.
Contratti a tempo determinato per attività di ricerca – Deroga al limite di 36 mesi – Condizioni (Interpello Min. Lavoro 11.4.2016 n. 12)
Con l’interpello 11.4.2016 n. 12, il Ministero del Lavoro ha espresso alcuni chiarimenti con riferimento ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto, in via esclusiva, attività di ricerca.
Con l’occasione, i tecnici ministeriali non solo hanno confermato la possibilità di derogare alla durata massima di 36 mesi del primo contratto a tempo determinato, riservata agli istituti di ricerca, tra i quali devono essere ricompresi anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, ma hanno altresì fornito alcune precisazioni in merito al numero massimo di proroghe che le parti possono stipulare.
Più in particolare, ci si è chiesti se la deroga contenuta al co. 3 dell’art. 23 del DLgs. 81/2015 per il limite dei 36 mesi possa valere anche per quello, previsto dall’art. 21, relativo al numero massimo di 5 proroghe nell’arco di 36 mesi, a prescindere dal numero di contratti.
In estrema sintesi, per il Ministero del Lavoro, anche nel caso di contratti aventi ad oggetto attività di ricerca, è esclusa la violazione del limite di 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi fissato dall’art. 21 co. 1 del DLgs. 81/2015, pur restando ferma stando la possibilità, per l’ultima proroga, di determinare una durata complessiva superiore ai 36 mesi, in quanto commisurata alla durata del progetto di ricerca.
Contratti di locazione ad uso abitativo – Registrazione del contratto – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l’art. 1 co. 59, modifica l’art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i “patti contrari alla legge”, nell’ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
– di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
– una volta avvenuta la registrazione, di dare “documentata comunicazione”, nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all’amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l’aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
– la proroga tacita del contratto va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell’imposta dovuta.