Canone RAI – Presunzione legata all’utenza elettrica – Sospensione del parere del Consiglio di Stato – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha sospeso il prescritto parere sullo schema di decreto recante le modalità attuative della nuova disciplina di addebito del canone RAI sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, formulando alcune osservazioni. In particolare, nel testo del provvedimento, mancherebbero il richiamo alla definizione di “apparecchio televisivo” e la precisazione che il canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduti dal singolo utente; secondo il Consiglio di Stato costituirebbe, pertanto, un elemento informativo utile per i cittadini la precisazione che il canone è “dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder”.
Viene altresì formulato l’invito a rivedere il testo nelle parti in cui si utilizzano formule tecniche di non facile comprensione, nonché a garantire adeguate forme di pubblicità per gli adempimenti a carico degli utenti.
L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa 14.4.2016 n. 79, ricorda che, sul proprio sito, nella sezione “Cosa devi fare > Richiedere > Canone Rai > Faq”, sono forniti chiarimenti in merito alle principali problematiche riscontrate dai contribuenti in merito alla presentazione della dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV. Inoltre, nella sezione “Cosa devi fare > Richiedere > Canone Rai > Esempi di compilazione” sono disponibili esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva.

Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti

Si evidenzia come ai sensi dell’art. 4 della L. 300/70 – così come completamente riformulato dall’art. 23 co. 1 del DLgs. 14.9.2015 n. 151 – venga operata una distinzione tra gli strumenti utilizzati per rendere la prestazioni di lavoro (ad esempio, smartphone, tablet, eccetera) e per il rilevamento delle presenze, dagli strumenti dai quali possa derivare la possibilità di un controllo a distanza del dipendente.
In particolare, la nuova disciplina riconosce solo in relazione ai primi la possibilità per il datore di lavoro di procedere liberamente alla loro installazione e al loro utilizzo, mentre per la seconda tipologia si rende ancora necessaria la sottoscrizione di un accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa. Tuttavia, il co. 3 del citato art. 4 stabilisce che le informazioni raccolte dall’azienda mediante gli strumenti di lavoro possono essere utilizzate per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro solo nel caso in cui al lavoratore sia stato adeguatamente informato sulle modalità d’uso e dei possibili controlli, e solamente nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy disciplinate dal DLgs. 196/2003.
Di conseguenza, per la contestazione disciplinare di un illecito rilevato a seguito del controllo svolto dal datore sullo strumento assegnato al dipendente, occorre che quest’ultimo sia stato previamente informato tanto sul come poter usare lo strumento assegnato, quanto sulle modalità e sulle finalità del controllo datoriale.

Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato – Novità della legge di stabilità 2016

Con riguardo all’applicazione dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 nelle ipotesi in cui si registri il passaggio di lavoratori da un’azienda all’altra, l’INPS, nella circ. 57/2016, ha confermato quanto precisato nella precedente circ. 178/2015 circa la trasferibilità della fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, per il periodo residuo non goduto, in capo:
– al cessionario dell’azienda, in caso di trasferimento d’azienda, atteso che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro continuano “ope legis” con il cessionario e i lavoratori conservano tutti i diritti connessi;
– al cessionario del contratto di lavoro, in caso di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c., verificandosi, anche in tali ipotesi, la sola modificazione soggettiva del rapporto, che prosegue, senza variazioni, con il subentrante.
Relativamente all’ipotesi di cambio di appalto, nella quale, invece, i rapporti di lavoro alle dipendenze dell’appaltatore uscente si estinguono e si instaurano con l’appaltatore subentrante – spesso tenuto all’assunzione in forza di specifiche clausole dei contratti collettivi – nuovi rapporti:
– l’INPS, nella cir. 178/2015, in applicazione della precedente normativa (priva di indicazioni sul punto), aveva escluso che, per i dipendenti a tempo indeterminato del datore cessante, riassunti dal subentrante, quest’ultimo potesse godere dell’esonero, difettando, in capo ai suddetti lavoratori, il requisito della mancata occupazione a tempo indeterminato nel 6 mesi precedenti;
– capovolgendo l’indirizzo assunto dall’Istituto, la L. 208/2015 ha espressamente sancito, all’art. 1 co. 181, la possibilità, per il datore di lavoro subentrante che assuma un lavoratore per il quale il datore di lavoro uscente già godeva dell’esonero, di conservarne la fruizione, per la durata e la misura residua.

Abrogazione da parte del DLgs. 81/2015 – Requisiti delle “nuove” collaborazioni coordinate e continuative dall’1.1.2016

Le nuove disposizioni in materia di collaborazioni organizzate dal committente, introdotte per volontà del Jobs act dall’art. 2 del DLgs. 81/2015, definiscono anche la nozione di lavoro etero-organizzato facendo riferimento ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Nel complesso, si osserva, si tratta di una forma di lavoro autonomo al quale però si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. A tale disposizione, si aggiungono anche alcune difficoltà interpretative legate alla riforma del lavoro autonomo, attualmente all’esame del parlamento.
In particolare, il Ddl. 2233 introduce una definizione del concetto di coordinamento stabilendo che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.
Inoltre, va tenuto conto che, per il Ministero del Lavoro, l’etero-organizzazione si realizza “ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente … sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali”.
Ne deriverebbe che qualunque prestazione che si svolga all’interno dell’azienda, anche se in autonomia, sarebbe assoggettata alla disciplina del lavoro subordinato.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Condizioni di accesso (nota operativa Fondazione Accademia Romana di Ragioneria marzo 2016 n. 4)

La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, con la nota operativa n. 4/2016, ha esaminato le condizioni di accesso e il funzionamento della procedura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, alla luce delle indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2015.
In particolare, quanto ai presupposti per l’avvio della procedura (artt. 6 e 7 della L. 3/2012), il documento evidenzia che possono ricorrervi sia gli operatori economici non assoggettabili alla L. fall. di cui al RD 267/42 (né ad altre procedure, come l’amministrazione straordinaria) sia i consumatori.
Possono, poi, accedere alla procedura imprenditori agricoli, associazioni professionali e start up innovative.
Per attivare la procedura, poi, il debitore:
– deve essere in stato di sovraindebitamento;
– non deve aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
– non deve aver subito, per cause imputabili allo stesso, l’annullamento o la risoluzione di un accordo sottoscritto con i creditori;
– non deve aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Studi associati e medici di gruppo – Assoggettamento ad IRAP – Condizioni (Cass. SS.UU. 13.4.2016 n. 7291)

Con la sentenza 13.4.2016 n. 7291, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività.
Infatti, in base al secondo periodo dell’art. 2 del DLgs. 446/97, “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione.
Atteso che, ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 sono soggetti passivi d’imposta, tra l’altro, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP (in senso contrario, in passato, tra le altre, Cass. 4663/2014).
Inoltre, i giudici di legittimità hanno escluso che la “forma associativa” della medicina di gruppo (ex DPR 270/2000) possa configurare i tratti dell’associazione tra professionisti e risultare così soggetta ad IRAP ex lege. Pertanto, in tale ipotesi, l’assoggettamento ad IRAP va verificato secondo i consueti criteri.

In arrivo novità per le professioni sanitarie non ordinistiche (logopedista, igienista dentale, fisioterapista)

In arrivo l’ordine per tutte le professioni sanitarie. Con il ddl Lorenzin, al vaglio della commissione sanità del senato, all’interno del collegio dei tecnici di radiologia, la cui denominazione diverrà “ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”, confluiranno, non solo i tecnici di radiologia, ma anche tutte le professioni sanitarie al momento non ordinistiche (podologo, fisioterapista, logopedista, tecnico ortopedico, tecnico audiometrista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale, igienista dentale, dietista, ecc.). In particolare è prevista l’istituzione di un albo per ciascuna di queste professioni che a loro volta confluiranno nel macro ordine.

Contributi INPS Artigiani e Commercianti – Notifica della cartella di pagamento – Prescrizione per gli atti successivi – Termine applicabile – Rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 29.1.2016 n. 1799)

Cass. 29.1.2016 n. 1799 ha rimesso al Primo Presidente la valutazione circa l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la problematica relativa al termine di prescrizione sussistente per riscuotere contributi previdenziali e assistenziali a seguito di cartella di pagamento non impugnata.
Per effetto dell’art. 24 del DLgs. 46/99, la cartella di pagamento va opposta, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica.
Si rammenta che:
– secondo un primo orientamento, i contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 3 co. 9 della L. 335/95, si prescrivono con il decorso di cinque anni, e ciò vale anche quando la cartella di pagamento non è stata impugnata;
– in base ad una diversa corrente di pensiero, che equipara la cartella di pagamento ad un titolo giudiziale, opera l’art. 2953 c.c., secondo cui “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

Risoluzione del contratto di locazione – Obbligo di comunicazione – Violazione – Sanzioni

A norma del riformulato art. 17 del DPR 131/86, in caso di risoluzione del contratto di locazione, è necessario, entro 30 giorni:
– corrispondere l’imposta di registro (normalmente dovuta nella misura fissa di 67,00 euro);
– comunicare la risoluzione all’Agenzia delle Entrate ove è stato registrato il contratto di locazione, mediante il modello RLI.
In caso di mancato pagamento dell’imposta dovuta, si applica la sanzione per l’omesso versamento, pari al 30% o al 15% (se il pagamento avviene con ritardo non superiore a 90 giorni) di 67,00 euro.
La mancata comunicazione non è sanzionata, di per sè, salvo il caso in cui il contratto sia soggetto a cedolare secca, ipotesi in cui è dovuta una sanzione pari a 67,00 (ridotta a 35,00 euro ove la comunicazione avvenga con un ritardo non superiore a 30 giorni).
Ciò comporta, però, che la sanzione formale (mancata comunicazione nel caso in cui non sia dovuta l’imposta di registro, in quanto sostituita dalla cedolare secca) sia punita più gravemente del mancato versamento del registro in caso di risoluzione del contratto che non presenti l’opzione per la cedolare (nel qual caso si applica una sanzione pari a 20,10 o 10,05 euro).

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Accordi con le banche – Effetti (decreto Trib. Milano 11.2.2016)

Il Tribunale di Milano, con il decreto 11.2.2016, ha definito alcuni principi sulla portata applicativa dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e della convenzione di moratoria, disciplinati dall’art. 182-septies del RD 267/42.
Si evidenzia che tale norma è finalizzata ad accelerare i tempi della negoziazione e a facilitare il raggiungimento di un accordo vincolante per l’intero ceto bancario, mediante l’integrazione della disciplina generale dell’istituto degli accordi di ristrutturazione del debito, regolato ai sensi dell’art. 182-bis del RD 267/42.
Secondo il Tribunale di Milano, l’estensione degli effetti dell’accordo di ristrutturazione, approvato da almeno il 75% dei creditori appartenenti a una determinata categoria, a tutti i creditori finanziari inclusi in quella stessa categoria, anche se non aderenti all’accordo, ha effetto alle seguenti condizioni:
– tutti i creditori della categoria devono essere stati informati preventivamente dell’avvio della trattativa;
– i creditori devono essere stati posti in condizione di partecipare in buona fede;
– i creditori non aderenti all’accordo devono essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.