Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
In relazione ai termini per la registrazione dei comodati è intervenuto il Dipartimento delle finanze con la ris. 17.2.2016 n. 1/DF, la nota 29.1.2016 n. 2472/DF e, da ultimo, con la nota 8.4.2016 n. 8876.
In quest’ultimo documento viene precisato che per i contratti verbali di comodato stipulati tra genitori e figli la riduzione della base impobibile di IMU e TASI decorre dalla data di conclusione del contratto stesso. Ai fini della validità di tali contratti, inoltre, continua a non sussistere l’obbligo di registrazione (tale adempimento è necessario solo per beneficiare dell’agevolazione introdotta dalla legge di stabilità 2016).
Notifica avvenuta tramite corriere privato – Successivo affidamento del plico alle Poste italiane (Cass. 12.4.2016 n. 7156)
Cass. 12.4.2016 n. 7156 ha ribadito che, in linea di principio, la notifica degli atti impositivi, se effettuata tramite il servizio postale, deve avvenire avvalendosi di Poste italiane SPA, e non di corrieri privati.
Però, la notifica, nella specie della cartella di pagamento, è valida quando Equitalia ha affidato il servizio di notifica ad un corriere privato e questi, in un secondo momento, si sia avvalso del servizio postale.
Si evidenzia che la Cassazione è giunta alle medesime conclusioni per la notifica dell’appello (Cass. 21.7.2015 n. 15347).
Fatturazione elettronica – Misure allo studio del Governo
In occasione del convegno sulle prospettive del sistema fiscale, organizzato dalla Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il viceministro dell’economia Zanetti ha chiarito, in primo luogo, che il regime di fatturazione elettronica nelle operazioni “B2B” (di cui al DLgs. 127/2015) resterà facoltativo, nonostante sia previsto un aggravamento degli adempimenti comunicativi per coloro che sceglieranno di non aderirvi. In secondo luogo, Zanetti ha annunciato la riduzione dell’IRPEF per i redditi fra i trentamila e i sessantamila euro nel 2018 e l’intenzione di garantire un maggiore coordinamento fra le strutture dell’Amministrazione fiscale.
Fra i relatori presenti al convegno, anche la direttrice dell’Agenzia delle Entrate Orlandi, la quale ha sottolineato l’importanza del lavoro di semplificazione nel rapporto tra Fisco e contribuente, portato avanti in particolar modo attraverso la predisposizione della dichiarazione precompilata (la versione relativa ai redditi del 2015 sarà online da venerdì 15.4.2016). La direttrice auspica, inoltre, l’emanazione del decreto correttivo già annunciato dal Governo in materia di semplificazioni, che potrebbe prevedere l’abolizione degli studi di settore per i professionisti e la sospensione amministrativa dei termini per il mese di agosto.
Dovrebbero essere prossimi all’approvazione anche il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in materia di cooperative compliance e la circolare sull’abuso del diritto.
Infine, ricorda l’Amministratore delegato di Equitalia Ruffini, dall’1.6.2016 sarà operativa la procedura di notifica delle cartelle e degli avvisi esecutivi tramite PEC.
Somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli ricreativi – Assoggettamento ad IVA – Condizioni (Cass. 16.3.2016 n. 5154)
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 16.3.2016 n. 5154, deve ritenersi valido anche ai fini del presupposto soggettivo dell’IVA il disposto dell’art. 148 co. 5 del TUIR in virtù del quale non ha carattere commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni di promozione sociale, presso bar ed esercizi similari, nelle sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, purché l’attività di somministrazione di pasti risulti strettamente complementare alle attività svolte ai fini istituzionali.
Per individuare la natura tributaria di circoli e associazioni non è sufficiente considerare l’assenza di scopi di lucro, ma occorre un’indagine sull’attività svolta in concreto, nella considerazione che sono estranee all’attività commerciale dell’ente le sole prestazioni che realizzano le attività istituzionali senza alcuna specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Obbligo generalizzato – Indagini “a tavolino” – Esclusione dell’obbligo (Cass. 12.4.2016 n. 7137)
La Cassazione, con ordinanza n. 7137 del 12.4.2016, ha statuito che il diritto al contraddittorio si applica solo alle verifiche presso la sede del contribuente e non agli accertamenti “a tavolino”.
In particolare, secondo i giudici:
– il termine di 60 giorni, previsto all’art. 12 co. 7 L. 212/2000, è posto a garanzia del diritto al contraddittorio (nel caso di specie, il contribuente, sottoposto a controllo a tavolino, aveva impugnato l’avviso di accertamento, lamentando che fosse stato emesso in violazione del diritto al contraddittorio previsto da tale norma);
– tale garanzia trova applicazione solo in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
– è escluso, nel nostro ordinamento, un principio generale per il quale l’Amministrazione, anche in assenza di specifica disposizione, sia tenuta ad attivare, pena la nullità dell’atto, il contraddittorio.
Agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative – Nuova disciplina (DM 25.2.2016)
Il DM 25.2.2016 (G.U. 11.4.2016 n. 84) reca la nuova disciplina relativa alle agevolazioni fiscali per gli investimenti in start up innovative ex art. 29 del DL 179/2012, sostituendo il precedente DM 30.1.2014.
Alla disciplina, rimasta sostanzialmente inalterata, sono state apportate alcune modifiche:
– le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative nei quattro (e non più nei tre) periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2012, includendo così anche il 2016;
– l’ammontare complessivo degli investimenti ammissibili non deve essere superiore a 15.000.000 di euro (in luogo dei precedenti 2,5) per ciascuna start up innovativa; a tal fine rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo. Tale disposizione ha efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1.7.2014;
– le ipotesi di decadenza rilevano qualora determinati eventi avvengano entro 3 anni (non più 2) dalla data in cui è stato effettuato l’investimento.
Regime forfetario – Ritenute erroneamente subite – Scomputo nel modello UNICO 2016 PF – Modalità
La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 ha, tra l’altro, fornito indicazioni in merito alla compilazione di UNICO 2016 PF da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015.
Circa l’esclusione dall’assoggettamento alle ritenute alla fonte dei ricavi o compensi percepiti durante il regime, la circolare consente il ricorso al rigo RS40 di UNICO 2016 PF per l’indicazione delle eventuali ritenute erroneamente subite ai fini dello scomputo delle stesse in dichiarazione, quale alternativa all’istanza di rimborso.
Relativamente all’obbligo di indicazione nel quadro RS di UNICO di alcuni dati relativi all’attività (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi) quale conseguenza dell’esclusione dagli studi di settore, la circolare precisa che i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti.
Opere e servizi erogati alla generalità dei dipendenti – Esclusione dal reddito del lavoratore e deducibilità per il datore di lavoro – Novità della legge di stabilità 2016
L’art. 1 co. 182 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha rilanciato il welfare aziendale come misura alternativa ai premi economici di produttività con vantaggi sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro dal punto di vista contributivo e fiscale.
Come in passato, anche con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, non sono oggi imponibili, ad esempio, i servizi di trasporto collettivo, per l’infanzia in età prescolare, per familiari anziani e non autosufficienti, nonché le prestazioni con finalità di educazione, istruzione e assistenza sociale.
Inoltre, per questi trattamenti, è prevista anche la deducibilità ai fini Irap e Ires da parte dell’azienda e l’esenzione, per il datore di lavoro, dal versamento del contributo di solidarietà del 10%, che invece si versa sull’erogazione monetaria per le prestazioni di welfare fuori dagli accordi sulla produttività. La scelta tra premio aziendale e pacchetto di welfare potrà essere esercitata a condizione che:
-sia stato sottoscritto un accordo sindacale in merito al premio di produttività che dovrà individuare i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione che determinano la maturazione della retribuzione di risultato, le forme di un’eventuale partecipazione agli utili e quelle di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
-il valore del premio non superi i 2.000 euro lordi (2.500, in caso di coinvolgimento dei lavoratori in iniziative paritetiche);
-il reddito annuo del lavoratore nel corso dell’anno precedente non superio 50.000 euro lordi. Nel caso di lavoratori titolari di più rapporti di lavoro in contemporanea, per i quali non sia stato effettuato il conguaglio complessivo dei redditi, il datore di lavoro dovrà richiedere un’attestazione scritta del reddito da lavoro dipendente erogato dagli altri sostituti d’imposta nel 2015.
Estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale – Novità della legge di stabilità 2016 – Principali adempimenti
Scade il prossimo 31.5.2016 il termine per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, eseguita ai sensi dell’art. 1 co. 121 della L. 208/2015. La norma ha previsto un’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono per effetto dell’operazione; in virtù del richiamo alle disposizioni sull’assegnazione agevolata di beni ai soci, inoltre, per calcolare le suddette plusvalenze è possibile adottare, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Possono essere estromessi con le agevolazioni in questione gli immobili strumentali sia per natura, sia per destinazione; non vi sono, invece, benefici fiscali per gli immobili merce.
L’operazione non è condizionata ad adempimenti particolari, se non quelli relativi all’annotazione in contabilità (libro giornale o registro dei beni ammortizzabili). Nella risoluzione 30.3.2009 n. 82, tuttavia, l’Agenzia aveva ritenuto che l’opzione, pur se effettuata mediante comportamento concludente, di fatto si perfezionerebbe con l’indicazione dell’operazione nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (prospetto che sarà contenuto nel modello UNICO 2017 PF).
Accertamento con adesione -Rateazione degli importi – Decadenza – Riammissione ex L. 208/2015 – Ripresa dei pagamenti entro il 31.5.2016
Entro il 31.5.2016 deve iniziare la ripresa dei pagamenti delle rate da adesione e acquiescenza per i contribuenti che intendono fruire della riammissione alla dilazione prevista dall’art. 1 co. 134-138 della L. 208/2015, riguardante coloro i quali sono decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015.
E’ necessario versare, con le modalità ordinarie, l’ultima rata scaduta per intero, e l’Agenzia delle Entrate, in seguito a ciò, potrà sgravare i carichi di ruolo, ove le somme fossero già state trasmesse ad Equitalia.
La riammissione riguarda solo le imposte dirette, e comporta, per tali imposte, il venir meno della maxisanzione del 60% irrogata ai sensi del “vecchio” art. 8 del DLgs. 218/97 (così la circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12, § 19.2.3).