Studi di settore – Società operanti nei settori delle nuove tecnologie (C.T. Reg. Genova 3.2.2016 n. 167)

La C.T. Reg. Genova, con la sentenza 3.2.2016 n. 167, ha affermato che gli studi di settore possono trovare applicazione rispetto a realtà imprenditoriali che operano in settori maturi. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto non rappresentativi i risultati presuntivi relativi ad una società che:
– operava nel campo della ricerca e importazione di nuove tecnologie;
– si trovava al secondo anno di attività;
– doveva far fronte alla crisi generale del mercato nazionale ed internazionale.
Inoltre, è stata esclusa la condotta antieconomica rappresentata, a giudizio dell’ufficio, dal sostenimento di ingenti costi che – sulla base dei dati contabili – si riferivano a “costi di ricerca e sviluppo” iscritti nell’attivo patrimoniale sotto la voce immobilizzazioni immateriali, e non nel Conto economico come costi di competenza dell’esercizio.

Plafond – Superamento – Modalità per la regolarizzazione

Lo splafonamento è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta ai sensi dell’art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97.
Ai fini del ravvedimento operoso, è stato diverse volte affermato che il contribuente può emettere apposita autofattura versando l’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi legali, per poi esercitare la detrazione quando ottiene il visto di regolarizzazione ad opera dell’Agenzia delle Entrate.
Occorre inoltre indicare l’imposta nel rigo VE24 della dichiarazione con segno positivo, e comprendere il versamento nel rigo VL29.
In alternativa, il ravvedimento può avvenire in sede di liquidazione periodica, e la procedura non si differenzia da quella indicata per l’autofattura, se non per il fatto che sembra possibile compensare l’IVA a debito con l’IVA a credito, evitandone così il versamento (circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 50, § 24).

Detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di fabbricati abitativi – Limiti (Cass. 8.4.2016 n. 6883)

Con la sentenza n. 6883 dell’8.4.2016, la Corte di Cassazione ha affermato che per gli acquisti di fabbricati accatastati come abitativi la detrazione dell’IVA è preclusa ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72 salvo che l’operazione non rientri nell’oggetto esclusivo o principale dell’attività. In caso contrario, l’acquirente non solo ne dovrà dimostrare l’inerenza e la strumentalità all’attività d’impresa in base a elementi oggettivi, ma dovrà anche provare che il bene non rientra più nella categoria di beni a destinazione abitativa.
Conformemente a quanto stabilito nella sentenza 29.4.2015 n. 8628, con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto che la natura strumentale del bene potesse essere verificata anche in assenza di variazione della categoria catastale, viene adottato un criterio sostanzialistico, per cui l’effettiva strumentalità deve essere valutata in considerazione dell’attività esercitata.

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (circ. Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12)

La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 formalizza le risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria alla stampa specializzata.
Per quanto riguarda la decorrenza del regime di vantaggio, l’Agenzia ha precisato che i soggetti che hanno applicato tale regime per la nuova attività avviata nel 2015, possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età del contribuente.
Con specifico riferimento al regime forfetario, è stato chiarito che i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario possono, dall’1.1.2016, revocare detta opzione e accedere al forfetario.
La norma sui “super-ammortamenti” si applica solo alle imposte sui redditi e non ai fini dell’IRAP. Ai fini della spettanza della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (15.10.2015-31.12.2016) segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. Inoltre, la possibilità di usufruire della maggiorazione del 40% deve essere esclusa per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.
In relazione alle Certificazioni Uniche, la circ. 12/2016 conferma che potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770 le CU che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; le ipotesi di esclusione dalle sanzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 si applicano però solo con riferimento alle certificazioni trasmesse nel 2015.
Sono poi forniti chiarimenti sulle agevolazioni legate agli immobili (agevolazione prima casa e cedolare secca); infine, possono beneficiare del “bonus mobili” i contribuenti che hanno sostenuto le spese d’acquisto entro il 2016 anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26.6.2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10.000,00 euro.
Ulteriori chiarimenti riguardano poi il contenzioso e la riscossione.

Patent box – Chiarimenti

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11, nel determinare l’incidenza economica sul reddito d’impresa derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali oggetto del Patent box, devono essere considerati tutti i fattori che contribuiscono materialmente alla creazione del valore per l’impresa. Pertanto, non rilevano soltanto le funzioni routinarie e gli intangibles, ma anche ulteriori elementi come sinergie di gruppo o specifiche caratteristiche del mercato; fattori che vanno al di là di quelli classificati dall’OCSE nelle Linee guida sui prezzi di trasferimento, ritenuti però necessari per garantire agli uffici una chiara comprensione della realtà aziendale.
Sono quindi preferibili il metodo del CUP e quello basato sulla ripartizione degli utili, mentre viene sconsigliato l’utilizzo di metodi quali il prezzo di rivendita, il margine netto della transazione e il costo maggiorato.

Dimissioni – Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Profili critici

Il Ministero del Lavoro, nel rispondere ad alcune domande relative alla nuova normativa in materia di dimissioni telematiche formulate dai consulenti del lavoro, ha chiarito che:
– se il lavoratore si dimette senza esperire la procedura online e non si presenta più al lavoro, il rapporto non può considerarsi risolto. Il datore di lavoro dovrà contestare l’assenza ingiustificata e licenziare il lavoratore;
– le parti sono libere di raggiungere accordi modificativi in ordine alla data di decorrenza delle dimissioni e, pertanto, la data di effettiva cessazione del rapporto sarà quella indicata con la comunicazione obbligatoria entro 5 giorni al Centro per l’impiego, anche se diversa da quella inserita nel modulo telematico;
– se il lavoratore, nella trasmissione del modulo al datore di lavoro, inserisce un indirizzo mail errato, lo stesso Ministero provvederà a reinviare la mail agli indirizzi conosciuti a sistema;
– per le dimissioni rese nell’anno dal matrimonio, la lavoratrice dovrà utilizzare la procedura telematica e convalidare comunque le dimissioni presso la DTL;
– nei prossimi giorni sarà inserita anche l’opzione “dimissioni per giusta causa”, con uno spazio per indicare la motivazione.

Concordato preventivo – Pagamento parziale dei crediti IVA – Ammissibilità – Condizioni (Corte di giustizia 7.4.2016 n. C-546/14)

La Corte di Giustizia, nella sentenza n. C-546/14, ha stabilito che l’imprenditore in stato di insolvenza, per estinguere le proprie passività con la liquidazione del suo patrimonio, può presentare un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, con il quale viene proposto il pagamento solo in maniera parziale di un debito per IVA.
A tal fine, occorre l’accertamento di un esperto indipendente, attestante che il credito dell’Amministrazione finanziaria non riceverebbe una soddisfazione migliore nel caso del proprio fallimento.
Secondo la Corte di Giustizia, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio e la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione europea l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA.

Determinazione della plusvalenza – Valore accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette – Novità del DL 147/2015 (Cass. 30.3.2016 n. 6135)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.3.2016 n. 6135, evidenzia che la presunzione, finora affermata dalla giurisprudenza, circa la corrispondenza tra il corrispettivo incassato per il trasferimento immobiliare (rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza nell’ambito delle imposte dirette) ed il valore venale in comune commercio dell’immobile ceduto, accertato ai fini dell’imposta di registro, non è più sostenibile alla stregua della nuova disposizione recata dall’art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015.
Quest’ultima norma, infatti, ha stabilito che gli articoli 58, 68, 85 e 86 del TUIR devono essere interpretati nel senso che, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, “l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro”, o delle imposte ipotecaria e catastale.
La citata norma – aggiunge la Corte – è applicabile retroattivamente, avendo natura interpretativa.
Non può, quindi, ritenersi corretta la sentenza che abbia giudicato legittimo un avviso di accertamento di maggior plusvalenza basato sul principio – ormai superato – secondo cui l’Amministrazione sarebbe legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento della plusvalenza sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro, spettando al contribuente l’onere di dimostrare di avere venduto ad un prezzo inferiore.

Premi assicurativi dovuti all’INAIL – Imprese agricole (determina INAIL 109/2016)

Con determina n. 109/2016, l’INAIL ha fissato al 20% la riduzione applicabile per il 2015 ai premi assicurativi dovuti per i dipendenti di imprese agricole in regola con gli obblighi in materia di sicurezza e senza infortuni denunciati. Possono richiedere lo sconto soltanto le imprese per le quali ricorrono le condizioni previste dall’art. 1 co. 60 della L. 247/2007.
Più precisamente, la riduzione contributiva spetta all’impresa agricola che:
– risulti in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
– risulti attiva da almeno un biennio;
– dichiari di aver rispettato le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;
– non abbia registrato infortuni nel biennio precedente all’annualità per la quale si richiede la riduzione;
– non sia stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.