In caso di ritardo nell’erogazione del rimborso ad opera dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente, oltre ai normali interessi da ritardata restituzione degli importi, può domandare il danno da svalutazione monetaria.
Tuttavia, come rilevato da Cass. 29.4.2016 n. 8540, è necessaria la dimostrazione del danno subito in conseguenza dell’indisponibilità del denaro, oltre a ciò che è di norma risarcito mediante gli interessi.
La svalutazione monetaria non può essere negata solo per il fatto che il contribuente, in bilancio, avesse iscritto interessi passivi corrisposti ad istituti di credito per reperire le somme non erogate dall’Amministrazione finanziaria, siccome non hanno rilevanza le misure “compensative” utilizzate dal contribuente.
Reverse charge – Estensione alle cessioni di laptop, tablet e console da gioco – Novità del DLgs. 24/2016 – Ambito applicativo e decorrenza
Il DLgs. 24/2016, modificando l’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, ha esteso l’applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco, con efficacia per le operazioni effettuate a decorrere dal 2.5.2016.
La norma non contempla limitazioni di carattere soggettivo, per cui la nuova disciplina si applica in ogni stadio di commercializzazione dei predetti beni, a differenza di quanto previsto per le cessioni di telefoni cellulari, per le quali il reverse charge è stato circoscritto alle sole cessioni “effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio” (circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2010 n. 59).
Il DLgs. 24/2016 ha, altresì, previsto, con decorrenza dal 3.3.2016:
– la “limitazione” della disciplina del reverse charge alle sole cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
– l’abolizione del reverse charge per le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari.