L’Agenzia delle Entrate, con circ. 26.5.2016 n. 22, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiffusione ed elettronici resi nei confronti di “privati consumatori” stabiliti nella Ue, nonché alle regole relative al regime del “MOSS”.
Per quanto concerne il regime del “MOSS”, disciplinato dall’art. 74-quinquies e ss. del DPR 633/72, le principali indicazioni della circolare n. 22 riguardano tra l’altro:
– gli effetti della registrazione al regime speciale, i quali decorrono dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello della richiesta di iscrizione;
– le cause di esclusione dal regime (tra cui, il trasferimento della sede dell’attività economica o della stabile organizzazione in altro Stato Ue);
– il fatto che il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio), qualora ricada di sabato o in un giorno festivo, non sia differito al primo giorno lavorativo successivo;
– la possibilità, per i soggetti extra Ue aderenti al regime “MOSS” privi di stabile organizzazione in Italia, di richiedere a rimborso l’IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia ai sensi dell’art. 38-ter co. 1-bis del DPR 633/72.
Lavoro a tempo parziale – Maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 2018 – Diritto al pensionamento – Novità della legge di stabilità 2016 – Disposizioni attuative (circ. INPS 26.5.2016 n. 90)
L’INPS, con la circ. 26.5.2016 n. 90 e sulla base delle disposizioni del DM 7.4.2016, riepiloga le istruzioni per poter beneficiare del part time agevolato (art. 1 co. 284 della L. 208/2015).
L’istituto è destinato a tutti i lavoratori del settore privato che rispondano ai requisiti richiesti dalla legge (assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2018) e che abbiano concordato con il datore di lavoro la riduzione dell’orario di lavoro in una misura compresa tra il 40 e il 60%.
Per accedere al beneficio è necessario che:
– il lavoratore interessato richieda all’INPS la certificazione che attesti il possesso del requisito contributivo e anagrafico entro il 31.12.2018;
– il datore di lavoro e il dipendente stipulino un contratto di lavoro a tempo parziale “agevolato” che riporti la misura della riduzione di orario;
– la Direzione Territoriale del Lavoro rilasci il nulla osta entro cinque giorni dalla stipula del contratto;
– l’INPS, entro cinque giorni dal rilascio del nulla osta, dia autorizzazione definitiva.
Canone RAI – Presunzione legata all’utenza elettrica – Modello di dichiarazione sostitutiva per il superamento della presunzione – Aggiornamento delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti relative alla dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo, per evitare l’addebito del canone RAI sulle fatture elettriche, con particolare riguardo al caso del marito deceduto, a cui è ancora intestata l’utenza per la fornitura di energia elettrica.
Secondo l’Agenzia, se nell’abitazione non sono presenti apparecchi televisivi, la moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del marito deceduto nella sezione “in qualità di erede di” e compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel quadro A del modello.
Si ricorda che, in via transitoria per il 2016 (primo anno del pagamento del canone in bolletta), la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio TV ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016 se è stata presentata dall’1.1.2016 al 16.5.2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17.5.2016 al 30.6.2016, invece, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre la dichiarazione sostitutiva presentata dall’1.7.2016 ed entro il 31.1.2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2017.
Agevolazione per l’acquisto di beni strumentali – Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23)
Con circ. 26.5.2016 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni in merito alle modalità applicative dei c.d. “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti arti e professioni anche in forma associata, le stabili organizzazioni in Italia e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata;
– il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;
– sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo;
– con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
– sono agevolabili le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa iscritte tra le “Immobilizzazioni materiali”, essendo beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità.
Schema di DLgs. correttivo sulle semplificazioni – Misure allo studio del Governo
Tra le misure allo studio, nell’ambito del decreto correttivo semplificazioni atteso al Consiglio dei ministri della prossima settimana, rientrerebbero:
– la revisione della deducibilità delle spese di formazione dei professionisti, nelle quali saranno compresi anche i costi sostenuti per i viaggi e i trasporti;
– modifiche in materia di notifiche, volte a dare maggiore certezza nelle modalità di consegna degli atti; in sostanza, gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica catastale saranno inviati mediante PEC;
– l’abrogazione dell’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate le operazioni con Paesi a fiscalità di vantaggio (black list), nonchè i beni della società concessi in utilizzo ai soci e i finanziamenti da e verso i soci;
– la cancellazione delle partite IVA inattive da un triennio senza l’applicazione delle sanzioni;
– la moratoria estiva sugli avvisi e le richieste dell’Amministrazione finanziaria; i termini iniziererebbero a ridecorrere da settembre.
Ipoteca – Beni iscritti in un fondo patrimoniale – Legittimità (Cass. 25.6.2016 n. 10794)
La Cassazione, con la sentenza n. 10794 del 25.5.2016, ha statuito l’inapplicabilità dell’art. 170 c.c. all’iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 del DPR 602/73.
Secondo i giudici di legittimità, è legittima l’iscrizione ipotecaria eseguita, ex art. 77 del DPR 602/73, su beni oggetto del fondo patrimoniale, in ragione del fatto che l’ipoteca esattoriale:
– non ha natura di atto preordinato all’espropriazione;
– è atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.
In particolare, la Cassazione, accogliendo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (SS.UU. n. 15354/2015 e SS.UU. n. 19667/2014), non ritiene che l’iscrizione ipotecaria esattoriale possa rientrare tra gli atti esecutivi, bensì tra le misure cautelari, essendo l’ipoteca solo propedeutica ad una eventuale, e non ancora certa, fase esecutiva.
Reverse charge – Estensione alle cessioni di laptop, tablet e console da gioco – Novità del DLgs. 24/2016 – Ambito applicativo e decorrenza (circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2016 n. 21)
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 25.5.2016 n. 21, ha delimitato l’ambito applicativo del reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet e laptop alla sola fase di commercializzazione che precede la vendita al dettaglio.
In sostanza, sono escluse dalla speciale disciplina (e l’IVA si applica secondo le modalità ordinarie) le cessioni effettuate nei confronti di acquirenti che sono utilizzatori finali del prodotto.
Secondo questo criterio, ad esempio, la cessione di un tablet ad un professionista che lo utilizza nella propria attività non è soggetta a reverse charge, trattandosi di una vendita che avviene nella fase del dettaglio.
Sotto il profilo oggettivo, le nuove disposizioni si applicano a tutti i beni che, indipendentemente dalla loro denominazione commerciale, presentano la stessa qualità commerciale di console da gioco, tablet e laptop, le stesse caratteristiche nonché lo stesso codice di Nomenclatura combinata.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infine, che non vi sarà l’applicazione di sanzioni per eventuali violazioni commesse dal momento in cui la norma ha esplicato efficacia (2.5.2016) alla data di pubblicazione della circolare 25.5.2016 n. 21.
SRL – Orientamenti della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano
La Commissione società del Consiglio Notarile di Milano ha approvato 12 nuovi orientamenti (massime n. 148 – 153), riguardanti vari aspetti della srl, che verranno presentati nell’ambito di un convegno di studi, organizzato dal Consiglio Notarile di Milano in collaborazione con la Scuola del Notariato della Lombardia, il prossimo 27.5.2016.
Fra i temi trattati, si segnalano le modalità di versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione della società, i rapporti tra soci e amministratori, la circolazione delle partecipazioni sociali e le operazioni di aumento del capitale sociale.
In particolare, quanto al tema della circolazione delle partecipazioni sociali, la presa di posizione del Consiglio Notarile di Milano rispetto ai limiti temporali delle clausole di divieto di trasferimento delle quote e alla possibilità di inserire nello statuto clausole che attribuiscono ai soci di srl o ad alcuni di essi il diritto di riscatto, in tutto o in parte, delle quote di partecipazione di altri soci (al ricorrere di determinati presupposti e entro determinati periodi di tempo).
Credito d’imposta per erogazioni liberali a favore delle scuole (c.d. school bonus) – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20)
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 18.5.2016 n. 20 (cap. V, § 1), ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore della scuola (c.d. “school bonus”), rinviato al 2016 per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 co. 145-150 della L. 107/2015 dall’art. 1 co. 231 lett. a) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dell’agevolazione per i soggetti titolari di reddito d’impresa, è stato precisato che:
– si applica, in assenza di un’espressa esclusione prevista dalla norma agevolativa, il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
– non si applica il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000);
– non si applica il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).
Licenziamento individuale – Azione disciplinare – Tempestività dell’avvio (Cass. 19.5.2016 n. 10356)
Con la sentenza 10356/2016, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il requisito della tempestiva promozione di una iniziativa disciplinare non va valutato facendo riferimento all’epoca della astratta conoscibilità degli inadempimenti del lavoratore, ma al momento successivo in cui il datore di lavoro ne ha acquisito piena conoscenza.
Inoltre, per la Suprema Corte non è sufficiente neppure il mero sospetto della sussistenza dei predetti illeciti disciplinari, in quanto il datore di lavoro si troverebbe nella condizione di anticipare la sanzione in presenza di semplici e generici elementi indiziari, senza una completa conoscenza dei fatti che consentano di accertare e valutare in tutta la sua portata l’eventuale inadempienza del lavoratore.
Nel caso in esame risulta pertanto legittimo il licenziamento di un dipendente di un’assicurazione in seguito a gravi irregolarità commesse dallo stesso nel liquidare diversi sinistri, e a nulla vale la tesi difensiva secondo cui era da ritenersi tardiva l’azione disciplinare effettuata dal datore di lavoro dopo un anno e mezzo dalla scoperta delle violazioni.
Per i giudici di legittimità, infatti, tale vizio di tardività non sussiste in quanto gli illeciti disciplinari erano stati scoperti nella loro complessiva portata solo all’esito delle indagini svolte dai revisori della società in sede di audit.