È stato pubblicato sulla G.U. 18.5.2016 n. 115 il DM 7.4.2016, che attua le disposizioni dell’art. 1 co. 284 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di “part time agevolato”, il quale ha l’obiettivo di consentire a datori di lavoro e lavoratori (con contratto a tempo pieno e indeterminato, che maturino i requisiti per andare in pensione di vecchiaia entro il 31.12.2018) di convertire i contratti di lavoro da tempo pieno a part time.
Il nuovo istituto entrerà in vigore il 2.6.2016 e prevede che:
– l’INPS certifichi l’esistenza dei requisiti pensionistici utili per l’accesso al beneficio;
– la certificazione previdenziale consenta di procedere alla trasformazione del nuovo contratto da tempo pieno a parziale;
– il nuovo contratto sia inviato alla Direzione territoriale del lavoro, che avrà cinque giorni lavorativi per autorizzare la trasformazione (il silenzio equivale ad autorizzazione);
– l’azienda trasmetta telematicamente all’INPS la domanda, comprensiva di quantificazione dell’impegno economico per l’intera durata del contratto;
– l’INPS – verificata la disponibilità dei fondi – risponda entro cinque giorni lavorativi;
– dal mese successivo all’autorizzazione, il part time agevolato confluisca nel Libro Unico del Lavoro e nel flusso UniEmens.
IVA dovuta dalla parte soccombente in aggiunta all’onorario e alle spese processuali – Condizioni
Ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 546/92, in caso di soccombenza la parte vittoriosa ha diritto alla restituzione delle spese processuali, incluse le imposte che ne fanno parte, quindi contributo unificato e IVA.
In merito all’IVA, però, bisogna sempre tenere conto della neutralità del tributo, quindi l’IVA deve essere compresa nella restituzione solo se la parte vittoriosa non è un soggetto IVA oppure non può detrarre, essendo questa un costo. Di contro, se la parte vittoriosa esercita la detrazione, l’IVA è stata pagata al difensore e detratta, quindi viene meno la necessità di restituzione (da ultimo, Cass. 8.11.2012 n. 19300).
Ciò salvo espressa statuizione di condanna nella sentenza del giudice.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Novità della legge di stabilità 2016 (circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20)
Nel capitolo I della circ. 18.5.2016 n. 20, l’Agenzia delle Entrate fornisce un esame delle novità introdotte dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di agevolazioni per gli immobili.
In particolare, in relazione alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è stato chiarito che:
– i fornitori che hanno eseguito interventi sulle parti comuni condominiali non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento, la detrazione che i condomini incapienti vorrebbero cedere loro;
– per le spese sostenute per l’acquisto o l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, l’agevolazione spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica e l’agevolazione è calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute (senza alcun limite);
– l’agevolazione si estende agli interventi riguardanti gli immobili “patrimoniali” concessi in locazione, di proprietà degli IACP, comunque denominati, a condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica.
Relativamente alla detrazione IRPEF del 50% dell’IVA per l’acquisto di immobili introdotta dal co. 56 dell’art. 1 della L. 208/2015, inoltre, è precisato che:
– si applica a tutte le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo (con le caratteristiche richieste) soggette a IVA, quindi anche agli acquisti dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) e f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001;
– si estende all’acquisto delle pertinenze dell’unità abitativa, a condizione che l’acquisto di entrambe (abitazione e pertinenze) avvenga contestualmente e che nel rogito sia evidenziato il vincolo pertinenziale;
– è cumulabile con la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 3 del TUIR che riguarda l’acquisto di un’unità immobiliare residenziale compresa in un edificio interamente ristrutturato dall’impresa.
Primo accesso ispettivo – Modalità operative (circ. INPS 9.5.2016 n. 76)
Il primo accesso ispettivo in azienda rappresenta una delle fasi di maggior rilievo dell’intero procedimento di accertamento in materia di lavoro. Lo stesso INPS, con la circ. 76/2016 ne ribadisce l’importanza soprattutto in merito alle conseguenze sul piano probatorio, per il seguito dell’accertamento e per la sostenibilità delle contestazioni in sede di eventuale contenzioso amministrativo e giudiziario.
Operativamente, l’INPS ricorda che le domande rivolte ai dipendenti devono essere chiare e comprensibili, tenendo conto sia del livello di istruzione dell’intervistato che del grado di conoscenza della lingua italiana, qualora si tratti di uno straniero. Inoltre, le dichiarazioni dovranno essere riportate in modo chiaro e leggibile nell’apposito verbale di acquisizione, di cui l’ispettore deve dare lettura al dichiarante, affinché questi ne confermi il contenuto – oppure rilevi eventuali correzioni – e quindi lo sottoscriva.
Al termine, l’ispettore rilascia il verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci, oppure, in caso di loro assenza, al libero professionista delegato. Tale verbale deve indicare in modo dettagliato anche le attività svolte nell’occasione dagli ispettori nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro e dal professionista che lo assiste.
Ancora, il personale ispettivo deve eventualmente formulare ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti. Nel caso il datore di lavoro (o chi per esso) si rifiuti di ricevere il verbale di primo accesso, oppure non sia presente al termine dell’accesso ispettivo, gli ispettori procederanno alla notifica del verbale a mezzo raccomandata A/R.
IRAP – Esclusione dei soggetti agricoli, deduzione dei costi dei lavoratori stagionali e autonoma organizzazione dei medici convenzionati con strutture ospedaliere – Novità della L. 208/2015 (circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20)
Con la circolare 18.5.2016 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. 208/2015 in materia di IRAP.
Con riferimento all’esclusione da imposta dei contribuenti operanti nel settore agricolo, l’Agenzia delle Entrate, confermando la posizione della relazione ministeriale al Ddl. di stabilità 2016, precisa che l’esclusione dal tributo regionale riguarda le attività agricole per le quali, fino al 2015, si applicava l’aliquota dell’1,9%.
Restano invece soggette ad IRAP, atteso che scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
– le attività di agriturismo;
– le attività di allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
– le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.
Per quanto riguarda la deduzione parziale del costo dei lavoratori stagionali (ex art. 1 co. 73 della L. 208/2015), si conferma che la misura si applica dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2016 (2016, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015. Inoltre, la circolare 20/2016 ribadisce che, per il calcolo dei 120 giorni di lavoro per due periodi d’imposta, occorre fare riferimento ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione.
Infine, per quanto riguarda l’esclusione da IRAP dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per il computo del limite reddituale (ai fini dell’esclusione, per l’attività svolta in tali strutture bisogna aver percepito più del 75% del reddito complessivo), occorre riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall’attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera, sia dall’attività esercitata al di fuori di detta struttura.
Immobili detenuti dalle imprese – Prima rata dell’IMU e della TASI entro il 16.6.2016
Entro il 16.6.2016 deve essere versata la prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016 anche per gli immobili di proprietà o detenuti dalle imprese, ad eccezione dei beni merce.
Come di consueto, un problema particolare è posto dai fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale) quali gli opifici, che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati nei loro bilanci.
Per tali immobili infatti, l’art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92 prevede una particolare modalità di determinazione della base imponibile, basata sull’applicazione di appositi coefficienti di adeguamento ai costi storici di acquisto o di costruzione dell’immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data del loro acquisto.
I coefficienti per l’anno 2016 sono stati stabiliti con il DM 29.2.2016.
Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata – Novità della legge di stabilità 2016 (circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20)
In relazione alla detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo dell’IVA pagata nel 2016, per l’acquisto, effettuato sempre nel 2016, di abitazioni di classe energetica A o B, introdotta dal co. 76 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nella circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 è stato chiarito che può essere fruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Il chiarimento differisce da quanto stabilito dalla norma che impone che le unità siano “cedute dalle imprese costruttrici delle stesse” ed estende, quindi, l’agevolazione anche alle abitazioni non nuove.
Il bonus spetta anche alle pertinenze dell’abitazione (ad esempio, posto auto o cantina), a patto che l’acquisto avvenga contestualmente a quello dell’unità abitativa e che nell’atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
Quando si acquista l’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa, oltre a questa nuova detrazione sul 50% dell’IVA pagata nel 2016, è possibile beneficiare anche della detrazione IRPEF del 50%, prevista dall’art. 16-bis co. 3 del TUIR, prestando attenzione, tuttavia, al fatto che non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Relativamente alla detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, infine, è stato chiarito che:
– per le spese sostenute per l’acquisto o l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, l’agevolazione spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica;
– i fornitori che hanno eseguito interventi sulle parti comuni condominiali non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento, la detrazione che i condomini incapienti vorrebbero cedergli.
Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) – Criteri per la concessione
Con il DM 15.4.2016 n. 95442 – di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il Ministero del Lavoro ha definito i criteri da adottare nell’esame delle domande presentate dalle imprese per accedere alla CIGO, la quale può essere concessa dalla sede INPS competente per territorio laddove sussistano due specifiche causali:
– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
– situazioni temporanee di mercato.
Pertanto, l’impresa che si trova in situazioni che integrino le citate causali, può presentare la domanda di CIGO documentando in una dettagliata relazione tecnica i motivi che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
IVAFE – Ambito applicativo – Modalità di indicazione nel modulo RW
A partire dal 2013 (UNICO 2014), mediante la compilazione del quadro RW è possibile:
– assolvere agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (art. 4 del DL 28.6.90 n. 167);
– assolvere l’IVAFE e l’IVIE.
Con riferimento al primo punto, si ricorda che è stato aggiornato a 15.000,00 euro il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta che consente di escludere i conti correnti e depositi detenuti all’estero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 2 della L. 15.12.2014 n. 186).
In merito al secondo punto, l’imposta è dovuta in misura fissa pari ad euro 34,20, in proporzione base ai giorni di possesso, sui conti correnti e sui depositi.
Determinazione della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2016 – Versamento entro il 16.6.2016
Il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016 deve avvenire sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (art. 13 co. 13-bis del DL 201/2011 per l’IMU e art. 1 co. 688 della L. 147/2013 per la TASI).