Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale – Novità della L. 208/2015 – Modalità e termini

Entro il 31.5.2016 deve essere esercitata l’opzione per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, al fine di fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 1 co. 121 della L. 208/2015, con effetto dall’1.1.2016. Non possono avvalersi dell’agevolazione in esame gli imprenditori cessati all’1.1.2016.

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Diritto camerale annuale – Prescrizione del diritto alla riscossione (C.T. Prov. Reggio Calabria 5.5.2016 n. 2151)

Con la pronuncia 5.5.2016 n. 2151, la C.T. Prov. Reggio Calabria ha affermato che il termine di prescrizione per i diritti camerali annuali non è quello decennale previsto dall’art. 2946 c.c., bensì quello quinquennale stabilito rispetto a “ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” dall’art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.

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IMU – Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Novità della legge di stabilità 2016

In sede di versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2016 occorre tenere conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015) alle abitazioni date in comodato a parenti, ricordandosi anche che l’acconto deve essere corrisposto in base alle aliquote e alle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
La norma prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
La riduzione, tuttavia, spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.
Se il comodante possiede tre abitazioni, il beneficio non spetta e per l’immobile concesso in comodato, al fine del calcolo dell’acconto 2016, si dovrebbe utilizzare l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune per il 2015.

Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento – Esecuzione dei rimborsi in via prioritaria (DM 29.4.2016)

Il DM 29.4.2016 ha individuato un’ulteriore categoria di soggetti per i quali, ai sensi dell’art. 38-bis co. 10 del DPR 633/72, i rimborsi IVA annuali e infrannuali sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla relativa richiesta.
Trattasi, in particolare, dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ed edifici, di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, per i quali la possibilità di accedere ai rimborsi IVA prioritari sarà concessa a partire dalle istanze relative al secondo trimestre del 2016.
Questa categoria di soggetti si aggiunge ai subappaltatori edili (art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72), per i quali l’erogazione prioritaria dei rimborsi IVA è riconosciuta a norma dell’art. 1 del DM 22.3.2007.
Resta fermo, ai fini dell’ottenimento del rimborso IVA in via prioritaria, il rispetto delle condizioni previste dall’art. 2 del DM 22.3.2007 e del presupposto di cui all’art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72 (aliquota media sulle operazioni passive superiore rispetto a quella sulle operazioni attive).

Assegnazione agevolata di beni ai soci di società di capitali – Beni immobili e mobili registrati

L’assegnazione agevolata prevista dall’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015 coinvolge i beni immobili non strumentali per destinazione e i beni mobili registrati non aventi il requisito della strumentalità.
Mentre sono chiari gli effetti delle norme agevolative per la società, che sconta un’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sui plusvalori che emergono a seguito dell’operazione, la posizione più dubbia è quella dei soci. Se verrà confermata l’impostazione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 13.5.2002 n. 40, per l’assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di utili il reddito in natura dei soci sarebbe determinato in base al valore normale del bene (o al valore catastale, se si tratta di un immobile ed è stata prescelta questa opzione), ridotto dell’ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società.
La situazione più incerta riguarda l’annullamento delle riserve in sospensione d’imposta, per le quali non è mai stato formalizzato dall’Amministrazione finanziaria (anche se si tratterebbe di una soluzione di equità) che l’utile del socio viene ridotto anche delle somme assoggettate in capo alla società all’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.

IMU – Abitazione principale “di lusso” – Versamento entro il 16.6.2016

A decorrere dall’anno 2016, l’IMU e la TASI sono abolite  per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso”. Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, continueranno ad applicarsi sia l’IMU che la TASI.
Il carico fiscale di IMU e TASI dipenderà molto da quel che delibereranno i Comuni nell’osservanza del limite stabilito dal co. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l’aliquota TASI fissata dal Comune sommata all’IMU, complessivamente, non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili. In aggiunta, tuttavia, anche per l’anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, quindi, anche per l’anno 2016, per le abitazioni principali “di lusso” (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
– l’aliquota TASI può variare da 0 a 3,3‰;
– l’aliquota IMU può variare da 2 a 6‰;
– l’aliquota massima complessiva di TASI + IMU sarà del 6,8‰.

Modifiche alla disciplina dei costi “black list” – Novità della legge di stabilità 2016 – Effetti

Dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 “solare”), in base all’art. 5 del DLgs. 147/2015, i costi derivanti da operazioni intercorse con controparti “black list” sono deducibili nel limite del valore normale del bene o servizio (art. 9 del TUIR); la parte eccedente è deducibile a fronte della prova dell’effettivo interesse economico.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, per effetto dell’art. 1 co. 142 della L. 208/2015, la disciplina è stata abrogata, per cui la deducibilità dei costi in esame segue le regole di deducibilità previste per i costi verso fornitori nazionali (inerenza, certezza, economicità, eccetera).
Nell’ambito del modello UNICO 2016, le imprese che dichiarano il periodo d’imposta 2015 (o un periodo iniziato nel 2015 e terminato nel 2016) devono effettuare le relative variazioni in aumento e in diminuzione, pena l’applicazione della sanzione del 10% dei costi non indicati (si veda anche Cass. n. 6651/2016).
Come conseguenza dell’abrogazione delle disposizioni sui costi black list, gli interpelli possono riguardare solo le operazioni intercorse fino al periodo d’imposta 2015 (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2016).
La fattispecie rientra tra gli interpelli “probatori” di cui all’art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000. La mancata presentazione dell’istanza (o la risposta negativa), diversamente dagli interpelli relativi ad altre fattispecie (es. società di comodo e ACE), tuttavia, non trova indicazione in UNICO 2016; la sanzione, in tal caso, opera a fronte della mancata segnalazione dei costi. Si ricorda che, secondo l’Agenzia (ris. 46/2004), anche a seguito di risposta positiva all’interpello, occorre indicare separatamente in dichiarazione i costi black list.

Trattamento di fine mandato amministratori – Diritto all’indennità non deliberato – Deducibilità – Condizioni (C.T. Reg. Perugia 27.4.2016 n. 207/3/2016)

Ad avviso della C.T. Reg. Perugia 27.4.2016 n. 207/3/2016, l’accantonamento di fine mandato degli amministratori è deducibile secondo il principio di competenza e non per cassa e, a tal fine, non occorre necessariamente una delibera, poiché la data della loro nomina può desumersi anche da altri elementi.
I giudici hanno rilevato che, sulla base dell’art. 105 del TUIR, per gli accantonamenti relativi all’indennità di fine rapporto per gli amministratori vale il principio di competenza, al pari di quanto avviene per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente.
La sentenza ha, inoltre, ritenuto che la certezza della nomina degli amministratori può desumersi non solo da una delibera ma anche da altri atti “fidefacenti”.

Verifica del superamento del tasso soglia di usura – Interessi di mora (Trib. Torino 27.4.2016)

Il Tribunale di Torino, con una sentenza del 27.4.2016, affronta una questione concernente le condizioni alle quali gli interessi di mora entrano nella determinazione della usurarietà del tasso applicato dalla banca al cliente.
In particolare, secondo il giudice:
– finché non si verifica l’inadempimento che fa scattare la mora (o non si verifica un ritardo protratto per il tempo necessario a determinare lo sforamento usurario), l’eventuale previsione usuraria legata alla mora è puramente virtuale e, pertanto, non può esplicare alcun effetto;
– ragionare diversamente implicherebbe eleggere a priori il worst case come selezionatore di usura nella più o meno vasta gamma dei casi possibili tra usurari e non.
Inoltre, anche in caso di reale applicazione della mora, non può darsi usura se la somma addebitabile è insignificante rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti.
Infine, sul piano del riparto della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., il giudice stabilisce che spetta al cliente la dimostrazione che “il concreto svolgimento del rapporto ha spostato la bilancia sul piatto dell’usura”.

Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento – Esecuzione dei rimborsi in via prioritaria (DM 29.4.2016)

Il DM 29.4.2016 ha individuato un’ulteriore categoria di soggetti per i quali, ai sensi dell’art. 38-bis co. 10 del DPR 633/72, i rimborsi IVA annuali e infrannuali sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla relativa richiesta.
Trattasi, in particolare, dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ed edifici, di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, per i quali la possibilità di accedere ai rimborsi IVA prioritari sarà concessa a partire dalle istanze relative al secondo trimestre del 2016.
Questa categoria di soggetti si aggiunge ai subappaltatori edili (art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72), per i quali l’erogazione prioritaria dei rimborsi IVA è riconosciuta a norma dell’art. 1 del DM 22.3.2007.
Resta fermo, ai fini dell’ottenimento del rimborso IVA in via prioritaria, il rispetto delle condizioni previste dall’art. 2 del DM 22.3.2007 e del presupposto di cui all’art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72 (aliquota media sulle operazioni passive superiore rispetto a quella sulle operazioni attive).