Detrazione IRPEF delle spese di frequenza delle università non statali

La presente Circolare analizza la nuova disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile a partire dal periodo d’imposta 2015, quindi con effetto già dai modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF, sulla base dei limiti di importo stabiliti dal DM 29.4.2016 n. 288 e dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18.

Circolare 14/2016

ISEE – Importi riferiti alla disabilità – Cambio dei criteri di calcolo

In data 12.5.2016 è stato approvato dal Senato il maxi-emendamento al DL sulla scuola, che ha previsto, in via transitoria, che le erogazioni a favore dei disabili escano dal calcolo dell’ISEE. Nel testo del decreto viene previsto che:
– in attesa delle modifiche al DPCM 159/2013, debbano essere esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in virtù della condizione di disabilità non rientranti nel reddito complessivo a fini IRPEF;
– il meccanismo di equivalenza cambi in modo da eliminare le franchigie che ora compensano importi che non saranno più considerati;
– sia aumentato dello 0,50 il parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente. Viene meno, quindi, la distinzione tra disabili minorenni e maggiorenni;
– gli importi percepiti per ragioni diverse dalla disabilità siano inclusi nel reddito disponibile, ma esclusi dall’ISEE relativamente alle borse di studio universitario;
– gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate avranno 30 giorni di tempo, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento, per adeguarsi alle novità. Fino a tale data dovranno applicare le regole attuali;
– per la copertura economica delle nuove previsioni sia apportata la riduzione di 1 milione di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali, per far fronte alle maggior spese relative all’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e all’assegno di maternità di base;
– gli enti erogatori delle prestazioni si debbano adeguare alle nuove regole «nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati», con ciò implicando che tali enti potrebbero essere costretti a rivedere le soglie di accesso per rientrare nei bilanci.

Tasse e contributi di iscrizione alle università non statali – Limiti di detrazione (DM 29.4.2016 n. 288)

Per l’anno 2015, il DM 29.4.2016 n. 288 ha fissato gli importi massimi detraibili, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali.
A partire dall’anno d’imposta 2015, infatti, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
– università statali;
– università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
Il decreto in commento individua la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione universitaria, per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede il corso di studio.

Accertamenti immobiliari emessi senza contraddittorio preventivo – Annullamento in autotutela – Esclusione (risposta a interrogazione parlamentare 12.5.2016 n. 5-08647)

In una risposta ad un’interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell’Economia e Finanze ha chiarito che, nell’ambito degli accertamenti immobiliari, gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai sensi dell’art. 51 del DPR 131/86 in assenza di preventivo contraddittorio o sopralluogo, non presentano vizi di legittimità tali da esigere l’annullamento in autotutela.
Al massimo, l’annullamento potrà costituire oggetto di valutazione da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate laddove, anche sulla base degli elementi eventualmente addotti dal contribuente in sede amministrativa o giudiziale, emerga una sostanziale infondatezza della pretesa.
Partendo dalla ricostruzione del quadro normativo relativo agli accertamenti sul registro dei trasferimenti immobiliari e quello giurisprudenziale sul contraddittorio, la risposta del MEF ricorda che le affermazioni della circ. Agenzia delle Entrate 16/2016 “non possono che essere lette in termini di indicazioni operative destinate agli uffici dell’Agenzia (a valere, in particolare, per l’attività di accertamento posta in essere a partire dall’anno in corso), basate su valutazioni di opportunità volte a corroborare le motivazioni degli atti e non a individuare precisi obblighi giuridici”.
Emerge, quindi, che la nuova metodologia valga per i nuovi controlli a partire dal 2016.

Bando ISI 2015 – Avvio della seconda fase della procedura

Così come previsto dal Bando ISI 2015, scatta oggi, 12.5.2016, la seconda fase della procedura in virtù della quale le imprese legittimate possono accedere al sito istituzionale dell’INAIL per scaricare il proprio codice identificativo, che le individua in maniera univoca, e che dovrà essere utilizzato nella terza fase del procedimento di presentazione della domanda degli incentivi ISI.
La procedura per l’assegnazione degli incentivi consente alle imprese:
– la compilazione on line, da parte delle imprese interessate e registrate sul sito INAIL, della domanda di accesso agli incentivi, conclusa il 5.5.2016;
– di scaricare, solo ove abbiano raggiunto il punteggio soglia di 120 punti, il proprio codice identificativo utile nell’ultimo step del procedimento;
– l’invio della domanda di ammissione al contributo (fase del “click day”), da trasmettere indicando il proprio codice identificativo, negli orari di apertura dello sportello informatico;
L’incentivo sarà erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e della conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con eventuali benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.
Infine l’Istituto fa sapere, mediante la pubblicazione di alcune FAQ sul proprio sito istituzionale, che è possibile, per le imprese interessate, presentare un progetto finanziabile solo in parte, purché l’analisi dei costi sia tale da consentire la selezione degli interventi da finanziare e la differenziazione delle relative spese.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali – Gestione separata INPS

Il responsabile economico del Pd, Filippo Taddei, ha annunciato, in data 11.5.2016, la possibilità che prossimamente i contributi versati alla Gestione separata INPS siano ricongiungibili con quelli accantonati in altre Gestioni previdenziali, consentendo così a molti professionisti il recupero di contributi che altrimenti andrebbero persi (ad es. i medici specializzandi e specializzati che dopo la laurea, nel periodo di formazione, devono versare i contributi relativi alle borse di studio alla Gestione separata INPS).
Ad oggi, ove il lavoratore abbia contribuito per un numero sufficiente di anni, è possibile procedere alla totalizzazione dei contributi, sommando quelli versati alla Gestione separata dell’Istituto di previdenza con quelli di altre Gestioni, per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità, con calcolo dell’assegno con il metodo di calcolo contributivo, fermo restando che, se si è raggiunto il requisito minimo per la pensione in un’altra gestione, si applica il metodo previsto in quest’ultima. Inoltre, è possibile avere una pensione supplementare, se i contributi versati non consentono di raggiungere autonomamente il diritto alla pensione nella Gestione separata, ma questo viene conseguito in un’altra.

Versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016 – Termine del 16.6.2016

Entro il 16.6.2016 dovranno essere pagate le prime rate di IMU e TASI per l’anno 2016, utilizzando le aliquote e le detrazioni deliberate nell’anno 2015.
A tal fine, è necessario tenere conto delle novità di quest’anno che, tra le altre, riguardano:
– la possibilità di escludere dalla rendita catastale dei fabbricati iscritti nelle categorie D ed E i macchinari e gli impianti. Se tale variazione viene presentata entro il 15.6.2016, la riduzione della rendita retroagisce all’1.1.2016;
– le nuove regole introdotte dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per l’individuazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani che sono esenti da IMU;
– l’esenzione dall’IMU prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– l’esenzione dalla TASI introdotta dall’1.1.2016 per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 oppure A/9, e delle relative pertinenze;
– la riduzione della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;
– la riduzione al 75% dell’aliquota deliberata sia ai fini IMU che TASI per gli immobili affittati a canone concordato ex L. 431/98.

Intervento del viceministro dell’Economia Casero – Proposte di modifica del sistema fiscale

Durante un incontro tenutosi presso la sede della Fondazione nazionale dei commercialisti, il Viceministro all’Economia, Luigi Casero, ha annunciato che entro fine maggio il Governo varerà il provvedimento contenente il nuovo pacchetto di semplificazioni fiscali.
In particolare, nell’imminente provvedimento legislativo (resta da capire se si tratterà di un decreto correttivo alla delega fiscale o se le misure confluiranno nel decreto legge in materia di crescita) troveranno inclusione solo quelle semplificazioni che non presentano problemi di coperture economiche.
Tra queste, vi saranno:
– l’introduzione della “sospensione feriale dei termini” per la risposta alle comunicazioni di irregolarità;
– il ripristino dei modelli F24 cartacei per i soggetti senza partita IVA;
– la soppressione del registro delle dichiarazioni d’intento;
– l’abrogazione delle comunicazioni dei beni aziendali in godimento ai soci.
Infine, il Viceministro ha sottolineato che è da escludere una proroga per il modello UNICO, in quanto l’applicativo GE.RI.CO. 2016 è stato rilasciato nel rispetto dei tempi.

Omesso versamento di ritenute previdenziali – Importi non eccedenti 10.000 euro – Depenalizzazione – Indicazioni operative (circ. Min. Lavoro 3.5.2016 n. 9099)

Il Ministero del Lavoro, nella lettera 3.5.2016 n. 9099, dirama le indicazioni operative dell’INPS per la contestazione degli illeciti di omesso versamento di ritenute previdenziali previsti dall’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 come riformato dal DLgs. 8/2016 in materia di depenalizzazione.
Si ricorda, infatti, che:
-se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10.000,00 euro, si concretizza un illecito penale punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032,00 euro;
-se invece l’importo non supera i 10.000,00 euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10.000,00 a 50.000,00 euro.
A tali fini, seppure il riferimento temporale deve essere l’anno solare, rilevano le date del 16 gennaio e del 16 dicembre di ciascun anno. Infatti, i contributi mensili del mese di dicembre vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.
Il parametro in questione, a differenza dell’anno solare, costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita.
Di conseguenza, ove dovessero emergere omissioni riguardanti l’anno in corso, per concludere l’accertamento ed effettuare le conseguenti contestazioni l’ispettore dovrà attendere la fine dell’anno contributivo, salvo che non sia già prima certo il superamento della soglia di rilevanza penale. E, quindi, a prescindere dalla data o dal numero di accertamenti e contestazioni:
-se l’omissione resta inferiore alla soglia, sarà applicata, per una sola volta, la sanzione amministrativa;
-se, invece, supera la soglia, scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria.

CIGS – Proroga per il triennio 2016-2018 (DM 95075/2016)

Il Min. Lavoro, con il DM n. 95075/2016, ha stabilito che gli interessati possono richiedere la proroga della CIGS presentando apposita istanza allo stesso Ministero, una volta concluso l’accordo in sede governativa, senza che sia necessario compiere la procedura ordinaria (art. 25 del DLgs. 148/2015). Tale possibilità è contenuta nell’art. 21 co 4 del DLgs. 148/2015, che ha previsto, tra l’altro, una disponibilità di spesa annua di 50 milioni di euro per il triennio 2016 – 2018, per un periodo di tempo massimo di dodici, nove e sei mesi. Il DM n. 95075/2016 definisce i criteri di autorizzazione della proroga, che devono ricorrere congiuntamente, stabilendo che:
– dopo l’autorizzazione della CIGS sulla base di un programma di crisi aziendale, deve sussistere la concreta possibilità di una rapida cessione dell’azienda che porti al riassorbimento occupazionale;
– l’impresa deve aver concluso un accordo presso il Min. Lavoro, in presenza di quello dello sviluppo economico;
– è necessaria la predisposizione di un programma di sospensione dei lavoratori in base all’entità e ai tempi della cessione aziendale;
– deve essere previsto il riassorbimento occupazionale mediante la procedura sindacale per il trasferimento di azienda (art. 47 della L. 428/90).