Terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti – Esenzione IMU (interrogazione parlamentare 4.5.2016 n. 5-08570) – Profili critici

Nella risposta n. 5-08570 del 4.5.2016, fornita nel corso di un question time in Commissione finanze, è stato affermato che i terreni incolti e gli orti rientrano tra i “terreni agricoli”, e seguono, quindi, le stesse regole di esenzione da IMU, riscritte da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Gli orti sono stati così inclusi, ai fini IMU, tra i terreni assoggettati all’imposta, ancorché non siano destinati all’esercizio dell’attività agricola in modo professionale. Si ricorda che ai fini dell’ICI tali superfici erano oggettivamente escluse dall’imposta. Come ribadito dalla circ. 9/93, infatti, gli orticelli, essendo piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative, non hanno il carattere di terreno agricolo secondo la definizione fornita dall’art. 2 del DLgs. 504/92 in materia di ICI. Tuttavia, mentre il presupposto impositivo dell’ICI era il “possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli”, quello dell’IMU è il possesso di qualunque immobile. Ne consegue che gli orti siti in zone di pianura, non posseduti da coltivatori diretti o IAP, scontano l’imposta che, in moltissimi casi, sarà inferiore all’importo minimo dovuto al Comune (12,00 euro oppure l’importo stabilito dall’ente locale).
Ineccepibile, invece, l’assimilazione ai terreni agricoli dei terreni incolti sulla scorta della decisione della Corte di Cassazione 7369/2012. Tuttavia, i terreni incolti nei Comuni montani sono sempre esenti dall’IMU, mentre per quelli nei Comuni non montani l’IMU deve essere versata, ad eccezione dei terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP, iscritti all’INPS.

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Beni in leasing – Modalità applicative dell’agevolazione

La maggiorazione del 40% di cui all’art. 1 co. 91 e ss. della L. 208/2015 (c.d. super-ammortamenti) opera con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. In merito alla locazione finanziaria si evidenzia che:
– l’agevolazione spetta all’utilizzatore, a condizione che il contratto sia qualificabile come leasing finanziario;
– per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali rientrano nella locazione finanziaria soltanto quei contratti caratterizzati da un’opzione finale di acquisto;
– in assenza di opzione finale, il contratto sarà qualificabile come locazione operativa o noleggio, e in questo caso l’agevolazione spetta al proprietario/locatore.
Viene, inoltre, evidenziato che, a differenza di quanto previsto nelle precedenti agevolazioni “Tremonti”, nella disciplina del super-ammortamento non è previsto alcun meccanismo di recapture del beneficio in caso di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto e non sono previsti meccanismi di revoca in caso di cessione anticipata del bene acquistato in proprietà.

Diritto camerale annuale – Invio delle informative per il versamento tramite PEC

Secondo quanto indicato nella comunicazione Unioncamere 5.5.2016, le informative relative al versamento del diritto camerale per il 2016 saranno trasmesse tramite PEC, utilizzando la casella dichiarata dall’impresa al Registro delle imprese. Il recapito delle informative sarà concluso entro il prossimo 31.5.2016.
È, inoltre, disponibile, all’indirizzo http://dirittoannuale.camcom.it, un nuovo sito tramite il quale le imprese hanno la possibilità di:
– consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio di appartenenza ed i servizi da questa erogati;
– calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
– effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Attività ispettiva dell’INPS – Novità del DLgs. 149/2015 (circ. INPS 9.5.2016 n. 76)

Con la circ. 9.5.2016 n. 76, l’INPS ha riepilogato e aggiornato le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo. Tale intervento di prassi è ritenuto opportuno dall’Istituto previdenziale anche alla luce dell’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ex art. 1 del DLgs. 149/2015, destinato ad integrare – per volontà del Jobs act (L. 183/2014) – i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dello stesso INPS.
Uno degli argomenti di maggior interesse trattati nella circolare in esame è rappresentato dall’accesso ispettivo di cui all’art. 13 del DLgs. 124/2004. Per l’INPS si tratta di una fase ispettiva estremamente importante e delicata, soprattutto per le conseguenze sul piano probatorio per il seguito dell’accertamento e per la sostenibilità delle relative contestazioni in sede di eventuale contenzioso.
Dopo aver raccomandato al corpo ispettivo di attenersi sempre ai principi di collaborazione e rispetto nell’ambito del rapporto con il soggetto ispezionato, l’INPS ricorda che per l’ispettore l’obbligo di qualificarsi – esibendo l’apposito tesserino – sussiste sia nei confronti del datore di lavoro, sia con riguardo ai dipendenti. Sul punto, si chiarisce che la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento legittima il datore di lavoro ad opporsi all’accesso ispettivo.

Compravendita immobiliare e rent to buy – Orientamenti del Comitato notarile del Triveneto

La Commissione di diritto civile del Comitato notarile del Triveneto ha elaborato alcuni nuovi orientamenti in materia civilistica.
Tra di essi, si segnala quanto chiarito in tema di acquisto di immobili in costruzione (per i quali, a norma dell’art. 8 del DLgs. 122/2005, è obbligatoria l’iscrizione di ipoteca sull’immobile). In particolare, viene chiarito che l’immobile acquistato in corso di costruzione non può essere oggetto di atti di compravendita in assenza del titolo irrevocabilmente idoneo alla cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento, atteso che la mera estinzione del debito, a cui garanzia l’ipoteca è stata iscritta, non è sufficiente a procedere al rogito in quanto il procedimento di cancellazione automatica consente alla banca di domandare, nei 30 giorni successivi all’estinzione, la “permanenza” dell’ipoteca.
Ebbene, secondo il Triveneto, l’art. 8 del DLgs. 122/2005, ove vieta la stipula dell’atto di compravendita degli immobili in costruzione «se anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile», deve ritenersi applicabile non solo alle ipoteche volontarie (e cioè quelle concesse a fronte di un finanziamento) ma, in via estensiva, anche alle ipoteche giudiziali (pure se iscritte in relazione per debiti non discendenti da un contratto di finanziamento).
Inoltre, il notariato precisa che il divieto di cui all’art. 8 del DLgs. 122/2005 si applica, in presenza di ipoteca, anche al rent to buy che abbia ad oggetto immobili in corso di costruzione nel momento in cui il contratto viene stipulato, se il locatore è l’impresa costruttrice e se il conduttore è una persona fisica.

Regime IVA per gli agricoltori – Novità della legge di stabilità 2016 – Percentuali di compensazione (circ. Agenzia Entrate 6.5.2016 n. 19)

Con la circ. 6.5.2016 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 908 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha innalzato le percentuali di compensazione IVA previste per le cessioni di alcuni beni da parte dei produttori agricoli operanti nel regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72.
In particolare, rettificando quanto espresso nel DM 26.1.2016, attuativo delle suddette disposizioni, viene chiarito che, a partire dall’1.1.2016, la percentuale di compensazione del 10% prevista per le cessioni di latte fresco si applica anche alle cessioni degli altri prodotti compresi nel n. 9) della tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72, intendendo con ciò includere tutti i prodotti di cui alla voce doganale 04.01, e quindi anche yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati.
Per quanto attiene alle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, si osserva che esse sono innalzate, rispettivamente, dal 7% al 7,65% e dal 7,3% al 7,95%, ma limitatamente all’anno 2016.
Si ricorda, infine, che, per i contribuenti trimestrali, le nuove percentuali di compensazione troveranno applicazione a partire dalla liquidazione IVA relativa al primo trimestre 2016, con scadenza in data 16.5.2016.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Immobili – Disciplina ai fini IVA

Nelle procedure di assegnazione di immobili ai soci, di trasformazione agevolata in società semplice, nonché per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale, l’imposizione indiretta dipende dal regime IVA applicato all’atto dell’acquisto dell’immobile. Difatti, in tutti i casi in cui gli immobili sono entrati nella sfera dell’impresa con esercizio della detrazione dell’IVA, l’assegnazione o l’estromissione rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2 co. 2 nn. 5) e 6) del DPR 633/72.
Se l’immobile è stato costruito dall’impresa da meno di 5 anni ed è stata detratta l’IVA, l’assegnazione o estromissione comporta l’applicazione dell’imposta per obbligo.
Viceversa, se i lavori sono stati ultimati da più di 5 anni oppure l’impresa che assegna/estromette l’immobile non ha la qualifica di impresa di costruzione o di ripristino, l’assegnazione/estromissione può godere del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 8-ter) del DPR 633/72, fermo l’obbligo di operare la rettifica della detrazione in ragione dei decimi mancanti al compimento del decennio di “osservazione fiscale”.
In merito alla determinazione della base imponibile IVA (questione che non ha particolare rilievo per le assegnazioni in regime di esenzione), in mancanza del prezzo di acquisto del bene deve farsi riferimento al prezzo di costo del bene determinato al momento di assegnazione. Quest’ultima espressione è stata interpretata facendo ricorso al “valore residuo del bene al momento del prelievo considerando l’usura” (circ. Assonime n. 42/2009) oppure ad un valore di fatto assimilabile al valore di mercato (da ultimo, Corte di Giustizia Ue 8.5.2013 causa C-142/12).

Indagini finanziarie – Richiesta di esibizione documenti – Termine inferiore a trenta giorni (C.T. Prov. Milano 22.4.2016 n. 3677/40/16)

Ai sensi dell’art. 32 co. 2 del DPR 600/73, le richieste degli uffici finanziari al contribuente, come ad esempio l’invito a comparire per fornire giustificazioni sulle movimentazioni bancarie che si presumono non giustificate, devono prevedere un termine minimo per l’adempimento.
C.T. Prov. Milano 22.4.2016 n. 3677/40/16 ha sancito che se il termine non è rispettato, l’accertamento, per derivazione, è nullo.
Tuttavia i giudici errano nell’individuazione del termine, che è di quindici e non di trenta giorni; i trenta giorni, infatti, sono relativi alla richiesta dati nei confronti degli istituti finanziari, non del contribuente accertato.

Oneri detraibili – Quesiti posti dai CAF – Risposte ufficiali (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18)

La circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 fornisce alcuni chiarimenti in tema di spese sanitarie, di istruzione e di agevolazioni sugli immobili. Tra le altre cose, è stato precisato che:
– rientrano tra le spese per la frequenza scolastica detraibili quelle per la mensa, sia che il servizio venga fornito tramite il Comune che da soggetti terzi rispetto alla scuola. In tal caso la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza nonché il nome e cognome dell’alunno. Se il pagamento è avvenuto in contanti, tramite bancomat oppure mediante buoni mensa cartacei o elettronici, il soggetto che ha ricevuto il pagamento, oppure direttamente la scuola, può certificare l’ammontare della somma corrisposta nell’anno ed i dati dell’alunno. Per l’anno 2015, nel caso di incompletezza della documentazione, i dati mancanti dell’alunno o della scuola possono essere annotati direttamente dal contribuente sul documento di spesa;
– le spese per la frequenza di istituti universitari stranieri sono detraibili nel limite massimo di spesa, introdotto, per l’anno 2015, dal DM 29.4.2016 n. 288;
– le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore, che devono essere obbligatoriamente installati entro il 31.12.2016, beneficiano della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica in caso di sostituzione parziale o integrale degli impianti di climatizzazione invernale. Viceversa, se i dispositivi sono installati senza ulteriori modifiche all’impianto di riscaldamento, le relative spese rientrano tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio detraibili al 50%;
– in caso di decesso del comodatario che aveva sostenuto i lavori di recupero edilizio si applicano le regole previste dal co. 8 dell’art. 16-bis TUIR; la detrazione si trasferisce quindi all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.