Diritto camerale – Termine prescrizionale di recupero per le Camere di Commercio (C.T. Prov. Caltanissetta 20.1.2016 n. 60/01/2016)

La C.T. Prov. Caltanissetta, con la sentenza 20.1.2016 n. 60/01/2016, ha affermato che, non esistendo una norma che preveda uno specifico termine, le Camere di Commercio possono procedere al recupero del diritto camerale annuale dovuto entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni.
Nel caso specifico, la controversia verteva sull’impugnazione di un recupero del tributo relativo all’anno 2008.
Precisato quanto sopra, in applicazione dell’art. 18 co. 4 lett. c) della L. 29.12.93 n. 580 e dell’art. 3 co. 1 del DM 11.5.2001 n. 359, i giudici hanno sostenuto la legittimità della pretesa tributaria poichè, nel mese di gennaio 2008, l’impresa risultava ancora iscritta nel Registro delle imprese (la domanda di cancellazione, infatti, era stata presentata solo nel mese di febbraio).

Redditometro -Prova contraria – Incrementi patrimoniali – Orientamenti della Corte di Cassazione

Relativamente al redditometro, specie per il sistema antecedente al DL 78/2010, in base agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, è possibile affermare che:
– i parametri dei DM 24.12.2012 e 16.9.2015 non possono operare retroattivamente, stante l’art. 22 del DL 78/2010 (per tutte, Cass. 20.4.2016 n. 8009);
_ sugli incrementi patrimoniali, ha rilievo l’effettivo esborso monetario, quindi, ad esempio, di per sè non ha valore l’acquisto dell’immobile mediante accollo dei debiti del venditore, ma, semmai, l’estinzione dei debiti accollati (Cass. 10.9.2014 n. 19030);
– sempre in tema di incrementi patrimoniali, non rilevano, per l’imputazione a ritroso del quinto, gli investimenti di anni successivi a quello accertato (Cass. 12.4.2016 n. 7147);
– non c’è unanimità di opinioni sulla possibilità di contestare l’entità delle spese attribuite dal DM 10.9.92 (per la tesi positiva, Cass. 17.6.2011 n. 13289, Cass. 20.12.2012 n. 23554; contra Cass. 12.4.2016 n. 7149).
In quest’ultima fattispecie, l’accoglimento della tesi negativa rende impossibile la difesa del contribuente.

Pensione di reversibilità – Spettanza all’ex coniuge – Condizioni (Cass. 5.5.2016 n. 9054)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 5.5.2016 n. 9054, ha affermato che la pensione di reversibilità non spetta all’ex coniuge che, in sede di divorzio, abbia accettato di ricevere l’assegno divorzile in un’unica soluzione. In tal caso, egli rinuncia all’eventuale pensione di reversibilità del coniuge deceduto, dal momento che il pagamento del mantenimento “una tantum” fa venire meno, in capo al beneficiario, qualsiasi ulteriore diritto di contenuto patrimoniale nei confronti dell’altro coniuge. I giudici di legittimità hanno così deciso nel merito, respingendo il ricorso proposto dall’ex moglie del de cuius che pretendeva dall’INPS il versamento della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, dal momento che la donna, in sede di divorzio, aveva ottenuto il diritto di abitare nella casa di proprietà del marito, il comodato sui mobili e il versamento in un’unica soluzione di un assegno a titolo di mantenimento, rinunciando espressamente al mantenimento mensile che era già stato previsto in sede di separazione.
Per beneficiare della pensione di reversibilità del de cuius, è necessario che:
-il coniuge superstite sia titolare dell’assegno di divorzio e non si sia risposato;
-il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
Secondo la Corte, infatti, se le pretese dell’ex coniuge superstite sono state soddisfatte in un’unica soluzione e così approvate dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, riconoscergli anche la pensione di reversibilità del de cuius significherebbe metterlo in una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l’ex coniuge era in vita, epoca in cui non percepiva, appunto, alcun assegno periodico.

Unità immobiliari contigue e autonome – Fusione catastale – Effetti – Orientamento della Corte di Cassazione

Con le sentenze n. 8346/2016, 8347/2016 e 8348/2016, la Corte di Cassazione ha riaffermato che i benefici fiscali previsti per l’acquisto della c.d. “prima casa” possono essere riconosciuti anche quando la casa sia costituita da più unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni:
–  la destinazione da parte dell’acquirente delle unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa;
–  la qualificabilità come alloggio “non di lusso” delle unità immobiliari unificate.
Per tale tipologia di immobili, inoltre, è possibile richiedere la fusione catastale soltanto quando i diritti reali di possesso sono omogenei, cioè soltanto se tutti i beni da fondere appartengono allo stesso soggetto.

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Adempimenti – Comunicazione da inviare all’ENEA

Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all’art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 è necessario assolvere alcuni adempimenti.
Tra le altre cose, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all’ENEA:
– copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all’Allegato A al DM 19.2.2007;
– la scheda informativa (allegato E o F del DM 19.2.2007), relativa agli interventi realizzati.
Il contribuente può correggere eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa inviata all’ENEA, anche dopo il previsto termine per l’invio (circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.7). In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
In relazione all’omesso invio all’ENEA della documentazione entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, invece, dovrebbe potersi applicare la sanatoria (c.d. “remissione in bonis”), introdotta dall’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in vigore dal 2.3.2012 (in tal senso è orientata l’ENEA, come si legge nella FAQ n. 70 aggiornata al 2.4.2013).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui non si rientri nei termini per effettuare la “remissione in bonis” l’omessa comunicazione all’ENEA comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Di opinione diversa la C.T. Reg. di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, nella sentenza 10.3.2015 n. 853/19/15, ha affermato che l’omesso invio della comunicazione all’ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale, tanto più che è stato dimostrato di aver eseguito i lavori e di averne sostenuto le spese.

Atto di rinuncia al pignoramento di crediti verso terzi – Richiesta di rateazione ed effetti della decadenza dalla rateazione

In applicazione dell’art. 19 co. 1-quater del DPR 29.9.1973 n. 602, Equitalia sta provvedendo a recapitare, tramite PEC, lettere con cui comunica la revoca della procedura intrapresa di pignoramento dei crediti che il debitore vanta presso terzi. Nello specifico, viene indicato che, a fronte della concessione del piano di rateazione del debito tributario e del pagamento della prima rata, l’Istituto rinuncia all’esecuzione intrapresa, liberando le somme da qualunque vincolo da esso derivante.
L’iniziativa rappresenta una conseguenza diretta della norma sopra richiamata secondo la quale, a seguito del versamento della prima rata del piano di dilazione, l’Agente della Riscossione non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) – Novità della L. 208/2015 (circ. INPS 5.5.2016 n. 74)

L’INPS, con la circolare 5.5.2016 n. 74, ha fornito istruzioni sull’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL e rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto, rimasti involontariamente senza lavoro – introdotta in via sperimentale, per l’anno 2015, dal DLgs. 22/2015 ed estesa agli eventi di disoccupazione che si verifichino dall’1.1.2016 al 31.12.2016 dalla L. 208/2015.
Nell’illustrare i vari aspetti della disciplina, l’Istituto si è soffermato, tra l’altro:
– sull’individuazione dell’ambito di applicazione (co.co.co./co.co.pro. e collaboratori delle P.A., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, con esclusione di amministratori e sindaci, pensionati, soggetti titolari di partita IVA – quand’anche “silente” – assegnisti di ricerca e dottorandi);
– sui requisiti richiesti per l’accesso all’indennità (stato di disoccupazione, accredito contributivo di 3 mensilità, con esclusione, relativamente al 2016, della necessità di far valere anche l’ulteriore requisito contributivo/reddituale in precedenza previsto dall’art. 15 co. 2 lett. c) del DLgs. 22/2015);
– sul calcolo, sulla misura e sulla durata della stessa.
Vengono, inoltre, descritte le modalità di presentazione della domanda di DIS-COLL e le misure di condizionalità – rafforzate dal DLgs. 150/2015 – relative, in generale, alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione.

Proroga dei trattamenti di CIGS – Criteri per la concessione (DM 25.3.2016 n. 95075)

Con il DM 25.3.2016 n. 95075, i Ministeri del Lavoro e delle Finanze hanno definito, ai sensi dell’art. 21 co. 4 del DLgs. 148/2015, i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS da concedersi laddove, al termine di un programma di crisi aziendale, l’impresa ponga termine all’attività produttiva e proponga concrete prospettive di una rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
In estrema sintesi, il provvedimento ministeriale stabilisce che la proroga in argomento può essere autorizzata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
– il trattamento di CIGS sia stato autorizzato in seguito alla presentazione del programma di crisi aziendale ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 148/2015;
– sia stato stipulato uno specifico accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro;
– venga presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
– sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario.

Regime IVA per gli agricoltori – Novità della legge di stabilità 2016 – Percentuali di compensazione (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19)

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 6.5.2016 n. 19, ha esaminato le disposizioni della legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 908 della L. 208/2015) e le relative norme attuative (DM 26.1.2016) che hanno previsto l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili per le cessioni di alcuni prodotti agricoli.
In particolare, è stato previsto l’innalzamento della percentuale di compensazione nella misura del 10% per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, nonché per gli altri prodotti di cui alla voce doganale n. 04.01.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nella voce doganale n. 04.01 sono ricompresi anche yogurt, kephir e gli altri prodotti tra cui latte cagliato, siero di latte, latticello ed altri tipi di latte fermentati o acidificati.
Per gli animali vivi della specie bovina e gli animali vivi della specie suina, è stato previsto l’innalzamento delle percentuali di compensazione rispettivamente nella misura del 7,65% e del 7,95%. Questo innalzamento si applica per il solo 2016, mentre per il 2017 torneranno le precedenti percentuali (7% per i bovini e 7,3% per i suini).
In merito alla decorrenza della nuova disciplina, si guarda al momento impositivo:
– per i passaggi dei prodotti agricoli da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del prezzo al produttore associato;
– per le cessioni dei prodotti agricoli, al di fuori dei passaggi a cooperative o ad altri organismi associativi, l’operazione si realizza al momento della consegna o spedizione dei beni (salvo il caso di impiego del DDT e fatturazione differita).

Sconto fiscale sulla mensa scolastica

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 06.05.2016 ha fornito alcuni chiarimenti in tema di spese sanitarie, di istruzione e di agevolazioni sugli immobili. Tra le altre cose, è stato precisato che:
– rientrano tra le spese per la frequenza scolastica detraibili quelle per la mensa, sia che il servizio venga fornito tramite il Comune che da soggetti terzi rispetto alla scuola. In tal caso la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza nonché il nome e cognome dell’alunno. Se il pagamento è avvenuto in contanti, tramite bancomat oppure mediante buoni mensa cartacei o elettronici, il soggetto che ha ricevuto il pagamento, oppure direttamente la scuola, può certificare l’ammontare della somma corrisposta nell’anno ed i dati dell’alunno. Per l’anno 2015, nel caso di incompletezza della documentazione, i dati mancanti dell’alunno o della scuola possono essere annotati direttamente dal contribuente sul documento di spesa;