L’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’assegnazione agevolata di beni ai soci dovrà chiarire una serie di punti non affrontati in occasione dei precedenti provvedimenti agevolativi. Tra questi, i principali riguardano:
– il regime delle riserve in sospensione d’imposta (ed in particolare, il fatto che l’ammontare soggetto all’imposta sostitutiva del 13% escluda ogni ulteriore tassazione del socio sui medesimi valori);
– la base imponibile dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta nel momento in cui il valore del bene sia inferiore all’importo delle riserve stesse;
– il trattamento da riservare alle situazioni nelle quali alcuni beni assegnati sono plusvalenti e altri minusvalenti;
– la possibilità di differire la tassazione degli utili in capo al socio, nel caso di trasformazione in società semplice, all’atto dell’effettiva distribuzione (e, in caso positivo, i connessi obblighi documentali);
– la possibilità di considerare non di comodo, agli effetti dell’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze, anche le società che hanno fatto valere cause di esclusione o di disapplicazione della disciplina.
Cause di non punibilità – Pagamento del debito tributario – Particolare tenuità del fatto – (Cass. pen. 5.5.2016 n. 18680)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 5.5.2016 n. 18680, ha precisato che l’introduzione ad opera del DLgs. 158/2015 della nuova causa di non punibilità di cui all’art. 13 del DLgs. 74/2000 – prevista per i reati di omesso versamento IVA, omesso versamento delle ritenute ed indebita compensazione di crediti non spettanti, in caso di integrale pagamento delle somme dovute, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado – esclude l’applicazione per gli stessi delitti dell’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.
Il pagamento dell’intero debito tributario ovvero il diritto di ottenere un termine per il relativo saldo, a prescindere dall’entità dello scostamento della somma non versata rispetto al valore soglia, ed anzi comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi, contraddice ed esclude l’applicabilità del meccanismo processuale previsto dall’art. 469 co. 1-bis c.p.p. per poter prosciogliere dai citati reati tributari per particolare tenuità del fatto con sentenza pre-dibattimentale; meccanismo processuale né richiamato né fatto salvo dall’art. 13 del DLgs. 74/2000.
Tale preclusione, peraltro, riguarda solo coloro che possono beneficiare della causa di non punibilità contemplata nel sistema penale tributario.
Nel caso di specie, quindi, non potendo trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 13 del DLgs. 74/2000, ci si interrogava sull’applicabilità di quella correlata alla particolare tenuità del fatto. Ma anche questa veniva esclusa a fronte di un omesso versamento di ritenute superiore di 10.000 euro rispetto alla nuova, maggiore, soglia di punibilità (150.000 euro).
Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e investimenti “tecnologici” (c.d. “Nuova Sabatini-ter”) – Chiarimenti (Risposte Min. Sviluppo economico 2.5.2016)
Il Ministero dello Sviluppo economico, con alcune FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla c.d. “Nuova Sabatini-ter”, disciplinata dal DM 25.1.2016.
Con particolare riferimento alla presentazione delle domande, viene precisato che:
– l’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a 16,00 euro) è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa;
– all’atto della presentazione della domanda l’impresa non deve presentare preventivi, né fatture o altri titoli di spesa;
– la domanda deve essere presentata unicamente attraverso la PEC dell’impresa o di un suo procuratore speciale; ai fini della data di presentazione della domanda vale la data di invio a mezzo PEC;
– per poter accedere all’agevolazione gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda.
Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) – Novità della L. 208/2015 (circ. INPS 5.5.2016 n. 74)
L’INPS, con la circolare 5.5.2016 n. 74 , ha chiarito le modalità operative in materia di indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), a seguito delle modifiche apportate dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). In particolare, l’Istituto spiega:
– che il DLgs. 22/2015 ha riformato, in via sperimentale, la disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di perdita involontaria del lavoro nel periodo intercorrente tra l’1.1.2015 e il 31.12.2015, prevedendo nuove tutele per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e, in particolare, la DIS-COLL (art. 15 del DLgs. 22/2015), una nuova indennità di disoccupazione mensile;
– che l’indennità DIS-COLL è destinata ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
– i requisiti di accesso all’indennità DIS-COLL, ovvero che il collaboratore, al momento della presentazione della domanda sia in stato di disoccupazione e possa fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1°gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
– il meccanismo di calcolo della sua durata.
Mancanza dei requisiti anagrafici e contributivi – Anticipo della pensione tramite accordi
Tra le possibilità, per il lavoratore, di anticipare il proprio pensionamento, esistono soluzioni che richiedono una collaborazione dell’azienda datrice di lavoro, che deve farsi carico di alcuni oneri. In particolare, tali soluzioni riguardano la possibilità di:
-gestire il personale in esubero pagando una “pensione anticipata” e versando la contribuzione figurativa ai dipendenti a cui mancano non più di quattro anni alla pensione di vecchiaia o anticipata (L. 92/2912);
-erogare, grazie all’estensione dei fondi di solidarietà operata dal DLgs. 148/2015, un assegno straordinario di sostegno al reddito per i lavoratori a cui mancano non più di cinque anni alla pensione di vecchiaia o anticipata;
-disporre un part – time abbinato alla pensione nell’ambito di contratti di solidarietà espansiva, secondo quanto previsto dal DLgs. 148/2015;
-usufruire di un’altra forma di part – time volto al “pre-pensionamento”, relativamente poco oneroso per le aziende. In particolare, si tratta di una prosecuzione del rapporto di lavoro a orario ridotto, più che di un prepensionamento effettivo.
Terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti – Esenzione Imu – Risposta del Viceministro all’Economia Zanetti al question time in Commissione finanze
In una risposta del Viceministro all’Economia Zanetti al question time in Commissione finanze, viene affermato che i terreni incolti e gli orti rientrano tra i “terreni agricoli”, e seguono, quindi, le stesse regole di esenzione da IMU, riscritte da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Rifacendosi alla decisione delle Corte di Cassazione 7369/2012 riguardante l’ICI, ma ritenuta dal Ministero applicabile anche all’IMU, è affermato che per essere definito “agricolo» è sufficiente che il terreno sia “suscettibile di essere destinato a tale utilizzo”, mentre non è indispensabile “l’effettivo esercizio” dell’attività agricola.
Di conseguenza, i terreni incolti e gli orti “devono essere considerati nel novero dei terreni agricoli, e sono esclusi dall’applicazione dell’Imu nei termini declinati dal comma 13″ della L. 208/2015. Sono esenti dall’imposta, quindi, i terreni incolti e gli orti ricadenti in Comuni montani, nei Comuni “parzialmente montani” quelli inclusi nella circ. Min. Economia e Finanze 14.6.93 n. 9 e, comunque, quelli posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004 ovunque si trovino.
Continuano invece ad essere assoggettati a IMU, i terreni incolti e gli orti che non hanno i requisiti per beneficiare dell’esenzione.
Organizzazione di manifestazioni fieristiche – Spese sostenute per l’ospitalità dei giornalisti – Detraibilità dell’IVA (Cass. 4.5.2016 n. 8850)
La Cassazione, con sentenza 4.5.2016 n. 8850, ha affermato che le spese sostenute da una società di organizzazione di manifestazioni fieristiche, per l’ospitalità dei giornalisti alle fiere, non rappresentano spese di rappresentanza la cui IVA è indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72. Costituiscono, invece, spese di pubblicità funzionalmente collegate a fatti generatori di ricavi, per cui la relativa imposta risulta detraibile.
La decisione si fonda sul principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui sono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tese alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività stessa dell’impresa.
Dunque, considerato che l’attività svolta dalla società consiste nella realizzazione di fiere, il successo delle manifestazioni dipende in buona parte dalla risonanza che le medesime sono in grado di ottenere tra i potenziali interessati e, in questo senso, è rilevante per la vendita dei servizi della società il ruolo che assume la stampa specializzata nel promuovere e descrivere gli eventi.
Canone RAI. Le nuove scadenze del modello di non detenzione
Con la stesura del presente documento intendiamo informarvi in merito alla definizione di apparecchio televisivo fornito dal Ministero e ai nuovi termini per l’invio della dichiarazione sostitutiva di non detenzione da rendere riguardo l’abbonamento del canone RAI ordinario alla luce del recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016.
Concessione del trattamento di CIGO – Condizioni
L’art. 11 del DLgs. 148/2015, operando nell’ambito dell’impianto di riforma della cassa integrazione ordinaria (CIGO) voluto dal Jobs act (L. 183/2014), stabilisce che ai dipendenti delle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, venga corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato.
Sul punto, si evidenzia che, una sospensione di attività non può ritenersi transitoria quando la ripresa sia prevista in tempi non brevi dallo scadere del termine finale del periodo richiesto. Inoltre, il requisito della transitorietà dell’evento è legato sia alla temporaneità della causale che ha determinato la richiesta delle integrazioni salariali, sia alla ripresa dell’attività lavorativa, la quale deve essere riferita al complesso aziendale e non ai singoli lavoratori.
Invece, la “non imputabilità” della causa di sospensione dell’attività lavorativa consiste prevalentemente nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale. In altri termini, il ricorso alla CIG deve essere considerato la “extrema ratio” per l’imprenditore che non riesce a far fronte alla situazione di crisi lavorativa temporanea con gli strumenti contrattuali e organizzativi a sua disposizione.
Cooperative sociali – Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali – Aliquota IVA applicabile – Novità della L. 208/2015
Con la legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 960 della L. 208/2015) è stata introdotta la nuova aliquota IVA del 5% da applicarsi alle prestazioni socio-sanitarie rese, sia direttamente, sia in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni, da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di soggetti svantaggiati, nei luoghi dove si svolge l’assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, non è più possibile, per le cooperative sociali, optare per il regime di esenzione di cui all’art. 10 co. 8 del DLgs. 460/97, previsto per le ONLUS, per cui, relativamente a tali prestazioni, assumerebbe carattere obbligatorio il regime di imponibilità ai fini IVA.
Diversamente, per le prestazioni diverse da quelle descritte, rese da cooperative sociali (considerate ONLUS di diritto), resta ancora possibile la scelta per il regime più favorevole (esenzione o imponibilità IVA con aliquota al 22%).
Si osserva, inoltre, che le cooperative non sociali che effettuano prestazioni socio-sanitarie di cui sopra continuano ad applicare l’aliquota IVA ordinaria, salvo che rientrino nel regime di esenzione di cui all’art. 10 co. 1 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/72.
Tuttavia, le nuove disposizioni continuano a essere in contrasto con la normativa comunitaria (n. 15) dell’Allegato III alla direttiva 2006/112/CE), la quale, pur prevedendo la possibilità di tassare con aliquota IVA ridotta le operazioni effettuate da enti cui sia riconosciuto, dagli Stati membri, carattere sociale, ritiene prioritaria l’esenzione per le prestazioni socio-assistenziali.