Secondo quanto affermato dalla C.T. Prov. Firenze 26.4.2016 n. 661/4, la detrazione del 55-65% delle spese sostenute per gli interventi rivolti alla riqualificazione energetica spetta alla società immobiliare che esercita attività di pura locazione anche sugli immobili che, in quanto destinati alla locazione, configurano l’oggetto dell’attività esercitata (immobili merce) e non cespiti strumentali.
Dalla lettura dell’art. 1 co. 344-349 della L. 296/2006 e del DM 19.2.2007 attuativo, emerge che l’agevolazione compete per tutti gli edifici “esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari” senza alcuna limitazione. Non è dato rinvenire nella norma alcuna limitazione relativa all’utilizzo strumentale o meno dell’immobile.
La sentenza in commento contrasta con l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria nella ris. 1.8.2008 n. 340, secondo cui, ai soggetti titolari di reddito d’impresa l’agevolazione in esame spetta “con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”, a condizione, che per effetto dell’intervento, “consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale”.
Bollo auto – Esenzione per i disabili – Visita medica periodica e attività di controllo
L’art. 25 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 114/2014) prevede che per i disabili “rivedibili” (cioè quelli per cui lo stato di disabilità non è permanente ma soggetto a cambiamenti da verificare nel tempo), i benefici e le agevolazioni connessi al loro stato (compresa l’esenzione dal bollo auto) proseguono anche dopo la scadenza riportata nel verbale della visita in base al quale lo stato di disabilità è stato concesso in modo temporaneo.
Di conseguenza, i benefici previsti permangono “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica”. In questi casi la convocazione per la visita di controllo è di competenza dell’INPS.
Per quanto riguarda il bollo auto, le esenzioni sono concesse in base ai verbali che riportano gli esiti delle visite effettuate dalle Commissioni mediche locali, dunque in ambito Asl.
Passata la scadenza di tali verbali, in attesa che venga fissata un’altra visita da parte dell’INPS, il contribuente rischia di ricevere contestazioni per mancato pagamento della tassa automobilistica. Ci si potrebbe difendere efficacemente dimostrando che la visita di revisione si deve ancora svolgere, perché è fissata in una data posteriore alla scadenza del verbale della Commissione, ma attualmente nessuno può farlo, visto che la convocazione dovrebbe arrivare dall’INPS, che non ha ancora proceduto.
Garage – Esenzione da TARSU – Prova del contribuente (Cass. 15.4.2016 nn. 7616 e 7617)
Con le ordinanze 15.4.2016 nn. 7616 e 7617, la Corte di Cassazione ha ribadito che il garage va escluso dal pagamento della tassa sui rifiuti (nel caso di specie TARSU, ma la decisione si riflette anche sulla TARI considerata la sostanziale identità delle discipline normative) soltanto se il contribuente prova con idonea documentazione e indica nella dichiarazione originaria, oppure successivamente nella denuncia di variazione, le obiettive condizioni di non utilizzabilità dell’immobile, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Ne discende che spetta al contribuente dimostrare adeguatamente i presupposti fattuali per poter usufruire del trattamento di favore ai fini della TARSU.
Infine, si ricorda che i giudici tributari di merito e di legittimità hanno più volte negato che un locale adibito a garage possa ritenersi di per sé improduttivo di rifiuti solidi urbani.
Misure di prevenzione e contrasto all’evasione per il 2016 – Indirizzi operativi (circ. Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16)
Nella circ. Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16 è stato affermato che, anche per l’anno 2016, l’attività di controllo sarà indirizzata pure nei confronti dei soggetti che operano nel c.d. “terzo settore”, quindi ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche e, in generale, enti non commerciali.
Spesso, infatti, dal controllo emerge che, nonostante il dato formale contenuto negli statuti, detti enti svolgono una vera e propria attività imprenditoriale.
Il controllo dovrà essere indirizzato nei confronti dei soggetti che presentano i maggiori rischi, quali, tra l’altro, i fruitori di regimi agevolati ex L. 398/81, coloro i quali hanno posto in essere movimentazioni di denaro da/verso l’estero o che hanno effettuato atti a contenuto patrimoniale.
Tasse e contributi di iscrizione alle università non statali – Limiti di detrazione (decreto MIUR 29.4.2016 n. 288)
Il decreto MIUR 29.4.2016 n. 288 ha fissato gli importi massimi detraibili per l’anno 2015 della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali.
Si ricorda che l’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, come modificato dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Omesso versamento di una rata successiva alla prima – Effetti sanzionatori (circ. Agenzia Entrate 29.4.2016 n. 17)
Nella circ. Agenzia delle Entrate 29.4.2016 n. 17, al § 3.2.1, si afferma che se, nella dilazione degli avvisi bonari (art. 3-bis del DLgs. 462/97), il contribuente non paga una rata successiva alla prima e non si ravvede entro il termine per il versamento di quella posteriore, ai sensi dell’art. 15-ter co. 1 del DPR 602/73 si decade dalla rateazione e il carico residuo, incluse le sanzioni in misura piena, viene iscritto a ruolo.
Si specifica tuttavia che, dal punto di vista sanzionatorio, è irrogata una sanzione del 30% sui residui importi dovuti a titolo di tributo, a differenza di quanto accade in caso di mancato pagamento della prima rata, ove riemerge la sanzione piena del 30%, essendo decaduta la definizione.
Quindi, a differenza di quanto è sempre successo, pare non venga più disconosciuta, nel caso di rate successive alla prima, la definizione, circostanza che comporterebbe la debenza delle sanzioni nella misura piena del 30%, senza la riduzione al terzo o a due terzi ex artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97.
Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e investimenti “tecnologici” (c.d. “Nuova Sabatini-ter”) – Presentazione delle domande e modulistica
Dal 2.5.2016 è possibile presentare le domande per l’accesso alla Sabatini-ter e che, dalla stessa data, il Ministero dello Sviluppo economico ha messo a disposizione la relativa modulistica.
L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.
L’avvenuta ultimazione dell’investimento deve essere attestata dall’impresa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo.
L’impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, dovrà compilare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e i relativi allegati esclusivamente in formato digitale e dovrà inoltrarli al Mise attraverso l’accesso alla piattaforma.
Misure di prevenzione e contrasto all’evasione per il 2016 – Indirizzi operativi (circ. Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16)
Nella circ. Agenzia Entrate 28.4.2016 n. 16 si evidenzia che, tra le linee guida per le attività di controllo dell’anno 2016, un ruolo preponderante acquistano le informazioni emergenti dalle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
Si pensi, tra l’altro, ai dati che scaturiscono dallo spesometro (art. 21 del DL 78/2010) e dalle comunicazioni annuali finanziarie (art. 11 del DL 201/2011).
L’Agenzia delle Entrate, in un’ottica strumentale alla compliance, evidenzia poi che una parte delle anomalie riscontrate potrà essere esternata sul cassetto fiscale del contribuente, in modo che egli possa adeguarsi in dichiarazione.
Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 – Istruzioni (circ. INPS 29.4.2016 n. 70)
Con la circ. 70/2016, l’INPS ha fornito un riepilogo della disciplina del c.d. “bonus quarto figlio” ex L. 190/2014, nonché alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito. In particolare, si ricorda che con il DPCM 24.12.2015 sono state introdotte le disposizioni attuative dell’art. 1 co. 130 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con cui si prevede, in riferimento all’anno 2015, l’erogazione del predetto bonus in favore dei nuclei familiari con almeno quattro figli minori e un ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.
Peraltro, l’erogazione del beneficio in argomento risulta “agganciata” all’assegno al nucleo familiare con tre figli minori ex art. 65 della L. 448/98, poiché entrambe le prestazioni sono concesse in presenza di una analoga situazione economica delle famiglie, rappresentata dal valore dell’indicatore ISEE. L’importo del beneficio in argomento è pari a 500 euro e tale somma verrà corrisposta ai beneficiari nel mese di luglio 2016.
Infine, si ricorda che, dal punto di vista fiscale, essendo il beneficio in questione analogo, per natura e per tipologia di beneficiari, all’assegno al nucleo familiare con tre figli minori ex L. 448/98, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. d) del TUIR.
Impianti di telefonia – Esclusione dalla rendita catastale – Novità del DLgs. 33/2016 (documento Agenzia Entrate 20.4.2016)
L’art. 12 co. 3 del DLgs. 33/2016, modificando l’art. 86 co. 3 del DLgs. 259/2003, ha previsto, fra l’altro, che non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’art. 2 del DM 28/98 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale:
– gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;
– le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici.
La disposizione trova applicazione a decorrere dall’1.7.2016 ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 33/2016, per cui da tale data gli elementi di reti e le infrastrutture realizzate per le installazioni di telefonia mobile (tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci, pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale.