Ai sensi della lett. b) dell’art. 16-bis del TUIR, nei giardini di pertinenza degli immobili residenziali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per alcuni interventi che possano essere considerati “di manutenzione straordinaria” così come definiti dall’art. 3 lett. b) del DPR 380/2001.
In aggiunta, in relazione ai giardini pertinenziali potrebbero essere agevolabili gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione), relativi all’adozione di misure per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a titolo esemplificativo, il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici) e riguardanti l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (ad esempio, l’installazione del corrimano).
Nella Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a marzo 2016 viene fatto un elenco esemplificativo degli interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 50%.
Per quel che concerne i giardini di pertinenza, possono fruire del beneficio fiscale, ad esempio:
– la nuova realizzazione di cancelli e recinzioni esterne o la sostituzione di quelli esistenti con altri aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti (nei materiali, nelle dimensioni o nei colori);
– la sostituzione di gradini esterni (modificandone la forma, le dimensioni o i materiali rispetto a quelli preesistenti);
– la realizzazione e la sostituzione dei muri di cinta (la sostituzione deve avvenire sempre con materiali o forme diverse dal muro preesistente);
– la nuova pavimentazione esterna o la sostituzione della preesistente (con diversi materiali e superfici);
– il rifacimento della piscina (modificando i caratteri preesistenti), ecc.
Non possono beneficiare della detrazione, invece, gli interventi che riguardano il mantenimento o la sostituzione di piante o alberi.
Società di comodo – Società di costruzione – Impossibilità di reperire i finanziamenti per la costruzione del complesso immobiliare – Disapplicazione della disciplina (C.T. I Bolzano 8/20/16)
Secondo la sentenza della C.T. I° Bolzano 8/20/16, non è di comodo una società di costruzioni che, pur non rispettando i parametri fissati dall’art. 30 della L. 724/94, non ha potuto produrre ricavi per difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari per portare avanti il progetto edilizio, rappresentato dalla demolizione di un fabbricato preesistente e dalla costruzione di un nuovo fabbricato a destinazione alberghiera sul sedime.
La società ha dimostrato che, con l’ingresso di un nuovo socio, il progetto ha potuto perfezionarsi, e che ci si trovava quindi non in uno stato di inattività, ma di una situazione nella quale il progetto era soltanto stato rallentato da una situazione di crisi finanziaria momentanea.
Mutuo ipotecario contratto da cooperativa edilizia a proprietà indivisa – Detrazione del 19% degli interessi passivi – Soggetto beneficiario (Cass. 10.6.2016 n. 11949)
Con la sentenza n. 11949 del 10.6.2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che la detrazione del 19% degli interessi passivi su mutuo ipotecario contratto da cooperativa edilizia a proprietà indivisa spetta a quest’ultima e non al socio assegnatario dell’immobile.
Nel caso della sentenza, ad un contribuente era stato notificato un controllo formale (ex art. 36-ter del DPR 600/73) per una maggiore IRPEF dovuta a seguito del disconoscimento della detrazione in argomento, dallo stesso fatta valere in dichiarazione.
L’opposizione del contribuente ha trovato accoglimento da parte dei giudici di merito secondo i quali, sebbene la norma (art. 15 del TUIR) disciplini l’ipotesi di mutuo indiviso, la detraibilità delle somme corrisposte dai singoli assegnatari a titolo di rimborso degli interessi passivi relativi ai mutui contratti dalla cooperativa non può che essere intesa a favore degli stessi.
La Suprema Corte non ha condiviso tale decisione, in quanto, sulla base del dettato normativo, la detrazione spetta alla cooperativa contraente dei mutui ipotecari, ancora indivisi, come indivisa è la proprietà degli immobili. Infatti, i soci assegnatari degli alloggi vantano un mero diritto di godimento sul bene che nulla rileva ai fini del mutuo contratto dalla cooperativa (cfr. in tal senso Cass. 6.3.2015 n. 4550).
La pronuncia in esame è conforme all’orientamento dell’Amministrazione finanziaria (ris. Agenzia delle Entrate 18.4.2007 n. 71) e alla giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Roma 22.3.2010 n. 41/35/10).
Prestazioni dell’esercente a favore del gestore di slot machine – Applicazione del regime di esenzione (C.T. II di Bolzano 22.1.2015 n. 11/2/15)
La C.T. II di Bolzano, nella sentenza 22.1.2015 n. 11, ha riconosciuto l’esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 6 del DPR 633/72 alle prestazioni accessorie (es. custodia e manutenzione degli apparecchi) rese dall’esercente a favore del gestore di slot machine. La sentenza accoglie l’orientamento espresso sinora dalla giurisprudenza maggioritaria di merito.
Si deve rilevare, tuttavia, che l’Amministrazione finanziaria non concorda con la citata interpretazione. L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 13.5.2005 n. 21 (§ 7.1), ha circoscritto l’ambito di applicazione dell’esenzione ai rapporti fra il concessionario e l’esercente (o il gestore). Secondo il citato documento di prassi, pertanto, l’attività resa dall’esercente nei confronti del gestore sarebbe da considerare imponibile.
Cartella di pagamento – Irreperibilità relativa e assoluta del destinatario – Effetti
La disciplina degli irreperibili per la notifica delle cartelle di pagamento è contenuta nell’art. 26 del DPR 602/73, che, per quanto non disposto, rinvia all’art. 60 del DPR 600/73.
Schematizzando, ne deriva che:
– se, all’atto della notifica, il contribuente risulta momentaneamente assente, l’agente notificatore deve utilizzare la procedura per gli irreperibili relativi, quindi depositare l’atto presso la casa comunale, affiggere avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dare notizia di ciò al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, come prescrive l’art. 140 c.p.c., richiamato, a sua volta, dall’art. 60 del DPR 600/73, e la notifica si perfeziona nel momento di ricezione della raccomandata;
– ove, di contro, il contribuente risulti trasferitosi in luogo sconosciuto, l’agente notificatore, dopo aver indicato nella relata le ricerche effettuate, si limita a depositare l’atto nella casa comunale, e la notifica si perfeziona il giorno successivo.
La notifica deve avvenire però secondo le norme ordinarie se il contribuente, in maniera regolare, ha semplicemente cambiato residenza o indirizzo, effettuando le dovute variazioni anagrafiche.
Dichiarazione IMU e TASI – Variazioni intervenute nel corso dell’anno 2015 – Termine del 30.6.2016
Entro il 30.6.2016 deve essere presentata la dichiarazione, valida sia ai fini IMU che TASI, delle variazioni della consistenza immobiliare avvenute nell’anno 2015.
Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato dal DM 30.10.2012 e vale sia ai fini IMU che TASI.
Entro lo stesso termine del 30.6.2016, invece, gli enti non commerciali devono comunicare le variazioni relative agli immobili esenti attraverso il modello approvato con il DM 26.6.2014, mentre devono utilizzare il modello ordinario se possiedono esclusivamente immobili non rientranti nell’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92.
L’obbligo di comunicazione sorge solamente per i casi in cui gli immobili godono di riduzioni o esenzioni di imposta per situazioni non conoscibili da parte del Comune oppure se quest’ultimo non è in possesso delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento fiscale.
Pagamento diretto dell’INPS – Nuova procedura on line per la presentazione delle istanze (Messaggio 23.6.2016 n. 2800)
Con il messaggio 23.6.2016 n. 2800, l’INPS ha comunicato che a partire dall’1.8.2016 sarà attiva una nuova funzionalità per consentire ad aziende e professionisti l’inoltro delle domande di pagamento diretto del Fondo di Tesoreria (moduli FTES01 e FTES02) e di pagamento diretto della quota di TFR maturata durante l’ultimo periodo di CIGS (modulo SR41), nonché della dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale necessaria ai fini dell’intervento dei Fondi di garanzia (moduli SR52 e SR95).
In pratica, attraverso il nuovo servizio le aziende interessate potranno inviare flussi telematici, nei formati predefiniti, contenenti tutti i dati necessari all’Istituto previdenziale per il pagamento di quanto spettante ai lavoratori coinvolti nelle procedure di fallimento.
Come specificato nel messaggio in argomento, il nuovo servizio on line è destinato a sostituire l’attuale “Domande Fondo Tesoreria”, e sarà raggiungibile sul sito www.inps.it seguendo il percorso “Servizi on line – accedi ai servizi – per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti – TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”.
730/2016 – Rimborsi superiori a 4.000,00 euro ed elementi di incoerenza della dichiarazione – Verifiche preventive ed effetto su rimborsi
In base all’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, introdotto dall’art. 1 co. 949 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di controllare, in via preliminare, i modelli 730 che generano un rimborso superiore a 4.000,00 euro o che presentano “elementi di incoerenza” rispetto ai criteri fissati dalla stessa Agenzia (con provvedimento, ad oggi, non ancora emanato). In questo caso, il rimborso non è effettuato in busta paga, ma è versato dall’Agenzia delle Entrate entro sei mesi dal termine per l’invio della dichiarazione.
Tali controlli potrebbero, ad esempio, evidenziare ritenute indicate nel 730 in misura diversa da quelle presenti nelle certificazioni uniche, crediti d’imposta superiori a quelli risultanti dalla dichiarazione dell’anno scorso o acconti maggiori di quelli pagati con F24.
La verifica potrebbe, tuttavia, riguardare anche i 730 con rimborsi di pochi euro (o a debito) che risultino comunque “anomali”; ad esempio, potrebbero risultare “sensibili” le dichiarazioni che per il primo anno danno avvio a detrazioni pluriennali.
L’Agenzia delle Entrate starebbe studiando un sistema di controlli mirati sulle situazioni ritenute più a rischio, quali, ad esempio, quelle di contribuenti che hanno subito in passato recuperi di rimborsi o di soggetti che hanno modificato i dati delle certificazioni uniche in modo anomalo. L’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione ai contribuenti interessati e, in caso di problemi nella documentazione, bloccare l’erogazione dell’importo.
Acquisto della prima casa prima di aver alienato l’abitazione già acquistata col beneficio – Novità della legge di stabilità 2016 – Estensione alle prestazioni di servizi per la costruzione della prima casa
L’art. 1 co. 55 della L. 208/2015 ha esteso la c.d. agevolazione “prima casa” all’ipotesi in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto dell’immobile, non abbia ancora alienato la precedente “prima casa”, a condizione che la ceda entro un anno dall’acquisto agevolato della nuova abitazione.
La descritta agevolazione, per esigenze di natura sistematica, dovrebbe riguardare anche il caso in cui l’abitazione non è acquistata ma costruita in forza di un contratto di appalto stipulato dall’acquirente. Il n. 39 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, difatti, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da appalto per la costruzione della “prima casa”, rinviando alle norme in essere per l’acquisto agevolato dell’abitazione (n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 per l’IVA e Nota II-bis dell’art. 1 Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, per l’imposta di registro).
Nel caso in cui si ritenesse applicabile l’agevolazione anche alle prestazioni di servizi per la costruzione della “prima casa”, alcune difficoltà sorgono nella determinazione della data dalla quale decorre il periodo di un anno entro il quale l’acquirente deve alienare la “prima casa” di cui è già in possesso.
Anticipo pensionistico (Ape) – Rendita pensionistica temporanea anticipata erogata dai fondi pensionistici aziendali o contrattuali
L’anticipo pensionistico (Ape) è lo strumento che consente al lavoratore di ricevere, fino a tre anni prima di raggiungere la pensione, una prestazione economica calcolata a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il relativo finanziamento, solo in minima parte concesso dal sistema pubblico, può avvenire mediante le seguenti forme, tra loro non del tutto alternative:
– un prestito erogato da un istituto di credito, che il lavoratore dovrà restituire in 20 anni, una volta pensionato, mediante trattenute sulla pensione finale da parte dell’INPS;
– la somma maturata dal lavoratore nell’ambito del fondo pensione aziendale o contrattuale, convertita poi in Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita).
Qualora la Rita risulti sufficiente a finanziare interamente l’Ape, il lavoratore potrebbe anticipare la cessazione dal servizio senza la necessità di ricorrere anche al prestito, evitando gli impatti negativi che quest’ultimo comporta.