La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, il 14.6.2016, il testo unificato di una serie di proposte di legge contenenti disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Ddl. “Dopo di noi”).
La legge prevede una serie d’iniziative, tra le quali:
– l’istituzione di un fondo per l’assistenza successivo alla scomparsa dei genitori/familiari;
– l’introduzione di regimi fiscali agevolati (come l’esenzione dall’imposta di successione e donazione a vantaggio dei trust, dei vincoli di destinazione previsti dall’articolo 2645-ter c.c., nonché dei contratti di affidamento fiduciario istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata);
– l’attivazione di percorsi per l’indipendenza di tali soggetti;
– la creazione e il sostegno di case-famiglia o di comunità.
Imposte e contributi risultanti da UNICO 2016 – Proroga dei termini di versamento – Ambito applicativo – DPCM in corso di pubblicazione
Con un comunicato stampa del 14.6.2016, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato firmato il DPCM che dispone la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti con studi di settore.
Il DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza il 16.6.2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
I versamenti possono quindi essere effettuati:
– entro il 6.7.2016, senza alcuna maggiorazione;
– oppure dal 7.7.2016 al 22.8.2016, con la maggiorazione dello 0,4%.
Anche se non precisato dal comunicato stampa, la proroga dovrebbe riguardare anche:
– i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli studi stessi;
– i c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all’art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché esclusi per legge;
– i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore.
I nuovi termini non riguardano i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2016 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio “ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo di imposta (soggetti “non solari”).
Terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti – Esenzione dall’IMU (nota Min. Economia e Finanze 23.5.2016 n. 20535/DF)
Secondo il Dipartimento del Ministero delle finanze i terreni agricoli posseduti da coadiuvanti coltivatori diretti sono esclusi dall’IMU.
Dall’1.1.2016, sono esenti dall’imposta tutti i terreni agricoli, situati in tutto il territorio nazionale anche di pianura, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 co. 13 della L. 208/2015). I requisiti stabiliti dalla norma sono uno di natura oggettiva, e cioè il possesso e la conduzione del terreno agricolo, e uno di natura soggettiva che consiste nel possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Secondo i chiarimenti ministeriali l’esenzione IMU spetta per i terreni agricoli:
– dei coadiuvanti familiari, proprietari di terreni e cioè delle persone appartenenti al nucleo familiare del coltivatore diretto che in quanto unità attive assolvono i contributi previdenziali (esempio la moglie che coltiva il terreno assieme al marito coltivatore diretto, che versa i contributi pur non essendo titolare di partita IVA, nè cointestataria nella conduzione). Il coadiuvante può usufruire della esenzione IMU per i terreni coltivati dal proprio nucleo familiare e non per quelli eventualmente affittati a terzi;
– delle società agricole, nessuna esclusa (quindi dalla società semplice alla spa), che possono ricoprire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1 del DLgs. 99/2004);
– posseduti da persone fisiche, coltivatore diretto o IAP, ancorché il terreno sia coltivato da una società di persone alla quale lo abbiano affittato o concesso in comodato, di cui essi siano soci (a norma dell’art. 9 del DLgs. 228/2001 ai soci delle società di persone sono confermati i benefici spettanti alle persone fisiche aventi la qualifica professionale richiesta).
Fallimento di srl – Società di fatto tra srl e persona fisica – Configurabilità – Attività gestoria – Fallimento in estensione (Cass. 13.6.2016 n. 12120)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.6.2016 n. 12120, ha stabilito che:
– la partecipazione di una srl in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361 co. 2 c.c., dettato in tema di spa, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ex art. 2479 co. 2 n. 5 c.c. – la previa decisione autorizzativa dei soci;
– l’efficace assunzione della partecipazione determina tutte le implicazioni conseguenti, compreso il possibile fallimento della società di fatto cui la srl abbia partecipato, e della srl stessa in estensione, ex art. 147 co. 1 del RD 267/42, ovvero senza necessità dell’accertamento di una sua specifica insolvenza;
– a questa conclusione non si frappone il meccanismo organizzativo di tale accertamento in estensione, per come “meramente esemplificato” dai commi 4 e, soprattutto, 5 dell’art. 147 del RD 267/42, che, pena la violazione dell’art. 3 Cost., non può essere limitato all’ipotesi espressamente contemplata dell’imprenditore individuale;
– quand’anche si volesse aderire all’opposta opinione, secondo cui il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2361 co. 2 c.c. comporterebbe l’invalidità o l’inefficacia dell’assunzione della partecipazione o del vincolo associativo, il fenomeno non resterebbe irrilevante per l’ordinamento, in quanto non varrebbe a determinare la caducazione retroattiva dell’esistenza dell’ente. Ciò in ragione della disciplina peculiare del contratto di società, espressa dall’art. 2332 c.c., ritenuto applicabile anche alle società di persone, in base alla quale la dichiarazione di nullità del contratto costitutivo di una società di persone è equiparabile, quanto agli effetti, allo scioglimento della stessa (cfr. Cass. nn. 9124/2015 e 3166/1999). In pratica, ci si troverebbe in presenza di una società nulla e, tuttavia, considerata valida sia per il passato che per il futuro (in relazione al suo stato di liquidazione), senza caducazione retroattiva della sua esistenza.
Trasferimento della residenza entro 18 mesi – Momento iniziale di decorrenza (risposta a interrogazione parlamentare 14.6.2016 n. 5-08887)
Il Governo, nel corso del question time svoltosi presso la Camera dei deputati, ha chiarito che i 18 mesi che la legge concede all’acquirente della “prima casa”, per trasferire la sua residenza nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato, decorrono dalla data del rogito, anche nel caso in cui la casa sia in corso di costruzione (o ristrutturazione).
Infatti, in tali circostanze:
– non vi sarebbe ragione per differenziare la situazione di chi compra una casa già ultimata rispetto a chi compra una casa in corso di costruzione (Cass. 7067/2014; Cass. 20042/2015);
– non è configurabile un’ipotesi di forza maggiore tale da esimere il contribuente dall’obbligo di adempiere la sua promessa di trasferire la residenza.
La forza maggiore ricorre, infatti, quando l’evento, da un lato, non sia imputabile al contribuente e, dall’altro, sia imprevedibile (elemento che non sussiste nella fattispecie dell’acquisto di una casa in corso di costruzione).
Determinazione della plusvalenza – Valore accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette – Novità del DLgs. 147/2015 – Valenza retroattiva (Cass. 6.6.2016 n. 11543)
Con l’ordinanza 6.6.2016 n. 11543, la Corte di Cassazione ha esteso alle fattispecie anteriori all’introduzione del co. 3 dell’art. 5 del DLgs. 14.9.2015 n. 147 le tutele in materia di accertamento delle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili, di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi.
In particolare, il DLgs. 147/2015 ha eliminato la possibilità per gli Uffici di assumere il maggior valore determinato ai fini dell’imposta di registro come presupposto per la rettifica della plusvalenza nell’ambito delle imposte sui redditi.
Nel caso della sentenza, un contribuente ha impugnato un accertamento con cui l’Ufficio rideterminava, in modo automatico, la plusvalenza derivante da una cessione di un terreno edificabile assumendo il maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro per richiedere al contribuente maggiori imposte dirette.
Il collegio, prendendo in esame le modifiche legislative di recente introduzione, ha precisato che la norma ha chiara ed evidente valenza interpretativa autentica in forza della quale, anche in base allo Statuto del contribuente, produce effetti retroattivi.
Tale tesi è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nell’audizione parlamentare del 19.5.2015.
Pertanto, secondo i Giudici, la presunzione scaturente dall’accertamento del valore ai fini dell’imposta di registro non può più essere utilizzata per l’accertamento della plusvalenza patrimoniale, e deve essere disapplicata anche nelle controversie sorte in epoche precedenti alla modifica (Cfr. anche Cass. 30.3.2016 n. 6135).
IMU – Aree edificabili – Adozione da parte del Comune di uno strumento urbanistico – Determinazione della base imponibile
Entro il 16.6.2016 devono essere versate l’IMU e la TASI per le aree fabbricabili.
Ai sensi dell’art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), “un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. L’area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l’art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l’ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all’1.1.2016.
Contributi agricoli – Criteri di calcolo e modalità di versamento – Istruzioni operative (circ. INPS 7.6.2016 n. 93)
Con la circ. 7.6.2016 n. 93, l’INPS ha dettato le istruzioni relative agli obblighi contributivi previsti per il 2016 a carico di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Per quanto riguarda la contribuzione IVS, si ricorda che l’importo dei contributi viene determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale – fissato per quest’anno nella misura di 56,62 euro – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda. Fatto ciò, si applicano al risultato le aliquote percentuali – individuate ai sensi dell’art. 24 co. 23 del DL 201/2011 – che per il 2016 sono pari al: 23,2% (ridotta a 22,6% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 22,3% (ridotta a 21,0% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Invece, l’importo annuale della contribuzione di maternità rimane fissato nella misura di 7,49 euro, così come l’importo del contributo INAIL, che risulta invariato nella misura capitaria annua di 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
Infine, per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi in argomento, l’INPS ricorda che potranno essere utilizzati i modelli F24 disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli e che i termini per effettuare i versamenti sono il 18.7.2016, il 16.9.2016, il 16.11.2016 e il 16.1.2017.
Malattia – Esenzioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori del settore privato – Novità del DM 11.1.2016 – Ambito applicativo (circ. INPS 7.6.2016 n. 95)
L’INPS, con la circ. 7.6.2016 n. 95 ha fornito chiarimenti in merito al campo di applicazione della normativa in tema di esenzioni dalla reperibilità (art. 25 del DLgs. 151/2015, attuato dal DM 11.1.2016), per i lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie o stati patologici che dipendano o siano comunque connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
In proposito, l’Istituto di previdenza fa sapere che:
– le situazioni definite gravi sono quelle caratterizzate da importanti problemi funzionali che compromettano sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo o dell’apparato;
– per terapia salvavita si intendono solamente quelle cure in grado di salvare la vita al paziente. In questi casi, il lavoratore sarà escluso dalla reperibilità solo laddove il quadro morboso sia connesso a patologie che riducono la capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
L’esenzione dall’obbligo di reperibilità non esclude, comunque, la possibilità, per l’Istituto di previdenza, di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.
Somma riconosciuta al conduttore per la risoluzione anticipata di un contratto di locazione commerciale – Deducibilità – Condizioni (C.T. Reg. Roma 23.5.2016 n. 3208/1/16)
Secondo la C.T.Reg. Roma 23.5.2016 n. 3208/1/16, la somma versata, a titolo di accordo transattivo, dal proprietario persona fisica a fronte della risoluzione anticipata di un contratto di locazione commerciale, non è deducibile se non espressamente riferita alla perdita dell’avviamento commerciale.
Nel caso esaminato, dalla scrittura privata stipulata tra le parti, emergeva che il versamento era erogato al fine di ottenere la rinuncia della società conduttrice a reclamare qualsiasi pretesa riferita alla perdita dell’avviamento commerciale.
I giudici rigettano l’appello del contribuente in ordine alla deducibilità della somma, in quanto corrisposta a titolo transattivo e non espressamente riferita alla perdita dell’avviamento commerciale.