Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione delle auto – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23)

Secondo quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23/2016, la maggiorazione del 40% (c.d. “super-ammortamenti”) riguarda anche i mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del TUIR. Pertanto, l’agevolazione spetta per tutte le tipologie di autovetture di imprese, artisti e professionisti, siano esse utilizzate come esclusivamente strumentali all’attività d’impresa, date in uso promiscuo ai dipendenti o utilizzate diversamente.
Per i veicoli di cui alla lett. b) dell’art. 164 del TUIR (i soli per i quali sono previsti limiti al costo fiscalmente rilevante) acquisiti dal 15.10.2015 al 31.12.2016, in virtù dell’art. 1 co. 92 della L. 208/2015, i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione sono incrementati fino a:
– 25.306,39 euro per le autovetture e gli autocaravan (il limite per le autovetture è elevato a 36.151,98 euro per gli agenti o rappresentanti di commercio);
– 5.784,32 euro per i motocicli;
– 2.892,16 euro per i ciclomotori.
La percentuale di deducibilità (20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta, invece, invariata.

IMU – Nozione di abitazione principale – Casi di doppia residenza dei coniugi

Dall’anno 2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dai contribuenti, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti sia dall’IMU che dalla TASI.
Per definire un immobile abitazione principale è necessario che, contemporaneamente, sia destinato a dimora abituale e vi sia posta la propria residenza anagrafica.
Può accadere che due coniugi abbiano residenze in immobili diversi. Ai fini dell’IMU, ma il chiarimento può essere esteso anche alla TASI, è stato chiarito che se gli immobili dei coniugi sono situati nello stesso Comune, l’esenzione spetta soltanto ad un’abitazione. Diversamente, secondo l’interpretazione ministeriale (circ. 3/2012 e faq 20.1.2014), se le unità immobiliari dei coniugi sono siti in Comuni diversi l’esenzione si applica per entrambi gli immobili.
Tale conclusione è da valutare con attenzione in quanto in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina questa ipotesi e prevede un’unica eccezione: quella dei coniugi residenti in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune. Pertanto, non dovrebbe sussistere il diritto all’esenzione per nessuna delle due abitazioni, anche perché la norma non può essere interpretata estensivamente né è possibile applicare la misura agevolata per uno dei due immobili (prevista solo nel caso di ubicazione degli immobili nello stesso Comune).

Tosap – Griglie di aerazione dei garage – Assoggettamento all’imposta (Cass. 1.6.2016 n. 11449)

La Corte di Cassazione, sentenza 1.6.2016 n. 11449, ha chiarito alcuni aspetti controversi in materia di TOSAP.
Nel caso di specie un Comune ha accertato la TOSAP dovuta per l’anno 2010, in ordine all’occupazione di suolo pubblico, determinata dall’apposizione di alcune griglie di areazione del garage, poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e poi cedute da quest’ultimo in diritto di superficie ipogeo (cioè del diritto a costruire al di sotto del suolo).
Secondo la Corte, con l’apposizione delle griglie, così come per ogni oggetto collocato sul suolo pubblico, viene limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale le dette griglie insorgono, con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del garage. Ne deriva il loro assoggettamento alla TOSAP.

Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti (parere Min. Lavoro 1.6.2016 n. 11241)

Con il parere 1.6.2016 n. 11241, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito ai provvedimenti che il proprio corpo ispettivo deve adottare nel caso in cui vengano rilevati l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.
Sul punto, si ricorda che ai sensi dell’art. 4 della L. 300/70, l’impianto di videosorveglianza può essere installato previa la stipula di un apposito accordo sindacale o, in difetto di questo, in seguito ad una autorizzazione amministrativa da parte della competente DTL ovvero direttamente dal Ministero del Lavoro nel caso di imprese con unità produttive dislocate in più ambiti di competenza.
In particolare, nell’intervento di prassi in argomento, i tecnici ministeriali hanno chiarito (richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità rappresentato dalla Cass. 4331/2014) che la condotta illecita è comunque rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, indipendentemente dal suo concreto utilizzo e, quindi, dalla circostanza che le apparecchiature siano o meno già funzionanti. Questo poiché la violazione dell’art. 4 della L. 300/70, punita con un’ammenda da 154 a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni ad un anno, costituisce reato di pericolo che, per definizione, si consuma con una lesione solo potenziale e non necessariamente effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma.

Canone RAI – Modalità di addebito in bolletta – Pubblicazione in G.U. del DM 13.5.2016 n. 94

È stato pubblicato, sulla G.U. 4.6.2016 n. 129, il decreto MISE 13.5.2016 n. 94, in vigore dal 5.6.2016, recante le modalità attuative per l’addebito del canone RAI, per uso privato, nella fattura per la fornitura di energia elettrica, come previsto dalla legge di stabilità 2016.
Il pagamento è stabilito in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre (per un totale di 100 euro).
Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l’anno di riferimento, in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.
In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente all’1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute nell’anno in corso.
Qualora nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili oppure per gli utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento avviene mediante F24, utilizzando i codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31.10.2016 (per il 2016).
Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle Entrate procede alla voltura d’ufficio del canone al titolare del contratto.
È, invece, demandata ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone addebitato ma non dovuto.

Costi “black list” – Indicazione nei modelli UNICO 2016

Il modello UNICO 2016 vedrà, per l’ultima volta, l’indicazione separata dei costi derivanti da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata, vista l’abrogazione dell’art. 110 commi 10 e seguenti de TUIR con effetto dal 2016.
La compilazione del modello sconta, tuttavia, alcune criticità, derivanti:
– dalla necessità di indicare in modo separato la quota dei costi che eccede il rispettivo valore normale, la cui deducibilità è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione effettuata;
– dall’assenza di specifiche norme di decorrenza per le modifiche apportate alla black list del DM 23.1.2002 da parte dei DM 27.4.2015 e 18.11.2015.
Con riferimento a questo ultimo aspetto, si deve ritenere che l’indicazione separata dei costi nel modello UNICO 2016 non sia obbligatoria nel momento in cui lo Stato della controparte sia dotato di strumenti per lo scambio di informazioni ai fini fiscali che assicurano tale scambio per l’anno di imposta 2015.

Terreni agricoli – Esenzione IMU dall’anno 2016

Il 16.6.2016 scade il termine per il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016, che deve essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni applicabili nell’anno 2015.
In relazione ai terreni agricoli, in base alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, sono esenti da IMU (i terreni agricoli sono esclusi da TASI ex art. 1 co. 669 della L.147/2013) quelli:
– ubicati nei Comuni compresi nell’elenco di cui alla C.M. 14.6.93 n. 9 (se accanto all’indicazione del Comune è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale);
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– situati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla L. 448/2001;
– a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Confronto con i contratti di lavoro intermittente e occasionale – Calcoli di convenienza

Per  molti datori di lavoro il periodo estivo è caratterizzato da esigenze di carattere contingente, gestibili mediante il ricorso a particolari tipologie contrattuali “flessibili”, come ad esempio il lavoro a temine, a chiamata oppure occasionale ed accessorio.
Per quanto concerne il lavoro a termine – utile sia per coprire lavoratori assenteisti, sia per fronteggiare punte di attività –  si segnala come i rapporti instaurati per ragioni sostitutive, così come quelli per le attività stagionali ex art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2015, siano esentati dai limiti quantitativi di utilizzo. Di converso, si ricorda che il ricorso a tale tipologia contrattuale comporta il versamento all’INPS di un contributo addizionale pari all’1,40%.
Invece, per quanto riguarda il lavoro a chiamata, si evidenzia come la prestazione possa essere considerata discontinua anche laddove sia resa per periodi di durata significativa, purché intervallati da una o più interruzioni, in modo che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e quella della prestazione. Il principale svantaggio per chi ricorre a questo tipo di contratto, è che, al di fuori delle ipotesi oggettive, lo stesso non può essere stipulato con soggetti tra i 24 e i 55 anni di età.
Infine, un’ultima tipologia contrattuale “flessibile” è costituita dal lavoro occasionale ed accessorio, il cui utilizzo è ammesso per tutte quelle prestazioni caratterizzate da compensi fino a 7.000 euro complessivi ad anno civile in capo al singolo prestatore, che si  riducono a 2.020 euro annui nei confronti di ciascun imprenditore o professionista. Data la generale applicabilità di questo contratto, i principali limiti sono quindi legati ai citati tetti di compenso.

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016

In sede di versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2016, occorre tenere conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 alle abitazioni date in comodato a parenti, ricordandosi anche che l’acconto deve essere corrisposto in base alle aliquote e alle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
La norma prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU e della TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
La riduzione, tuttavia, spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.

Crediti di lavoro – Decorso del termine di prescrizione (Trib. Torino 25.5.2016 n. 1021)

Con la sentenza 25.5.2016 n. 1021, il Tribunale di Torino è intervenuto in materia di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, ribadendone la decorrenza solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, perché la nuova disciplina dell’art. 18 della L. 300/70 non garantisce più la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato.
Tale pronuncia di merito si adegua a quanto stabilito dal Tribunale di Milano con la sentenza 16.12.2015 n. 3460, il quale aveva affermato che il venir meno della reintegrazione come regola generale comporta l’estensione, anche ai datori di lavoro soggetti all’art. 18 della L. 300/70, degli effetti della sentenza 10.6.1996 n. 63, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato la parziale incostituzionalità del co. 4 dell’art. 2948 c.c. e del co. 1 dell’art. 2965 c.c., limitatamente alla parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto decorresse durante il rapporto di lavoro.
Se si consoliderà l’orientamento espresso dai giudici di Milano e Torino, il regime sulla decorrenza della prescrizione, finora applicato ai soli datori di lavoro non soggetti all’art. 18 della L. 300/70, verrà generalizzato e, per tutti i rapporti di lavoro privato, la prescrizione decorrerà solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, privando così di effetti la sentenza 12.12.1972 n. 174, con la quale la Corte Costituzionale aveva escluso la sospensione del decorso della prescrizione in costanza di rapporto, in quanto la tutela riconosciuta in materia di licenziamenti garantiva al lavoratore una stabilità tale da consentirgli di esercitare i propri diritti anche durante il rapporto.