Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 (§ 4), i super-ammortamenti si sostanziano in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
La maggiorazione del 40% si concretizza, quindi, in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 102 co. 2 del TUIR.
La circolare precisa, inoltre, che qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi.
Dipendenti del settore privato – Maturazione del diritto all’assegno di vecchiaia entro il 2018 – Riduzione dell’orario di lavoro
Dal 2.6.2016 è in vigore la norma circa il part time agevolato in favore dei dipendenti del settore privato (ossia, il contratto con cui le parti convengono di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato a tempo parziale, con una riduzione oraria oscillante tra il 40 e il 60%).
Più precisamente, sono tre i passaggi che la legge prevede:
– la certificazione, da richiedere all’INPS, attestante i requisiti anagrafici e contributivi dell’interessato per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro il termine massimo del 31.12.2018;
– la sottoscrizione del contratto a tempo parziale, da trasmettere alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) per la relativa autorizzazione;
– l’accoglimento, da parte dell’INPS, della richiesta circa la sussistenza della disponibilità finanziaria idonea a coprire l’onere della contribuzione figurativa.
Delibere tardive relative al 2015 – Blocco degli aumenti di tariffe e aliquote per il 2016 e applicazione di maggiorazioni
La legge di stabilità per il 2016 ha disposto il blocco degli aumenti di tariffe e aliquote rispetto alle misure applicate per il 2015. Di conseguenza, molti Comuni non hanno deliberato nulla per l’anno 2016 in virtù della norma secondo cui, in caso di mancata approvazione nei termini, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
Tale regola, tuttavia, prevede una deroga espressa dal co. 28 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
I Comuni che intendono confermare anche per il 2016 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille lo possono fare a condizione che venga espressamente previsto dalla delibera comunale. Tale delibera, tuttavia, doveva essere approvata entro il 30.4.2016, data ultima per l’approvazione dei bilanci preventivi 2016.
TIA – Produzione di rifiuti speciali – Superficie tassabile (Cass. 20.5.2016 n. 10469)
La Cassazione, con la sentenza 20.5.2016 n. 10469, ha affermato che anche per la TIA (tariffa di igiene ambientale) valgono le disposizioni contenute nell’art. 62 co. 3 del DLgs. 507/93 che, in materia di TARSU, stabiliscono che per la determinazione della superficie tassabile non si deve tenere conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali.
Al contribuente, tuttavia, spetta l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione di tali aree.
Tanto più che l’art. 49 co. 3 e 14 del DLgs. 5.2.97 n. 22 dispongono che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salvo l’applicazione di una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.
IMU – Aree edificabili – Adozione da parte del Comune di uno strumento urbanistico – Determinazione della base imponibile
Entro il 16.6.2016 devono essere versate l’IMU e la TASI per le aree fabbricabili.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 4), “un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. L’area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l’art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l’ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all’1.1.2016.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Determinazione della base imponibile ai fini IVA, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali (circ. Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26)
La circolare 1.6.2016 n. 26 conferma il principio secondo cui l’assegnazione è operazione che rientra nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72; ciò non vale, tuttavia, per i beni acquisiti senza l’addebito dell’imposta da parte del cedente (tipicamente in quanto acquistati da un privato, o prima del 1973), i quali sono assegnati fuori campo IVA.
La base imponibile è individuata nel prezzo di acquisto dei beni, maggiorato di tutte le spese che si sono rese necessarie per le migliorie sul bene che ne abbiano comportato un incremento di valore duraturo, tenendosi comunque conto del deprezzamento che il bene ha subìto nel tempo. Non deve, invece, mai essere utilizzato il valore normale.
Per quanto riguarda, invece, l’imposta di registro, viene data la possibilità di utilizzare il valore catastale per tutti gli immobili, e non solo per quelli a destinazione abitativa assegnati a persone fisiche non imprenditori.
Immobili locati a canone concordato – Riduzione dell’IMU e della TASI al 75% – Novità della legge di stabilità 2016
I co. 53 e 54 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevedono una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
L’agevolazione si applica a tutti i contratti individuati dal co. 3 dell’art. 2 della L. 9.12.98 n. 431. Rientrano quindi in tale definizione:
– i contratti “agevolati” per finalità abitative aventi durata minima di tre anni con obbligo di proroga di altri due, salvo gli specifici casi di diniego;
– i contratti di natura transitoria per il soddisfacimento di particolari esigenze delle parti, la cui durata non può essere inferiore ad un mese e superiore a 18 mesi;
– i contratti relativi agli studenti universitari di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni sottoscrivibili dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
Detrazioni previste per i coniugi – Applicabilità alle coppie di fatto e/o dello stesso sesso – Condizioni – Novità della L. 76/2016 sulle unioni civili
Con l’art. 1 co. 20 della L. 76/2016, relativa alle unioni civili, le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti (quali, ad esempio, marito o moglie), ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, troveranno applicazione per assicurare i medesimi diritti e garantire le stesse opportunità anche alle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Pertanto, alle unioni civili è estesa, tra l’altro:
– la detrazione per coniuge a carico, ex art. 12 co. 1 lett. a) e b) del TUIR, sempre a condizione che il congiunto non percepisca un reddito lordo annuo complessivo superiore a 2.840,51 euro;
– l’eventuale obbligo di una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento in caso di scioglimento dell’unione civile (pertanto tale assegno è deducibile ai fini dell’IRPEF ex art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR);
– la previsione di poter considerare “a carico” un componente della coppia, con la conseguenza di poter portare in diminuzione dall’IRPEF le spese sostenute per i “nuovi” familiari a carico (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e
Convocazione del contribuente recapitata 15 giorni prima del termine per il ricorso – Tempestività (Cass. 31.5.2016 n. 11348)
Cass. 31.5.2016 n. 11348 ha stabilito che non può ritenersi intempestivo l’invito al contraddittorio finalizzato all’adesione ex art. 6 co. 2 del DLgs. 218/97 notificato 15 giorni prima dello spirare del termine per il ricorso.
Per questa ragione, non può nemmeno ritenersi violato l’art. 10 della L. 212/2000, sulla buona fede e leale collaborazione tra le parti.
I giudici non si pronunciano, comunque, sulla validità dell’accertamento qualora mancasse l’invito in oggetto, nonostante la domanda di adesione trasmessa dal contribuente in seguito alla ricezione dell’accertamento. In passato, cospicua giurisprudenza ha negato che ciò comportasse l’invalidità (per tutte, Cass. SS.UU. 17.2.2010 n. 3676).
SRL – Orientamenti della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano
Nell’ambito delle nuove massime rilasciate dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (massime nn. 145 – 159), si segnalano in particolare le seguenti:
– massima n. 153, relativa alla riscattabilità delle quote della srl;
– massima n. 154, sul diritto di opzione più che proporzionale nelle srl;
– massima n. 148, in tema di versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di srl.
Con riguardo alla massima n. 153, il Consiglio Notarile di Milano afferma la legittimità delle clausole statutarie che attribuiscono ai soci di srl o ad alcuni di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo. Rimane ferma l’applicabilità della regola dell’equa valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale.
Nella massima n. 154, poi, il Consiglio Notarile di Milano afferma la legittimità della clausola statutaria che prevede l’attribuzione a uno o più soci di un diritto di opzione più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta, valevole in tutti i casi di aumento del capitale sociale a pagamento (con eccezione degli aumenti in natura, se previsti dallo statuto). Rimane fermo il diritto di recesso ai soci cui spetta un diritto di opzione meno che proporzionale, in occasione di ogni decisione di aumento del capitale. Viene, inoltre, affermato che il diritto di opzione più che proporzionale costituisce un diritto particolare.
Infine, quanto alla massima n. 148, viene estesa la possibilità di effettuare il versamento dei conferimenti iniziali, in maniera più generale, a qualsiasi mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società. Fra i mezzi di pagamento indicati, a titolo esemplificativo, dal Consiglio Notarile di Milano, vi è il versamento in contanti.