Determinazione della plusvalenza immobiliare – Valore accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette – Novità del DLgs. 147/2015 – Valenza retroattiva (studio Consiglio Nazionale del Notariato 102-2016/T)

Nello studio del CNN n. 102-2016/T si osserva che, in riferimento alle cessioni di immobili e di aziende, l’art. 5 co. 3 del DLgs. n. 147/2015 si incentra sulla irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del valore dei beni ceduti anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
Infatti, la formulazione adottata dal legislatore è categorica e altamente esplicativa dell’intenzione di rendere impossibile l’utilizzazione degli stessi elementi valutativi nell’ambito di imposte con criteri e presupposti impositivi affatto diversi tra di loro.
Pertanto, il riferimento al valore del bene oggetto di trasferimento non può essere considerato come l’unico elemento in base al quale possa maturare una presunzione di maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (per formare una situazione qualificabile come presunzione grave, precisa e concordante occorre sempre il concorso di altri elementi probatori o valutativi).

Risposta alle richieste di documentazione relative al modello UNICO 2014 – Slittamento del termine a settembre (comunicato stampa Agenzia Entrate 28.7.2016 n. 158)

L’Agenzia delle Entrate, mediante il comunicato stampa 28.7.2016 n. 158, ha annunciato che, per il mese di agosto 2016, si concede, in sostanza, una sorta di sospensione dei termini relativi alla consegna della documentazione richiesta a seguito dell’attivazione del controllo formale (dovrebbe trattarsi, quindi, dell’art. 36-ter del DPR 600/73).
Trattasi, stando al comunicato stampa, delle comunicazioni inviate ai contribuenti a partire da metà giugno 2016.
Inoltre, la sospensione è circoscritta al periodo d’imposta 2013, quindi al modello UNICO 2014.

Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Soggetti beneficiari – Estensione al convivente more uxorio (ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2016 n. 64)

Superando i precedenti chiarimenti ed in seguito all’approvazione della legge sulle unioni civili (L. 76/2016), l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 28.7.2016 n. 64, ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, può fruire della relativa detrazione IRPEF.
In altre parole, valgono le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
Inoltre, la disponibilità dell’immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza stessa senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.
Seppur non sia stato esplicitamente detto dall’Agenzia, analoghe regole dovrebbero valere per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006, oltre che per i relativi bonus mobili.

Abitazione principale parzialmente locata – Trattamento fiscale ai fini dell’IMU e della TASI a decorrere dall’1.1.2016

Il Min. dell’Economia e delle finanze, nella risposta 20.1.2014 n. 12, alla domanda se al proprietario di un’abitazione principale che concede alcune stanze in locazione a studenti spetti l’esenzione da IMU, ha risposto nella maniera seguente: “Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie”.
Considerato che in quest’ultima risposta del MEF non viene fatta alcuna distinzione sulla base del confronto tra rendita rivalutata e canone di locazione, dovrebbe potersi ritenere che l’abitazione principale parzialmente locata sia esente dall’IMU in ogni caso. Analoghe considerazioni dovrebbero valere per la TASI, considerata l’unicità della definizione di abitazione principale e considerato che dal 2016 è prevista l’esenzione anche per questa tassa (esclusi gli immobili classificati in A/1, A/8 e A/9).

Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchine agricole – Fondi del bando ISI-agricoltura

Con un comunicato del 28.7.2016, il Ministero delle Politiche agricole ha comunicato la piena operatività del bando ISI-Agricoltura 2016, con il quale sono stati stanziati 45 milioni di euro per il miglioramento della sicurezza nelle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, come previsto dall’art. 1 co. 862 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Il finanziamento – di importo compreso tra un minimo di 1.000 e un massimo di 60.000 euro – è destinato agli investimenti per l’acquisto o il noleggio di macchine e trattori caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende.
Sul punto, si ricorda che la modalità di assegnazione degli incentivi è del tipo valutativa “a sportello” e terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le imprese interessate dovranno inserire on line i dati dell’azienda e le informazioni relative al progetto per cui richiedono il finanziamento, sulla base di una serie di parametri che determineranno il raggiungimento o meno della soglia minima di ammissibilità, pari a 100 punti. La compilazione della domanda potrà essere effettuata attraverso i servizi on line dell’INAIL dal 10.11.2016 fino al 20.1.2017.

Canone Rai – Addebito non corretto del canone nella fattura elettrica – Modalità di pagamento – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Tramite un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’Agenzia delle Entrate ha indicato che i soggetti che avevano presentato nei termini la dichiarazione di «non detenzione» dell’apparecchio TV, oppure di «presenza di altra utenza elettrica per l’addebito», e vedono addebitarsi in bolletta il canone, possono limitarsi a pagare la sola quota energia.
Il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica); in mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
Coloro che non hanno presentato la dichiarazione di esonero devono, invece, provvedere al versamento del canone, fatto salvo il caso in cui ci si trovi a dover versare due canoni nella stessa famiglia anagrafica. In quest’ultimo caso, è possibile recarsi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per chiedere lo sgravio, oppure, successivamente, chiedere il rimborso.

Dichiarazione IMU e TASI – Tardiva dichiarazione – Termine del 30.6.2016 – Ritardo massimo di 30 giorni – Slittamento al 22.8.2016

Vi sono argomenti per sostenere che il dimezzamento della sanzione ai fini IMU, derivante dall’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, operi non sino al 30.7.2016, ma sino al 22.8.2016.
Infatti:
– il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è scaduto il 30.6.2016 ex art. 12 co. 13-ter del DL 201/2011;
– se la dichiarazione è presentata entro il 30.7.2016, quindi entro i successivi trenta giorni, la sanzione è dimezzata (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
– il termine, scadendo il 30.7 che è sabato, è automaticamente prorogato all’1.8 (art. 7 del DL 70/2011);
– si ricade quindi nella sospensione feriale degli adempimenti (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006), e il termine viene postergato al 22.8.2016.
A conforto di ciò, la circ. Min. Economia e Finanze 29.4.2013 n. 1 aveva affermato che lo slittamento al primo giorno feriale successivo si sarebbe applicato anche al termine di novanta giorni entro cui è possibile il ravvedimento per dichiarazione omessa (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97), situazione simile alla nostra.
Se si accoglie la tesi esposta, il ravvedimento, nei termini indicati quindi sino al 22.8.2016, avviene presentando la dichiarazione e, se le imposte sono state già versate, pagando 2,5 euro di sanzione (sanzione di 50,00 euro, dimezzata ai sensi dell’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 e ridotta al decimo a causa del ravvedimento).

Accesso alla CIGS per le aziende soggette a procedure concorsuali – Condizioni (circ. Min. Lavoro 26.7.2016 n. 24)

Con la circ. 26.7.2016 n. 24, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito alla fruizione del trattamento di CIGS da parte dei lavoratori alle dipendenze di aziende soggette a procedure concorsuali.
Nello specifico, i tecnici ministeriali confermano la possibilità di fruire del trattamento di CIGS per i lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito.
Ancora, si chiarisce altresì che, anche nel caso di concordato con continuità aziendale, è possibile ammettere l’azienda al trattamento di CIGS. A tal fine, il Ministero ricorda che l’impresa deve presentare un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è finalizzato alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori.
Illustrate queste ipotesi, il Ministero del Lavoro sottolinea che il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nel periodo di fruizione della CIGS, per 12 mesi, la cessione del complesso aziendale o di una sua parte sono entrambi finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali e a consentire la continuazione in tutto o in parte dell’attività, anche se svolta da un soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente il trattamento di integrazione in argomento.

Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari – Novità del DM 15.7.2016

In attuazione dell’art. 1 co. 778 della L. 208/2015, il DM 15.7.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27.7.2016, regola le modalità con cui gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato possono utilizzare i crediti dagli stessi vantati per spese, diritti e onorari in compensazione dei debiti fiscali.
I crediti sono utilizzati se:
– sono liquidati dall’Autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
– non risultano pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non è stata proposta opposizione;
– in relazione ad essi è stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.
Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica o cartacea registrata, il creditore deve esercitare l’opzione – esclusivamente per l’intero importo della fattura – per l’utilizzo del credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti. L’opzione può essere esercitata, per quest’anno, dal 17.10 al 30.11.2016; dal 2017, invece, dall’1.3 al 30.4 di ciascun anno.

Disegno di legge di riordino del lavoro autonomo – Approvazione da parte della Commissione Lavoro del Senato

È stato approvato il 27.7.2016 dalla Commissione Lavoro del Senato il testo del disegno di legge di riordino del lavoro autonomo, che a settembre dovrebbe essere sottoposto all’esame dell’Aula.
Il disegno di legge in oggetto contiene misure volte alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e al sostegno del lavoro agile (o smart working), con novità rivolte anche a professionisti e Casse di previdenza private.
Fra le disposizioni contenute nel Ddl. si segnalano le seguenti:
– estensione del congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi a 6 mesi (dai 3 mesi attualmente previsti) entro i primi 3 anni del bambino, con operatività dall’1.1.2017;
– riconoscimento di più garanzie sui tempi di pagamento, mediante la previsione come “abusiva” di qualsiasi clausola del contratto che disponga un pagamento della prestazione oltre i 60 giorni dalla presentazione della fattura o della richiesta. Viene considerato “abusivo”, inoltre, il rifiuto a stipulare contratti per iscritto;
– dotazione presso i Centri per l’impiego di uno sportello specificatamente dedicato al lavoro autonomo.