La ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53 ha istituito i codici tributo per consentire il pagamento, mediante modello F24, del canone RAI quando non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. Tali codici saranno operativi a partire dall’1.9.2016.
L’art. 3 co. 7 del DM 94/2016 prevede infatti che, in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili oppure per gli utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento sia effettuato mediante F24, utilizzando i codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Esclusivamente per quest’anno, il pagamento, in un’unica tranche pari a 100,00 euro, va eseguito entro il 31.10.2016.
A titolo esemplificativo, devono effettuare il pagamento mediante F24 gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (es. Ustica, Levanzo, Favignana), i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, ma senza aver intestata la bolletta elettrica, il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell’utenza elettrica dove detiene un televisore.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
– “TVRI” denominato “canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94″;
– “TVNA” denominato “canone per nuovo abbonamento TV uso privato – articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94″.
Emendabilità della dichiarazione – Ambito applicativo e termini (Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378)
Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, pronunciandosi sull’ambito applicativo della dichiarazione integrativa, ha specificato che:
– la dichiarazione integrativa, ove comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d’imposta (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98), può essere emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, potendo compensare il credito che ne deriva ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
– spirato il menzionato termine, non viene meno la possibilità di inviare la domanda di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal pagamento;
– ove essa sia a sfavore del contribuente, può essere trasmessa entro il termine decadenziale per l’accertamento, di cui all’art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);
– in sede di ricorso contro la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione, si può contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione.
Riordino dei servizi ispettivi e semplificazione dell’attività di vigilanza – Ispettorato Nazionale del Lavoro – Statuto – Pubblicazione in G.U.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.6.2016 n. 143 il DPR 26.5.2016 n. 109, recante l’approvazione dello statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Si tratta dell’Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro che:
– è stata istituita dal DLgs. 149/2015 in attuazione della delega contenuta nel “Jobs Act” (art. 1 co. 7 lett. l) della L. 183/2014) per la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva;
– sarà dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile;
– eserciterà le funzioni sinora svolte dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dell’INAIL (con passaggio all’Ispettorato del personale delle Direzioni del Lavoro e dei funzionari degli Istituti), sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro, che ne monitorerà periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
Dopo la pubblicazione in G.U. dello statuto, dovranno essere pubblicati:
– il DPCM 23.2.2016, che disciplina l’organizzazione delle risorse umane e strumentali dell’Ispettorato, articolato in un ufficio centrale con sede a Roma (composto dal Direttore, dal consiglio di amministrazione, dal collegio dei revisori e da due direzioni centrali), 4 uffici interregionali dislocati a Roma, Milano, Napoli e Venezia e 74 sedi territoriali, che sostituiranno le attuali 81 Direzioni territoriali del Lavoro;
– il decreto sulla contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla sua gestione.
Dovrà, poi, essere adottato il decreto che determinerà la data di inizio dell’effettiva operatività della nuova struttura.
Compensi agli amministratori di società – Termine di prescrizione quinquennale (Cass. 5.7.2016 n. 13686)
La Cassazione, con la sentenza n. 13686 del 5.7.2016, ha statuito che si applica il termine di prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949 co.1 c.c., al diritto al compenso dell’amministratore.
In particolare, tale norma opera con riguardo al diritto al compenso dell’amministratore di società, in quanto tale diritto scaturisce dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società.
Residenza fiscale – Cancellazione dall’anagrafe dei residenti – Conservazione della residenza o del domicilio in Italia – Prova (Cass. 15.6.2016 n. 12311)
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 12311/2016, va cassata la sentenza di merito che ha escluso la residenza fiscale in Italia sulla sola base dell’iscrizione all’AIRE del contribuente (un pilota automobilistico), senza attribuire alcun rilievo agli elementi indicati dall’Agenzia delle Entrate ai fini di dimostrare la conservazione dei legami personali del contribuente con l’Italia. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, tali elementi, di “potenziale valore decisivo” erano costituiti da:
– l’apertura, da parte del contribuente, di numerosi conti correnti in Italia;
– le numerose tracce di frequenti soggiorni in Italia;
– il fatto che i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente prevedessero come foro competente, in caso di controversie, quello italiano;
– l’avvenuta stipula da parte del contribuente di polizze assicurative in Italia;
– il recapito della corrispondenza ad un indirizzo italiano.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Novità della legge di stabilità 2016 – Dispositivi multimediali per il controllo da remoto
Il co. 88 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha esteso l’applicazione delle detrazioni IRPEF/IRES del 65% previste per gli interventi volti alla riqualificazione degli edifici, anche alle spese sostenute dall’1.1.2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Testualmente la norma stabilisce che l’agevolazione riguarda le “unità abitative”. Sono interessati, quindi, dalla nuova disposizione i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10.
Per quanto concerne le imprese potrebbero beneficiare della detrazione gli immobili abitativi di proprietà concessi in uso ai dipendenti, ossia gli immobili di civile abitazione non utilizzati direttamente dall’impresa, i quali costituiscono immobili patrimoniali.
Start up innovative costituite nella forma di srl – Modalità di costituzione della società (decreto direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico 1.7.2016)
Il Ministero dello Sviluppo economico, con il decreto direttoriale 1.7.2016, ha approvato le specifiche tecniche per la struttura del modello informatico e dello statuto delle società a responsabilità limitata start up innovative (in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015).
Nella circolare 1.7.2016 n. 3691/C, il Ministero dello Sviluppo economico ha, poi, fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di costituzione.
In merito, si ricorda che il DL 3/2015 ha introdotto la possibilità di costituire le società destinate all’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative di cui all’art. 25 co. 2 del DL 179/2012 in deroga a quanto previsto agli artt. 2328 ss. cc.
Con il DM 17.2.2016, il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto un modello standard di atto costitutivo e statuto di srl, finalizzato alla costituzione della start up, secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche.
Il procedimento introdotto è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile.
IVA sulla TIA – “TIA Ronchi” – Illegittimità (Cass. SS.UU. 15.3.2016 n. 5078) (interrogazione parlamentare 29.6.2016 n. 5-08980)
Con la risposta ad interrogazione parlamentare resa in data 29.6.2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affermato che sono allo studio le modalità di rimborso dell’IVA assolta dai contribuenti “privati consumatori” sulla “TIA 1″ (Tariffa di igiene ambientale) istituita dall’art. 49 del DLgs. 22/97.
La questione del rimborso consegue alla sentenza n. 5078 del 15.3.2016, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato l’illegittimità dell’assoggettamento ad IVA della “TIA 1″, stante la natura tributaria del prelievo, che si caratterizza per i seguenti elementi autoritativi:
– assenza della volontarietà nel rapporto fra gestore e utente;
– totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico;
– assenza del rapporto sinallagmatico tra la prestazione resa e l’importo versato dal beneficiario.
Gestione separata – Cassetto previdenziale – Novità (messaggio INPS 30.6.2016 n. 2885)
L’INPS, con il messaggio 30.6.2016 n. 2885, ha comunicato di aver provveduto all’implementazione del Cassetto previdenziale riservato ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e agli intermediari autorizzati ad operare per conto loro, mediante l’inserimento, all’interno del menu “Comunicazione bidirezionale”, della nuova funzionalità della “Bidirezionalità”.
L’obiettivo è il miglioramento della comunicazione con il contribuente sia in termini di efficacia dell’azione amministrativa che in termini di efficienza, mediante il potenziamento, appunto, del canale telematico rappresentato dal suddetto Cassetto:
– disponibile dal 31.12.2012 con la finalità di offrire ai professionisti un accesso personalizzato, in grado di orientarli alle funzioni specifiche della categoria, con la consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto e delle informazioni sulla propria posizione previdenziale;
– accessibile, direttamente o tramite intermediario, seguendo il percorso www.inps.it, “Servizi on line”, “Per tipologia di utente”, “Aziende, Consulenti e Professionisti”, “Cassetto Professionisti”;
– costituente, tra l’altro, l’unica modalità di invio delle istanze concernenti la Gestione separata.
Nello specifico, la novità consiste nella possibilità di aprire un sottomenù con 4 voci: “Nuova comunicazione”, “Lista comunicazioni inviate”, “Lista comunicazioni ricevute”, “Contatti”.
Si segnala che, in data 30.6.2016, l’INPS ha pubblicato anche il messaggio n. 2878, riguardante la “Comunicazione di irregolarità Gestione separata committenti”.
Termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta di registro (Cass. 30.6.2016 n. 13424)
La Cassazione, con la sentenza n. 13424 del 30.6.2016, ha statuito che il termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta di registro decorre da quando avviene l’evento che rende impossibile l’esecuzione degli impegni assunti in sede di registrazione dell’atto (nel caso di specie, una società aveva ceduto l’area oggetto di imposta agevolata, prima di edificarla).
In particolare, secondo i giudici:
– il contribuente non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione della sopravvenuta decadenza dai benefici fiscali;
– l’Amministrazione finanziaria è in condizione di verificare autonomamente (e senza necessità di segnalazione da parte del contribuente) l’avvenuto adempimento dell’obbligo dichiarato nell’atto registrato, quale presupposto dell’agevolazione provvisoriamente fruita.
Pertanto, anche in assenza di tale informativa, la liquidazione della maggior imposta può essere notificata entro il termine di 3 anni (e non di 5 anni).