La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili introdotta dall’art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63, spetta soltanto ai soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR.
Quest’ultima agevolazione compete anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado ex art. 5 co. 5 del TUIR) che convive con il possessore dell’immobile, a condizione che si tratti del soggetto che ha sostenuto le spese relative all’intervento edilizio. Ciò si verifica anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario.
Di conseguenza, anche il c.d. “bonus mobili” può essere fruito dal familiare convivente del possessore dell’immobile.
Dovrebbe essere chiarito, tuttavia, se il familiare convivente possa beneficiare del c.d. “bonus mobili” anche se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da un altro familiare.
Emendabilità della dichiarazione – Ambito applicativo e termini (Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378)
Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, risolvendo una questione della massima importanza, ha sancito che il contribuente, in sede di ricorso contro la cartella di pagamento derivante dalla dichiarazione, può contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione, indipendentemente dai termini indicati dall’art. 2 del DPR 322/98, che si riferiscono alla sola fase amministrativa.
Quanto esposto non vale se l’irretrattabilità del dato indicato (o da indicare) in dichiarazione ha fondamento normativo, come per il credito d’imposta sulla ricerca scientifica (vedasi l’art. 6 del DM 22.7.98 n. 275).
La dichiarazione dei redditi integrativa, ove comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d’imposta (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98), può essere emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, potendo compensare il credito che ne deriva ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Spirato il menzionato termine, non viene meno la possibilità, per il contribuente, di inviare la domanda di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal pagamento, ma risulta inibita l’integrativa con successiva compensazione.
Qualora la dichiarazione integrativa sia a sfavore del contribuente, può essere trasmessa entro il termine decadenziale per l’accertamento, di cui all’art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98).
Detrazione per gli interventi di recupero edilizio – Minicondominio
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, con la circ. 2.3.2016 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni fornite nella ris. 27.8.2015 n. 74 e nella circ. 21.5.2014 n. 11 (§ 4.3).
Nello specifico, è stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario o postale (deve quindi essere stata operata la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DL 78/2010 all’atto di accredito del pagamento), non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (§ 1.7).
In assenza del codice fiscale del condominio, quindi, i contribuenti che hanno eseguito detti interventi su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
Persone con disabilità grave – Legge sul “dopo di noi”
La L. 112/2016 (recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”), pubblicata in G.U. il 24.6.2016, prevede una serie di misure di assistenza, cura e protezione nei confronti delle persone affette da disabilità grave.
In particolare, la disabilità grave alla quale fa riferimento la legge:
– deve essere accertata con le modalità indicate all’art. 4 della L. 104/92 (ossia l’accertamento deve essere effettuato dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della L. 295/90, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie locali);
– non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
Inoltre, la legge è volta ad agevolare, nei confronti delle persone con disabilità grave:
– le erogazioni da parte dei soggetti privati;
– la stipula di polizze di assicurazione;
– la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con il contratto di affidamento fiduciario.
Inoltre, la legge prevede diversi benefici fiscali, tra cui la detraibilità, fino a 750,00 euro, delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Incentivi per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (DM 23.6.2016)
È stato pubblicato, sulla G.U. 29.6.2016 n. 150, il decreto 23.6.2016 del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero delle Politiche agricole, in tema di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Il provvedimento, in vigore dal 30.6.2016, prevede, a regime, oltre 400 milioni di euro all’anno a favore dei nuovi impianti che verranno selezionati nel 2016. Il periodo di incentivazione avrà durata di venti anni (venticinque per il solare termodinamico); saranno investiti circa 9 miliardi di euro nel ventennio.
I nuovi incentivi saranno erogati nel rispetto della soglia di 5,8 miliardi di euro annui previsto per le energie rinnovabili, diverse dal fotovoltaico.
Gli incentivi verranno assegnati attraverso procedure di aste al ribasso differenziate per tecnologia per gli impianti di grandi dimensioni (>5 MW), mentre gli impianti inferiori a tale soglia dovranno chiedere l’iscrizione ad appositi registri.
Alle tecnologie “mature” più efficienti (come l’eolico) viene assegnata circa la metà delle risorse disponibili. La restante parte è equamente distribuita tra le tecnologie ad alto potenziale, con forti prospettive di sviluppo e penetrazione sui mercati esteri (come il solare termodinamico), e le fonti biologiche il cui utilizzo è connesso alle potenzialità dell’economia circolare.