Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti – Modifiche del DLgs. 151/2015

L’art. 4 della L. 300/70 in passato imponeva al datore di lavoro di ottenere l’autorizzazione sindacale o amministrativa per l’utilizzo di qualsiasi dispositivo che potesse, indirettamente e anche solo potenzialmente, consentire un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.Detto articolo, come riscritto dal DLgs. 151/2015, invece, elimina la necessità di ottenere la citata autorizzazione per la maggior parte dei dispositivi “da lavoro” comunemente utilizzati in azienda (ad es. pc, tablet), anche qualora consentano il controllo a distanza dei dipendenti. La necessità di accordo con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione della DTL permane, tuttavia, per gli strumenti di mero controllo del personale (ad es. telecamere).

Le informazioni ottenute per mezzo degli strumenti da lavoro (per i quali, come detto, non è più necessario alcun tipo di autorizzazione) possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, e quindi anche per finalità disciplinari e di verifica della produttività.

Ciò a condizione che:

– i lavoratori siano stati informati preventivamente e in modo adeguato circa le modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli;

– la raccolta, la conservazione e l’utilizzo dei dati avvengano rigorosamente nel rispetto della normativa sulla privacy.

Le aziende, pertanto, dovranno rivedere le proprie policy e aggiornarle alla luce delle nuove disposizioni.

Il primo passo potrebbe essere la costituzione di un “inventario” degli strumenti aziendali che consentono l’acquisizione di informazioni. Inoltre, si renderà necessario spiegare al personale, in termini comprensibili, quali siano le modalità e le regole d’uso e soprattutto che tipo di controlli possono essere effettuati.

Imposte risultanti dal modello UNICO 2016 – Omessi o insufficienti versamenti – Regime sanzionatorio

Con riferimento alla possibilità di effettuare il ravvedimento operoso in relazione agli omessi o insufficienti versamenti relativi a UNICO 2016, laddove il contribuente non abbia versato alcun importo né entro la scadenza iniziale né entro il cosiddetto termine lungo, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso è la data di naturale scadenza, per cui occorre riferirsi al 16.6.2016 o, in caso di applicazione della proroga prevista dal DPCM 15.6.2016, al 7.7.2016 (cfr. circ. 27/2013). Pertanto, in relazione alle scadenze ordinarie o in proroga dei versamenti delle imposte che scaturiscono da UNICO 2016, si è già esaurita la possibilità di ricorrere al ravvedimento c.d. “sprint” ed è dal 16.6.2016 o dal 7.7.2016 che vanno computati i 90 giorni al fine di poter fruire della riduzione della sanzione base della metà (dal 30% al 15%). Ne dovrebbe conseguire, che, in caso di versamento effettuato entro il 22.8.2016 in misura insufficiente, per ravvedere la parte carente è da tale giorno che devono essere computati i termini per ricorrere al ravvedimento operoso (sprint o breve).

Cartella di pagamento – Riammissione alla dilazione dei ruoli e da accertamento con adesione e acquiescenza – Novità del DL 113/2016 convertito

La riammissione alla dilazione dei ruoli disposta dall’art. 13-bis co. 1 del DL 113/2016 può essere richiesta, previa apposita domanda da presentare entro il 20.10.2016, a fronte della decadenza dalle precedenti dilazioni di cui all’art. 19 co. 1, 1-bis e 1-quinquies del DPR 602/73. Si tratta, in particolare:- della rateazione ordinaria, che può giungere sino a 72 rate mensili;

– della dilazione in proroga, concedibile una sola volta in presenza di un peggioramento della situazione del contribuente;

– della rateazione sino a 120 rate mensili, concedibile per una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. 

Restano quindi escluse dall’ambito di applicazione della nuova riammissione le dilazioni “eccezionali” derivanti da piani di rientro a loro volta provenienti da altre dilazioni scadute, attivati in forza di specifiche disposizioni legislative (ad esempio, la rateazione disposta dall’art. 15 del Dlgs. 156/2015, che consentiva ai soggetti decaduti nei 24 mesi precedenti di richiedere un nuovo piano di rientro).

Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali – Novità apportate dal DLgs. 8/2016

L’art. 3 del DLgs. 8/2016 ha modificato l’art. 2 del DL 463/1983 prevedendo la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo superiore a 10.000 euro annui. Se il mancato versamento non supera questa soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.La circolare INPS n. 121/2016 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell’importo omesso non si considera – come avviene invece per le ritenute fiscali – il periodo di imposta, bensì si tiene conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’anno precedente) sino al 16 dicembre (relativi al mese di novembre dell’anno di riferimento). Peraltro, il datore di lavoro non è punibile, né è assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa, peraltro, si ricorda che l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta in base all’art. 16 della L. 689/1981.

Assenza per malattia – Divieto di svolgere attività lavorativa presso terzi – Condizioni (Cass. 1.8.2016 n. 15989)

Con la sentenza n. 15989/2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo ad un caso di licenziamento di una lavoratrice dipendente che durante il periodo di assenza per malattia aveva prestato attività di lavoro domestico presso terzi.Pur accogliendo il ricorso datoriale per gravi errori procedurali commessi dalla Corte d’appello, i giudici di legittimità colgono l’occasione per ricordare che, in linea di principio e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cfr. Cass. 3.3.2015 n. 4237), non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante tale assenza, un’attività lavorativa a favore di terzi.

Tuttavia, è necessario che non emerga una simulazione di infermità, oppure che non venga violato il divieto di concorrenza o, infine, che l’attività lavorativa non comprometta la guarigione del lavoratore, con conseguente inosservanza del dovere di fedeltà al prestatore d’opera.

Pertanto, non si configura una giusta causa di licenziamento laddove non sia stato provato che il lavoratore abbia agito fraudolentemente in danno del datore di lavoro, simulando la malattia per assentarsi in modo da poter espletare un lavoro diverso o lavorando durante l’assenza con altre imprese concorrenti (con quella cui è contrattualmente legato) oppure, anziché collaborare al recupero della salute per riprendere al più presto la propria attività lavorativa, abbia compromesso o ritardato la propria guarigione strumentalizzando così il suo diritto al riposo per trarne un reddito dal lavoro diverso in costanza di malattia e in danno del proprio datore di lavoro.

Contributo una tantum per i bambini nati o adottati nel 2014 in favore delle famiglie a basso reddito – Disposizioni attuative (DM 23.6.2016)

Con il DM 23.6.2016, è diventato operativo il bonus per i bambini nati o adottati nel 2014, previsto dall’art. 1 co. 201 della L. 147/2013, in favore delle famiglie a basso reddito. Rientrano in tale categoria le famiglie beneficiarie della Carta acquisti per le quali è previsto un ISEE di 6.781,76 euro nel 2014.

La norma citata precisa che verrà accreditato un importo di 275 euro alla prima scadenza utile dopo il 17.11.2016 (90 giorni dall’entrata in vigore del decreto), in favore dei nati o adottati nel 2014:

– già in possesso della Carta acquisti, che abbiano già beneficiato di almeno un contributo accreditato sulla carta acquisti ordinaria o straordinaria;

– che richiedano la Carta acquisti entro la suddetta data.

L’importo è suscettibile di riduzione qualora i fondi a disposizione risultino insufficienti a soddisfare le richieste complessive.

Licenziamento individuale – Obbligo del datore di lavoro di sentire il lavoratore – Inadempimento – Inefficacia del licenziamento (Cass. 18.8.2016 n. 17166)

Con la sentenza 18.8.2016 n. 17166, la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore soggetto al procedimento disciplinare ha diritto di essere ascoltato personalmente nonostante, a seguito della richiesta di audizione, presenti anche giustificazioni scritte complete ed esaustive. Ne consegue che la mancata audizione rende il licenziamento inefficace per omessa applicazione della procedura prevista dall’art. 7 della L. 300/70.

Il rapporto di lavoro, tuttavia, si considera comunque risolto e il dipendente ha diritto al risarcimento del danno spettante per i vizi formali e procedurali, di importo variabile tra le 6 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

Operazioni con Paesi black list – Invio del modello polivalente entro il 20.9.2016 – Disposizioni applicabili

Entro il prossimo 20.9.2016 dovrà essere presentata la comunicazione delle operazioni con operatori di Paesi a fiscalità privilegiata, utilizzando il quadro BL del modello di comunicazione polivalente. In sede di compilazione della comunicazione, occorrerà prestare attenzione all’esatta individuazione delle controparti da inserire nel quadro alla luce dei provvedimenti che, nel 2015, hanno riscritto le norme sulle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata. 

Tali modifiche (connesse alla disciplina dei costi e a quella delle CFC) non impattino sulla prossima comunicazione. Infatti, l’uscita dei quattro Stati dal DM 21.11.2001 (Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong) non potrà essere considerata, in quanto la comunicazione tiene conto anche della lista di cui al DM 4.5.1999 nella quale detti Stati sono ancora presenti. Neppure ha effetto l’eliminazione del regime di indeducibilità dei costi, visto che la lista relativa non è neppure considerata dalle norme sulla comunicazione. Pertanto, la compilazione del quadro BL per il 2015 dovrà effettuarsi prendendo a base gli stessi stati già considerati per l’anno precedente.

Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali – Organismi di diritto pubblico – Società in house

La crescente domanda di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali può essere soddisfatta anche mediante le c.d. “società in house”. Queste ultime rappresentano enti, affidatari di una concessione o di un appalto pubblico, sui quali l’amministrazione esercita (fra l’altro) un controllo analogo a quello sui propri servizi. Le “società in house”, in estrema sintesi, possono essere considerate delle derivazioni della Pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, la prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria ha escluso che l’esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali ex art. 10 co. 1 n. 27-ter) del DPR 633/72 possa applicarsi ai servizi forniti dalle “società in house”. Tali soggetti, infatti, non rientrerebbero nella nozione di “organismo di diritto pubblico” valida ai fini IVA, non assumendo alcun rilievo la normativa in materia di appalti pubblici. Nella giurisprudenza nazionale, tuttavia, la C.T. Reg. Lombardia, sez. Brescia (sent. 22.2.2016 n. 1017 e 6.5.2014 n. 2341) ha espresso un’interpretazione opposta alla prassi descritta. In entrambe le sentenze sono stati richiamati anche i principi della Corte di Giustizia UE, ribaditi da ultimo nella sent. 21.1.2016 causa C-335/14. La Corte ha riconosciuto la natura di “organismo” agli enti societari, attribuendo valore fondamentale per l’esenzione IVA all’accertamento sul loro carattere sociale.

Legge di stabilità 2017 – Misure allo studio del Governo

Il Viceministro Enrico Morando ha affermato che, se le condizioni di bilancio lo permetteranno, potrebbero essere disposte, per il 2017, le seguenti misure aventi carattere fiscale per il rilancio dell’economia:- la riduzione di 3,5 punti percentuali dell’aliquota IRES, portandola al 23,5%;

– l’anticipazione parziale della riduzione dell’IRPEF;

– la decontribuzione per i nuovi assunti, seppur in misura minore rispetto al 2015 e al 2016;

– il rinnovo dei c.d. “super-ammortamenti” per l’acquisto di macchinari.