Riammissione alla dilazione dei ruoli e da accertamento con adesione e acquiescenza – L. 160/2016 di conversione del DL 113/2016 – Pubblicazione in G.U.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20.8.2016 la L. 160/2016, di conversione del DL 113/2016. Tra le disposizioni introdotte consta:- la riammissione alla dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73), per i contribuenti che risultano decaduti all’1.7.2016:

– la riammissione alla dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza (artt. 5, 6, 11 e 15 del DLgs. 218/97), per coloro che risultano decaduti tra il 16.10.2015 e l’1.7.2016 (nuovo art. 13-bis del DL 113/2016).

In entrambi i casi, la nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 160/2016, ossia entro il 20.10.2016.

Viene, altresì, previsto l’incremento da 50.000,00 a 60.000,00 euro del limite entro il quale il contribuente può richiedere la dilazione all’Agente della riscossione senza documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Cessione di terreni edificabili – Esclusione da IVA – Condizioni – Orientamenti giurisprudenziali

Ad avviso della Cass. 6.6.2016 n. 11600, i terreni agricoli che diventano edificabili possono essere venduti dall’imprenditore agricolo scontando l’imposta di registro proporzionale e non l’IVA. Secondo i supremi giudici, il terreno, divenendo edificabile, perde la sua qualità di bene strumentale per l’impresa e, pertanto, non rientra tra le operazioni imponibili ai fini IVA di cui al DPR 633/72.
La Suprema Corte si è espressa più volte sul tema dell’assoggettabilità ad IVA della cessione di terreni edificabili, esprimendo talvolta parere favorevole e talvolta contrario. A favore dell’assoggettamento ad IVA, si segnala, tra le altre, la sentenza 10943/1999. Di diverso orientamento, invece, si segnalano le sentenze 5366/1999, 1935/2001, 27576/2008, 8327/2014, 9148/2014 e 3436/2015.

Canone RAI – Addebito errato in bolletta (FAQ Agenzia delle Entrate 8.8.2016)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 8.8.2016, una serie di risposte sul rimborso del canone TV nei casi in cui sia stato addebitato nelle fatture elettriche ma non sia dovuto.
In particolare:
– per chiedere il rimborso deve essere utilizzato il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) e su quello della Rai (www.canone.rai.it);
– i contribuenti possono presentare la richiesta utilizzando una specifica applicazione web, disponibile dal 15.9.2016, direttamente online sul sito delle Entrate o, in alternativa, inviarla tramite servizio postale con raccomandata all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate;
– nella domanda deve essere indicato uno dei cinque codici che individua il motivo della richiesta di rimborso (il numero 6 indica “altro”).
Inoltre, se il contribuente intende chiedere il rimborso del canone TV per il 2015 o per gli anni precedenti, non può utilizzare tale modello (approvato il 2.8.2016), che concerne solo i casi in cui il canone sia stato indebitamente pagato dal 2016.

CIGO – Chiarimenti ufficiali (circ. INPS 1.8.2016 n. 139)

L’INPS, con la circ. 1.8.2016 n. 139, fornisce alcune precisazioni in materia di accesso all’integrazione salariale ordinaria.
In particolare, l’Istituto precisa che:
– con riguardo alla durata della cassa integrazione ordinaria, i periodi legati a eventi oggettivamente non evitabili restano esclusi solamente dal calcolo delle 52 settimane richiedibili nel biennio mobile;
– con riferimento al cumulo tra i trattamenti di cassa (Cigo e Cigs e tra Cigo e contratti di solidarietà), viene evidenziato che il contratto di solidarietà e la Cigo possono coesistere nel medesimo periodo, solamente laddove riguardino lavoratori diversi e individuati tramite specifici elenchi nominativi;
– in merito agli aspetti connessi alla fruizione delle ferie in caso di domanda di Cigo, nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa, vale a dire nei casi di richiesta di cassa a zero ore, il datore di lavoro può accedere immediatamente alla Cigo, posticipando le ferie dei lavoratori (di contro, nei casi di richiesta di Cigo parziale, il differimento non è ammesso);
– in riferimento ai contratti di appalto, se verrà individuata una clausola che consente al committente di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per eventi imprevisti (escludendo compensi o indennizzi a favore dell’appaltatrice), si considererà non concedibile la Cigo in quanto la sospensione rientra nel rischio di impresa.
L’INPS si sofferma, inoltre, sulla procedura di consultazione sindacale che si accompagna alla richiesta di Cigo.

Predisposizione del bilancio 2016 – Principali novità del DLgs. 139/2015 e nuovi principi contabili

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha quasi ultimato la revisione dei principi contabili nazionali, avviata per effetto delle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015.
I nuovi documenti, rilasciati in bozza e sottoposti a consultazione pubblica, saranno pubblicati nella versione definitiva dopo la pausa estiva.
Nell’aggiornamento dell’OIC 12, gli oneri e i proventi straordinari indicati nella precedente versione del principio contabile (2014) sono stati ricollocati nelle voci di Conto economico ritenute appropriate.
In relazione ai casi in cui non è stato possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione, sarà invece il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione.
A tal fine, la bozza del nuovo principio contabile riporta una tabella di riepilogo del trattamento contabile previsto in relazione alle fattispecie di costo e ricavo straordinarie di cui alla precedente versione dell’OIC 12.
Si ricorda, infine, che il nuovo OIC 12 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2016 o da data successiva.
Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente ai sensi dell’OIC 29, ai soli fini riclassificatori.

Indagini finanziarie – Versamenti e prelevamenti bancari – Possessori di reddito di lavoro autonomo (Cass. 5.8.2016 n. 16440)

Cass. 5.8.2016 n. 16440 ha stabilito che, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, a seguito della sentenza Corte Cost. 6.10.2014 n. 228, non sussiste più alcun effetto legale presuntivo sia per i prelevamenti sia per i versamenti non giustificati.
Pertanto, in merito all’onere della prova, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare che la movimentazione bancaria non giustificata si è concretizzata in un’evasione d’imposta.
Rileviamo che mediante la sentenza Corte Cost. 6.10.2014 n. 228 l’art. 32 del DPR 600/73 è stato dichiarato incostituzionale solo in merito ai prelevamenti non giustificati, essendo irragionevole che, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, possa legalmente presumersi che il prelevamento sia stato utilizzato per l’acquisto di merci strumentale alla rivendita di merci “in nero”.

Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia e detrazione IRPEF/IRES per le spese di riqualificazione energetica – Trasferimento delle quote non detratte

In sede di predisposizione e completamento delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2015, si ripropone il problema della corretta imputazione delle quote di detrazione, stratificate nel corso degli anni, per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli immobili in caso di trasferimento dei fabbricati sia per atto tra vivi che mortis causa.
Per i trasferimenti tra vivi posti in essere dall’1.1.2012 si applica la nuova disciplina prevista a regime dall’art. 16-bis co. 8 del TUIR secondo cui il diritto alla detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.
In caso di decesso del contribuente, invece, la detrazione si trasmette per l’intero importo residuo esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Agevolazione prima casa – Cause di decadenza dall’agevolazione – Cause di forza maggiore (C.T. Reg. Lombardia 14.4.2016 n. 2220/13/16)

La C.T. Reg. Lombardia, con la sentenza n. 2220/13/2016 del 14.4.2016, ha statuito che non decade dall’agevolazione “prima casa” chi compra un’abitazione e non può trasferirvi la residenza siccome occupata abusivamente (nel caso di specie, i due comproprietari avevano presentato denuncia all’autorità giudiziaria prima dei 18 mesi), in quanto in tali casi si è in presenza di forza maggiore.
Si ricorda che:
– la sussistenza della forza maggiore esime il contribuente dall’onere di trasferire la sua residenza, entro 18 mesi dal rogito d’acquisto, nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato;
– in assenza di forza maggiore, il decorso del diciottesimo mese comporta la conseguenza del recupero dell’imposta “ordinaria” e l’applicazione della sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata.

Detraibilità delle spese di frequenza scolastica – Estensione ai servizi scolastici integrativi (ris. Agenzia Entrate 4.8.2016 n. 68)

Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 68, la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, ma non a quelle relative al servizio di trasporto scolastico.
In particolare, la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 13.7.2015 n. 107) ha modificato l’art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria.
Per effetto di tali modifiche la detrazione IRPEF del 19% è stata estesa alle spese per la frequenza (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR):
– delle scuole dell’infanzia (ex asili);
– del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
– delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).
Con riferimento all’ambito applicativo della nuova detrazione, L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai fini della detrazione:
– rientrano le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica;
– sono escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
Si ricorda, inoltre, che la nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche si applica a partire dal periodo d’imposta 2015, quindi con effetto già sui modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF.

Fabbricati rurali – Accatastamento – Rilevanza della categoria catastale (C.T. Reg. Firenze 18.2.2016 n. 302/16/16)

La C.T. Reg. Firenze, nella sentenza 18.2.2016 n. 302/16/16, in tema di ICI, ha affermato che:
– i Comuni impositori, nell’ambito dei loro poteri discrezionali, possono introdurre l’accertamento con adesione in materia di ICI, come prevede l’art. 59 co. 1 del DLgs. 446/97;
– in relazione alla classificazione di immobile come “rurale”, considerato che il criterio della “funzionalità” dell’immobile non garantisce un esito necessariamente positivo dell’eventuale ricorso avverso la pretesa del Comune, occorre che venga individuata a priori la funzione dell’immobile per prevenire il verificarsi di controversie. Si ricorda, infatti, che la Cassazione ha inizialmente statuito che per stabilire se un immobile è soggetto all’imposta oppure no si dovesse fare riferimento al criterio formale della classificazione catastale degli immobili come A/6 (abitazione di tipo rurale) o D/10 (immobili strumentali all’agricoltura). Se il Comune o il contribuente non ritenevano corretta tale classificazione, occorreva impugnarla innanzi al giudice. Successivamente però la Cassazione ha proposto un criterio meno formale e più sostanziale agganciato alla “funzione” dell’immobile a prescindere dal classamento dello stesso (tra le altre, Cass. 24299/2009 e 24300/2009).