Con la sentenza n. 16214/2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che il patto di prova deve essere accettato dal dipendente in forma scritta, a pena di invalidità dell’eventuale licenziamento intimato alla scadenza del relativo periodo, e non può essere prorogato in costanza di rapporto, essendo possibile definire la sua durata solo all’interno del contratto di assunzione.
Nel caso in esame, il recesso non era stato intimato dal datore di lavoro durante il periodo di prova inizialmente concordato tra le parti, ma era intervenuto durante un periodo successivo, oggetto di una proposta di proroga sottoposta al dipendente e accettata dallo stesso solo verbalmente.
Nel confermare l’illegittimità del licenziamento, la Suprema Corte ricorda che non sussiste possibilità di concordare verbalmente il patto di prova, dal momento che la forma scritta è espressamente richiesta dall’art. 2096 c.c. non solo ai fini di prova, ma anche ai fini della validità dell’atto.
Invece, con riferimento alla proroga, i giudici di legittimità rilevano che, seppure fosse stata siglata per iscritto dalla dipendente, il datore di lavoro non avrebbe comunque potuto recedere per mancato superamento della prova, una volta terminato il periodo inizialmente concordato. Infatti, il patto di prova costituisce un elemento accidentale del contratto di lavoro, che non può produrre effetto se non è espressamente previsto dalle parti in tale documento. Invece, un accordo di proroga firmato in un momento successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro resta per definizione fuori dal contratto iniziale, non avendo alcuna efficacia in relazione alla durata del periodo di prova.
Tosap – Distributori di carburante – Aree di manovra – Assoggettamento al tributo (C.T. Reg. Palermo 11.4.2016 n. 1362/25/16)
Secondo la C.T. Reg. Palermo 11.4.2016 n. 1362/25/16, l’occupazione di aree pubbliche destinate alla manovra e all’accesso dei veicoli da rifornire, da parte di un esercizio di distribuzione di carburante, è soggetta a TOSAP, perché consiste nella sottrazione di spazi alla pubblica disponibilità. La decisione è conforme all’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 17591/2009) ed ha preso in analisi quanto disposto dall’art. 48 del DLgs. 507/93, che detta le regole specifiche per l’applicazione della TOSAP agli impianti di distribuzione di carburanti, prevedendo che il tributo sia commisurato alla capacità del serbatoio sotterraneo. Tale misura include, convenzionalmente, l’occupazione del sottosuolo e quella del suolo stradale effettuata con le sole colonnine montanti per la distribuzione di carburanti, per l’acqua e l’aria compressa, nonché con un chiosco che insiste su una superficie nel complesso non superiore a 4 metri quadrati. Per le occupazioni diverse da quelle descritte, o in eccesso rispetto all’estensione prevista, occorre applicare la TOSAP secondo le regole ordinarie.
Agevolazioni prima casa -Modifiche della L. 208/2015
In presenza delle condizioni individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’acquisto della proprietà (come di altri diritti reali, ad esempio l’usufrutto) dell’abitazione può usufruire di importanti sconti per quanto concerne l’IVA o l’imposta di registro.
Si tratta delle c.d. “agevolazioni prima casa” che competono per gli acquisti di immobili abitativi e relative pertinenze operati da persone fisiche e che consentono:
– l’applicazione dell’IVA al 4%, ove l’atto risulti imponibile ad IVA;
– l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 2% (e la misura minima di 1.000,00 euro), ove l’atto risulti “non soggetto ad IVA” ex art. 40 del DPR 131/86 (in tal caso, inoltre, è possibile richiedere il “prezzo valore” e, così, utilizzare come base imponibile il valore catastale).
L’agevolazione può trovare applicazione a condizione:
– che oggetto del trasferimento sia una “casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9″;
– che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti reali su altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti reali su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”. Questa ultima condizione, a partire dall’1.1.2016, può essere però non soddisfatta, atteso che l’art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208 consente, oggi, di applicare l’agevolazione anche nel caso in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto, non si sia ancora “liberato” della precedente “prima casa”, purché egli la alieni entro 1 anno dal “nuovo” acquisto agevolato.
Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti (parere Min. Lavoro 1.6.2016 n. 11241)
Con il parere 1.6.2016 n. 11241, il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti ad integrazione della disciplina in materia di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro di cui all’art. 4 della L. 300/70 (modificato da ultimo dal DLgs. 151/2015).
Tale norma si basa su due principi:
– l’installazione dei suddetti impianti, ove dagli stessi derivi anche la possibilità a controllo dell’attività dei lavoratori, può avvenire esclusivamente per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
– è necessario che l’installazione sia preceduta da un apposito accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Ove in azienda non siano presenti rappresentanze sindacali o in mancanza di accordo, occorre ottenere l’autorizzazione della DTL o, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL, del Ministero del Lavoro.
La nota ministeriale ha precisato che, nel caso in cui non venga seguito l’iter sopra descritto, si pone in violazione della legge (con conseguente applicabilità del prescritto regime sanzionatorio) anche la presenza di telecamere che, seppur installate, non siano state ancora messe in funzione ovvero di telecamere “finte”, montate a scopo dissuasivo, a nulla rilevando che:
– il datore di lavoro abbia informato i lavoratori;
– il controllo sia discontinuo in quanto esercitato in locali dove i lavoratori possano trovarsi solo saltuariamente.