Il Comitato notarile regionale della Campania, nella recente massima n. 23, ha precisato che, in sede di costituzione di una srl, non si può versare il capitale mediante un assegno bancario.Ciò in quanto:
– l’art. 58 del RD 1736/1933, prescrivendo che, salva l’ipotesi della novazione, la consegna dell’assegno di norma non comporta l’estinzione del rapporto di valuta sottostante e della correlativa azione causale, espressamente esclude l’efficacia liberatoria della sola trasmissione del titolo e, quindi, impedisce l’equiparazione dell’assegno bancario al danaro;
– non si possono estendere all’assegno bancario le motivazioni che correntemente conducono dottrina e giurisprudenza ad affermare il carattere liberatorio del pagamento mediante assegno circolare;
– non è possibile sostenere che gli interventi normativi in materia di antiriciclaggio, limitando l’utilizzo del denaro contante, abbiano ampliato il novero dei mezzi di pagamento che secondo i canoni di buona fede, ex art. 1175 c.c., il creditore non può rifiutare (salvo adeguata motivazione).
In senso contrario, peraltro si è espressa la massima 17.5.2016 n. 148 del Consiglio Notarile di Milano.