Precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – Invio dei dati relativi agli oneri detraibili – Estensione dei soggetti obbligati (DM 1.9.2016)

Con il DM 1.9.2016, pubblicato il 13.9.2016, sono state stabilite le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF, che saranno utilizzati nella precompilazione dei modelli 730 e UNICO PF.
In attuazione di tale disciplina, l’obbligo di comunicazione viene esteso:
– agli esercizi commerciali di cui all’art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 31.3.98 n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del DL 4.7.2006 n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. “parafarmacie”);
– agli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/89;
– agli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/94;
– agli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/94;
– agli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/94;
– agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
– agli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, che possono beneficiare della detrazione IRPEF (art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR).
Si evidenzia, inoltre, che i nuovi obblighi di comunicazione:
– si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dall’1.1.2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF;
– escludono i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria dal c.d. “spesometro” (ex art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78).

Misure di prevenzione e contrasto all’evasione – Annualità 2012 – Anomalie nelle dichiarazioni – Lettere ai contribuenti e software per il calcolo del ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato:
– l’invio di lettere ai contribuenti persone fisiche per segnalare possibili anomalie nelle dichiarazioni dei redditi 2012;
– il rilascio sul proprio sito Internet di un’applicazione per calcolare il ravvedimento operoso.
Le comunicazioni forniscono informazioni su alcuni redditi che, dai dati in possesso dell’Agenzia, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, in UNICO 2013 o nel 730/2013 e sono inviate tramite posta ordinaria. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati è disponibile all’interno del Cassetto fiscale, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance. Se il contribuente riconosce i propri errori, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate all’infedele dichiarazione in misura ridotta. Diversamente, è possibile contattare l’Agenzia delle Entrate telefonicamente ai numeri resi disponibili, tramite il canale Civis oppure presso gli uffici.
Per quanto concerne il ravvedimento, invece, il programma consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2012. L’applicazione non consente di quantificare gli importi dovuti per il ravvedimento da infedele dichiarazione per IRAP e IVA, né le sanzioni ridotte da ravvedimento in presenza di “violazioni periodiche”.

Split payment – Forniture nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione – Accertamento della maggiore imposta – Istituto della rivalsa (ris. Agenzia Entrate 14.9.2016 n. 75)

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 14.6.2016 n. 75, ha affermato il principio secondo cui, laddove l’IVA sia stata versata in sede di definizione della pretesa erariale, viene meno l’applicabilità della disciplina dello “split payment” per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il sistema dello “split payment”, difatti, prevedendo che il fornitore non addebiti l’IVA in rivalsa ma che l’imposta sia trattenuta e versata direttamente dalla PA destinataria della fornitura, è funzionale a garantire la riscossione dell’imposta e a salvaguardare l’Erario dal rischio di evasione. Detto rischio viene meno nella misura in cui l’imposta sia già stata versata in sede di adesione al PVC o, comunque, in sede di accertamento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, in tale circostanza il fornitore della Pubblica Amministrazione potrà addebitare la maggiore imposta derivante dalla verifica nei confronti del proprio cliente a titolo di rivalsa ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72.

Omessa dichiarazione – Riporto a nuovo del credito – Legittimità (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757)Omessa dichiarazione – Riporto a nuovo del credito – Legittimità (Cass. SS.UU. 8.9.2016 n. 17757)

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 8.9.2016 n. 17757, ha affermato la spettanza del credito IVA, mediante esercizio del diritto alla detrazione, anche nel caso di omessa dichiarazione.
Se il disconoscimento del credito IVA viene rilevato mediante controllo automatizzato, il contribuente può fornire la prova della spettanza del credito durante l’invito al contraddittorio. Se le ragioni del contribuente non sono riconosciute nel corso del contraddittorio, è necessario impugnare l’atto di contestazione entro 60 giorni dalla notifica.
Nel ricorso, il contribuente dovrà documentare la correttezza del credito utilizzato al fine di fornire al giudice gli elementi che consentano di far emergere i requisiti sostanziali della spettanza del credito in assenza della sua esposizione nella dichiarazione annuale.
Secondo quanti affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17757/2016, difatti, il credito IVA derivante dalla dichiarazione omessa deve essere utilizzato entro i termini di legge (ossia entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto); in tale situazione, il credito deve essere riconosciuto nella misura in cui il contribuente dimostri i requisiti sostanziali che ne legittimano la sussistenza. Tale prova può essere fornita anche mediante la mera produzione in giudizio delle fatture attive e passive.

Assegnazione di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Società di comodo – Determinazione del’imposta sostitutiva

Nei casi in cui la società interessata all’assegnazione/cessione agevolata o alla trasformazione in società semplice (L. 208/2015) sia di “comodo” in almeno due anni del triennio precedente il 2016, l’imposta sostitutiva va incrementata di 2,5 punti percentuali, con conseguente applicazione dell’aliquota del 10,5% anziché dell’8%.
Lo status di comodo è ricollegato sia all’insufficienza di ricavi sia alla perdita sistematica, situazioni che potrebbero anche alternarsi tra loro nel triennio di osservazione determinando comunque l’incremento dell’aliquota di imposta sostitutiva.
Inoltre, sarà comunque necessario versare l’imposta sostitutiva al 10,5% nel caso in cui, nel triennio di osservazione, il reddito prodotto sia superiore a quello minimo previsto dall’art. 30 della L. 724/94 o la società abbia adeguato il proprio reddito a quello derivante dal test di operatività.
Sono, invece, escluse dall’incremento dell’aliquota le società costituite da meno di tre anni anche se presentano due anni di comodo (si tratta delle società con periodo d’imposta solare costituite dal 2014 in poi).
La circ. Agenzia delle Entrate 26/2016 esclude inoltre dal computo i periodi d’imposta per i quali sussiste una causa di esclusione o di disapplicazione.
Infine, le società che non abbiano presentato interpello disapplicativo o, pur avendolo presentato, abbiano ottenuto risposta negativa sono escluse dalla disciplina in parola, sempre che la società ritenga sussistenti le situazioni oggettive previste dall’art. 30 co. 4-bis della L. 724/94 e abbia segnalato l’esito dell’interpello (o la mancata presentazione) nel modello UNICO 2016.

Emendabilità della dichiarazione – Dichiarazione integrativa a favore del contribuente – Termine di presentazione (Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378)

Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 ha sancito che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ammessa, ai sensi dell’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, potendo tra l’altro compensare ex art. 17 del DLgs. 241/97 il credito che ne deriva.
Spirato il menzionato termine, per recuperare eventuali imposte pagate in eccesso, rimane l’ordinaria domanda di rimborso, da presentare nei termini dell’art. 38 del DPR 602/73 (48 mesi dal pagamento indebito).
Pertanto, ove il contribuente, ad esempio, avesse omesso di inserire nel modello UNICO 2015 (relativo all’anno 2014) alcune detrazioni o deduzioni d’imposta, può, entro il termine per la trasmissione del modello UNICO 2016 (relativo all’anno 2015) quindi entro il 30.9.2016, presentare un modello UNICO 2015 integrativo, compensando il credito nel modello F24 senza la necessità di pagare sanzioni e/o interessi.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Termine del 30.9.2016 – Richiesta di proroga – Prossima circolare dell’Agenzia delle Entrate

In tema di assegnazione ai soci, la circolare dell’Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione, dovrebbe chiarire gli effetti fiscali delle scelte contabili effettuate.Queste le diverse modalità di contabilizzazione dell’operazione:

– un primo metodo (documento CNDCEC marzo 2016 e circ. Agenzia delle Entrate 26/2016) prevede la contabilizzazione dell’operazione con bene assegnato “a valori correnti” ed emersione di un componente straordinario da iscrivere a Conto economico (fiscalmente irrilevante in quanto una diversa base imponibile è assoggettata a imposta sostitutiva);

– altri metodi prevedono l’uscita del bene a valori contabili ovvero a valori correnti con contropartita (in caso di plusvalore) rappresentata da una riserva di patrimonio netto. 

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe specificare gli effetti fiscali derivanti da ciascuna modalità di contabilizzazione; nello specifico si tratterebbe di chiarire se la riserva che sorge a seguito dell’accantonamento della plusvalenza (primo metodo) o che viene contabilizzata per evitare l’impatto a Conto economico (terzo metodo) sia una riserva ordinaria di utili o di altra natura, oltre che illustrare quali siano gli effetti ai fini ACE.

Agevolazioni ai fini dell’ICI, dell’IMU e della TASI – Presentazione della dichiarazione (Cass. 2.9.2016 n. 17562 e 17563)

Con le ordinanze nn. 17562 e 17563 del 2.9.2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che è necessario presentare la dichiarazione ICI per poter fruire delle agevolazioni fiscali.Il principio, oramai consolidato, si applica anche alle discipline dell’IMU e della TASI, considerata la sostanziale identità delle normative. 

Pertanto, le variazioni degli elementi indicati nelle dichiarazioni ICI/IMU/TASI che hanno determinato un diverso debito d’imposta devono essere tempestivamente denunciate dal contribuente nel caso in cui si intenda fruire di riduzioni o esenzioni.

Nel caso di specie, ai fini dell’ICI, non potevano essere trattate come terreni agricoli (art. 2 co. 1 lett. b del DLgs. 504/92) le aree, divenute edificabili, possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali per le quali non è stata presentata la dichiarazione ICI.

Proprietà e redditi immobiliari – Scambio automatico di informazioni – Quadro normativo e decorrenze

Per effetto della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, sono soggetti a scambio automatico nell’interno dell’Unione:- dal 2014, redditi da lavoro, compensi per dirigenti, polizze vita, pensioni, redditi e proprietà immobiliari;

– dal 2016, tutti i dati dei conti finanziari accesi in altri Stati, secondo lo standard tecnico OCSE (Common Reporting Standard). 

Per effetto di appositi accordi con l’Unione europea, lo scambio automatico relativo ai conti finanziari è esteso agli Stati che hanno stipulato appositi accordi con l’Unione europea: è il caso, ad esempio, della Svizzera, per la quale la prima annualità interessata è, però, il 2017. 

Con specifico riferimento alle proprietà e ai redditi immobiliari, lo scambio automatico è già attivo e impone, pertanto, particolare attenzione nella dichiarazione di tali redditi e attività nei quadri reddituali e nel quadro RW del modello UNICO.

Posti barca – Classamento catastale nel gruppo “D” – Assoggettamento ad imposta (Cass. 22.7.2016 n. 15198)

Con la sentenza 22.7.2016 n. 15198, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
– i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare);
– lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastate di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari dei gruppi “D” ed “E” avviene con stima diretta, ma mentre quelle classificate nel gruppo D sono assoggettate all’ICI/IMU/TASI, quelle classificate nel gruppo E sono esenti da tali tributi.
Considerato, quindi, che i posti barca devono essere classificati nel gruppo “D” con rendita autonoma, nel caso di concessione su aree demaniali, il concessionario è tenuto al versamento delle imposte