Con la sentenza 7.9.2016 n. 37169, la Corte di Cassazione, sezione penale, nel contesto della valutazione in merito alla sussistenza o meno del reato di dichiarazione infedele per intervenuto superamento della soglia di punibilità prevista dall’art. 4 del DLgs. 74/2000, ha stabilito che, nel caso di cessione di un immobile che presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale e altre unità locate a terzi, l’esclusione da imposizione prevista dall’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR opera solo con riferimento alla quota parte della plusvalenza riferibile all’unità adibita a prima casa.
Secondo la Cassazione, infatti, l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR non esclude che ai fini impositivi si possa (e si debba) distinguere tra la parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari e la parte immobiliare utilizzata ad altri fini. Diversamente, si arriverebbe a risultati estranei alla ratio legis, che è quella di escludere dal regime di imponibilità le sole plusvalenze realizzate nell’ambito dell’uso familiare dell’immobile ceduto nel quinquennio.
Come conseguenza, l’imposta deve essere determinata sulla scorta di un calcolo percentuale ancorabile, sotto il profilo quantitativo, ai dati catastali.
Il contenuto della sentenza va letto anche nell’altro senso, per cui non può mai essere considerata integralmente imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso immobiliare una parte del quale è stata adibita ad abitazione principale.
Studi di settore – Proposte di semplificazione – Nuovo indicatore di compliance
Nel corso di una riunione della Commissione degli Esperti per gli studi di settore tenutasi ieri, 7.9.2016, presso la sede della SOSE sono state illustrate ad Associazioni di categoria ed Ordini professionali alcune proposte volte a mettere a punto un nuovo strumento che consentirà il superamento degli studi di settore e l’abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo.
L’indicazione principale riguarda l’introduzione di un nuovo indice sintetico di “compliance” che indica il grado di affidabilità del contribuente e sarà:
– articolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività;
– elaborato tenendo conto dei seguenti elementi: affidabilità dei dati dichiarati, anomalie rilevate dagli indicatori di normalità economica finora utilizzati per la stima dei ricavi, plausibilità del valore aggiunto per addetto e del reddito oltre all’ammontare dei ricavi/compensi.
L’indicatore opera su una scala da uno a dieci. Se è raggiunto il grado più elevato, il contribuente avrà accesso al regime premiale che prevede, tra l’altro, un percorso accelerato per i rimborsi fiscali, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà al singolo contribuente il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti, in modo tale da incentivare l’adempimento spontaneo ed il miglioramento della sua posizione sul piano dell’affidabilità.
Sono state, inoltre, anticipate modifiche nella metodologia di costruzione dei clusters, l’ampliamento dei dati utilizzati nelle stime (fino a 8 anni), il superamento dei correttivi anti-crisi, la riduzione delle informazioni presenti nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti.
Rettifica della rendita catastale – Adeguata motivazione e necessità di sopralluogo (C.T. Reg. Genova 25.5.2016 n. 747/5/16)
Con la sentenza 747/5/2016, la C.T. Reg. di Genova ha deciso che è illegittimo l’avviso di rettifica della categoria catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di aggiornamento della distribuzione degli spazi interni da parte del contribuente, tramite procedura DOCFA, se l’Ufficio, non avendo effettuato alcun sopralluogo, si limita ad eseguire una valutazione comparativa sulla base delle caratteristiche delle abitazioni similari, senza, però, confutare le contrapposte stime del contribuente, sorrette da apposita perizia tecnica di parte.L’Agenzia delle Entrate, infatti, deve rendere noti i motivi tecnici e le valutazioni effettuate che determinano il classamento catastale e non limitarsi a considerare l’accatastamento delle altre unità abitative collocate nello stesso stabile.
Per la rettifica della rendita proposta con la DOCFA, inoltre, l’Ufficio deve procedere a un sopralluogo e tenere conto delle variabili quali l’ubicazione dell’immobile, lo stato di fatto dell’immobile, il livello di conservazione, i materiali di pregio o meno che sono stati usati. Se tali valutazioni non appaiono nell’atto di accertamento, quest’ultimo manca di motivazione in quanto non offre l’indicazione dei fatti specifici che hanno determinato l’aumento della rendita catastale.
IRAP – Autonoma organizzazione – Elevato valore dei beni strumentali – Irrilevanza – Condizioni (Cass. 6.9.2016 n. 17671)
Con l’ordinanza 6.9.2016 n. 17671, la Corte di Cassazione ribadisce che una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea ad accertare la sussistenza, o meno, dell’autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente.Occorre, infatti, verificare se l’attrezzatura è connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima; in questo caso, il capitale investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ed è, pertanto, inadatto ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo.
Inoltre, è stato rimarcato che è irrilevante, per configurare il presupposto impositivo, l’impiego di un unico collaboratore che espleti “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive”.
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati – Disposizioni attuative (DM 4.8.2016)
Con il DM 4.8.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6.9.2016 n. 208, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le regole attuative delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui al DLgs. n. 127/2015.In particolare, viene previsto che:
– l’Agenzia delle Entrate faccia utilizzo dei dati delle fatture, emesse e ricevute, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla P.A., al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili;
– l’Agenzia delle Entrate provveda a informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei suddetti controlli, qualora rilevanti nei suoi confronti, senza che ciò faccia venire meno i poteri di accertamento in capo all’Agenzia stessa;
– per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, secondo quanto disposto dall’art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 127/2015, è necessario che i soggetti passivi IVA effettuino e ricevano tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità, fatta salva la possibilità di utilizzare il contante per i pagamenti di ammontare non superiore a 30 euro;
– sono ammessi al programma di assistenza per la fatturazione elettronica realizzato dall’Agenzia delle Entrate i soggetti esercenti arti e professioni e le imprese in contabilità semplificata.
Incentivi per le imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno – Trasmissione delle domande dal 15.9.2016 (DM 11.5.2016)
Dal 15.9.2016 (a partire dalle ore 12:00) è possibile trasmettere ad Invitalia, secondo l’apposita procedura on line, la richiesta per fruire degli incentivi per le imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno (c.d. Bando “Cultura Crea”).
L’agevolazione, introdotta dal DM 11.5.2016, è diretta alla concessione di incentivi “de minimis” (sotto forma di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto) per 107 milioni di euro di dotazione complessiva, con riferimento a tre diversi ambiti di intervento:
– creazione di nuove imprese nell’industria culturale;
– sviluppo delle imprese dell’industria culturale, turistica e manifatturiera;
– sostegno ai soggetti del terzo settore che operano nell’industria culturale.
Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e investimenti “tecnologici” (c.d. “Nuova Sabatini-ter”) – Chiusura dello sportello dal 3.9.2016
Da tale data, pertanto, le domande presentate dalle imprese sono considerate irricevibili.
Il decreto prevede, inoltre, che qualora entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura, nel rispetto dell’ordine di presentazione delle stesse all’interno della medesima trasmissione mensile.
Le eventuali richieste di prenotazione non soddisfatte con dette risorse acquisiscono priorità di prenotazione in caso di riapertura dello sportello.
Cessione gratuita di derrate alimentari e prodotti farmaceutici ad ONLUS e altri soggetti – Irrilevanza fiscale – Prova dell’avvenuta cessione – Novità della L. 166/2016
La L. 19.8.2016 n. 166 ha modificato la disciplina fiscale in materia di cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale, ampliando la platea dei destinatari e l’ambito oggettivo dell’agevolazione.
Ai fini delle imposte dirette, a norma dell’art. 13 co. 2 del DLgs. 460/97 modificato, dette cessioni non configurano cessioni di beni “destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa”. Inoltre, a norma della L. 133/99, i prodotti alimentari ceduti gratuitamente non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione si considerano “distrutti” ai fini dell’IVA.
Con la L. 166/2016 viene ampliato l’elenco dei destinatari beneficiari di tali cessioni gratuite, essendo ora ricompresi tutti gli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche. La disciplina riguarda, quindi, non più solo i prodotti alimentari e farmaceutici, bensì anche altri prodotti che saranno individuati con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dal punto di vista degli adempimenti, sarà necessario fornire prova dell’avvenuta cessione per via telematica all’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, fatta eccezione per i beni di valore non superiore a 15.000 euro e per i beni facilmente deperibili. Il beneficiario dei prodotti, invece, dovrà rendere una dichiarazione trimestrale dei beni ricevuti, attestando l’utilizzo dei beni per finalità istituzionali.
Cessione dell’intero capitale sociale di una società – Assimilazione alla cessione d’azienda – Applicazione dell’imposta in misura pari al 3% (C.T. Reg. Toscana 7.7.2016 n. 1252/13/16)
La C.T. Reg. Toscana, nella sentenza 1252/2016, ha affermato che la cessione dell’intero capitale sociale di una società va equiparato alla cessione di azienda e, pertanto, sconta l’imposta di registro nella misura del 3% (a norma dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Si ricorda, che, invece, la cessione di quote societarie sconta, a norma dell’art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’imposta di registro fissa nella misura di 200,00 euro.
Secondo la Corte, tuttavia, l’operazione di cessione dell’intero capitale sociale, realizzando i medesimi effetti della cessione di azienda, andrebbe tassata (facendo applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86) come questo ultimo atto e, pertanto, si applicherebbe l’imposta di registro del 3% (in assenza di immobili ed in assenza dell’indicazione dei singoli valori aziendali).
In senso opposto si era espresso, invece, il consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 170-2012/T, ove aveva rilevato come gli effetti delle due operazioni (cessione di azienda e cessione totalitaria di quote) siano ben diversi e non possano essere equiparati.
Operazioni con Paesi black list – Rinvio del termine per l’invio del modello polivalente al 20.9.2016 (provv. Agenzia Entrate 25.3.2016 n. 45144)
Scade il 20.9.2016 il termine per la comunicazione delle operazioni IVA con controparti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata relative al 2015, da effettuare utilizzando il quadro BL del modello di comunicazione polivalente.
Il suddetto termine deriva dalla proroga, rispetto ai termini ordinari del 10.4.2016 o del 20.4.2016, operata dal Provv. Agenzia Entrate 25.3.2016 n. 45144, e riguarda sia i contribuenti con liquidazione IVA mensile che i contribuenti trimestrali.
Pur non essendovi chiarimenti specifici sul tema, si deve ritenere che nessuna comunicazione debba essere inviata dalle imprese e dai professionisti che, pur in considerazione delle difficoltà tecniche incontrate, abbiano già provveduto ad inviare i dati entro le suddette scadenze del 10.4.2016 o del 20.4.2016.