Il Ddl. di bilancio 2017 dispone che, dall’anno 2017, l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né titolari di pensione, è stabilita al 25%.
Tale norma:
– si pone in linea con i provvedimenti che, negli scorsi anni, sono intervenuti sulla contribuzione dovuta dai c.d. professionisti “senza Cassa”, iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati, al fine di ridurne l’entità rispetto a quella programmata, determinando per 4 anni (dal 2013 al 2016) il mantenimento dell’aliquota contributiva previdenziale nella misura del 27%;
– va oltre gli stessi, essendo diretta a ridurre la suddetta aliquota al 25% (cui va sommato il contributo aggiuntivo assistenziale, attualmente pari allo 0,72%), una volta per tutte, in via strutturale, dal 2017.
Con riguardo, invece, agli altri iscritti alla Gestione, l’aliquota contributiva previdenziale applicabile:
– ai soggetti (titolari o meno di partita IVA) provvisti anche di altra tutela pensionistica obbligatoria o pensionati, ha raggiunto dal 2016 la misura a regime del 24% (senza assoggettamento ad alcun contributo assistenziale);
– ai lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, senza partita IVA), aumenterà nuovamente dal 31% al 32% (cui andrà aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale).
Premio alla nascita e buoni per gli asili nido – Novità del Ddl di bilancio 2017
A decorrere dall’1.1.2017, il Ddl di bilancio 2017 prevede che venga riconosciuto un “premio alla nascita” di 800,00 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, sarà corrisposto in un’unica soluzione, indipendentemente dal reddito del richiedente. A partire dal prossimo anno, quindi, al compimento del settimo mese di gravidanza, le future mamme potranno presentare all’INPS un’apposita domanda per richiedere il nuovo premio.
Un’altra misura contenuta nel Ddl. volta a sostenere le famiglie con figli nati a partire dall’1.1.2016, riguarda l’attribuzione, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000,00 euro su base annua e parametrato a undici mensilità, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il c.d. “buono asili nido” sarà corrisposto al genitore che ne fa richiesta all’INPS, previa presentazione della documentazione che dimostri l’iscrizione ai nidi pubblici o privati. Il buono per gli asili nido non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266 per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
Mancata notifica preventiva della comunicazione di irregolarità – Nullità della cartella (C.T. Reg. Liguria 711/2/2016)
Secondo la C.T. Reg. Liguria 711/2/2016, qualora a seguito del controllo automatizzato emerga una discrasìa con i dati dichiarati, la cartella di pagamento è nulla se al contribuente non è stata preventivamente notificata una comunicazione di irregolarità (avviso bonario).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento traeva origine dal disconoscimento di un credito IVA maturato nell’anno 2007 e riportato nella dichiarazione per l’anno 2008, in quanto la dichiarazione IVA per l’anno 2007 è stata presentata “in bianco” a causa di un errore nel sistema informatico.
I giudici della commissione richiamano il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, le sentenze nn. 8154/2015 e 3153/2015) secondo cui l’emissione della cartella di pagamento a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione non è sempre condizionata alla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo. Infatti, ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L. 212/2000, l’obbligo di comunicazione vige soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; in altri termini, la legge prevede l’emissione di un’apposita comunicazione di irregolarità soltanto nel caso di un risultato diverso rispetto a quello dichiarato.
Per la C.T. Reg., nel caso in esame, si era in presenza di un “errore sostanziale”, posto che il contribuente aveva lasciato in bianco la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2007 e risultava impossibile riscostruire il credito IVA riportato nella dichiarazione per l’anno 2008; sussisteva, pertanto, l’obbligo per l’ufficio di notificare al contribuente una comunicazione di irregolarità prima di procedere con l’iscrizione a ruolo.
In mancanza di tale formalità, la cartella di pagamento è stata dichiarata insanabilmente nulla.
IVA erroneamente addebitata su operazioni non imponibili – Esclusione del diritto alla detrazione (C.T. Reg. Lombardia 5029/27/2016)
Con la sentenza n. 5029/27/16 del 3.10.2016, la C.T. Reg. Lombardia ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il cedente o prestatore abbia emesso fattura applicando erroneamente l’IVA per un’operazione soggetta al regime di non imponibilità, il destinatario della stessa non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. Nel caso di specie, si trattava di prestazioni di intermediazione relative a operazioni di esportazione di beni.
Viene ribadito, in tal modo, il principio espresso dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 13.12.89, relativa alla causa C-342/87, secondo cui l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA non si estende all’imposta dovuta dal cedente o prestatore ai sensi dell’art. 21 co. 7 del DPR 633/72, ossia per il solo fatto di essere indicata in fattura. Pertanto, al destinatario della fattura con IVA erroneamente addebitata è consentito recuperare l’imposta assolta non esercitando la detrazione della stessa, bensì chiedendo al fornitore la restituzione dell’indebito; il soggetto che ha emesso la fattura, invece, potrà richiedere il rimborso dell’IVA all’Erario.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità del Ddl di bilancio 2017
Il Ddl di bilancio 2017 riapre le agevolazioni contenute nell’art. 1 co. 115-121 della L. 208/2015 per le seguenti operazioni:
– assegnazione e cessione di beni ai soci;
– trasformazione in società semplice;
– estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale.
Gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione beneficiano delle agevolazioni se perfezionati dopo il 30.9.2016 e sino al 30.9.2017. Per l’imprenditore individuale, invece, l’opzione deve essere esercitata dall’1.1.2017 al 31.5.2017.
Non sono previste modifiche nell’entità delle agevolazioni, le quali consistono:
– nell’assoggettamento delle plusvalenze ad un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, se la società è risultata di comodo negli ultimi due periodi d’imposta su tre);
– nell’assoggettamento delle riserve in sospensione d’imposta annullate ad un’imposta sostitutiva del 13%;
– nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro, se proporzionale;
– nella previsione per cui le imposte ipotecaria e catastale sono sempre dovute in misura fissa.
Blocco delle aliquote dei tributi locali – Novità del Ddl di bilancio 2017
Tra le novità contenute nel Ddl di bilancio 2017 si segnalano:
– l’estensione del blocco delle aliquote a tutto il 2017, con l’eccezione della TARI;
– la possibilità di confermare la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille con espressa delibera del consiglio comunale.
Il blocco delle aliquote dei tributi locali riguarderebbe le sole entrate di natura tributaria, tra cui l’IMU, la TASI, l’imposta sulla pubblicità ed il canone alternativo e la TOSAP. La disposizione non si applicherebbe, invece, al COSAP ed alla TARI. Il “fermo”, inoltre, comporterebbe il divieto di istituire nuovi tributi (ad esempio, l’imposta di soggiorno) e di revocare le agevolazioni già deliberate. Pertanto, rimangono valide anche le assimilazioni all’abitazione principale già adottate nel 2014 (anziani e disabili residenti in istituti di ricovero).
Nei Comuni che nel 2014 avevano deliberato la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale resta la possibilità di applicazione della stessa anche per l’anno 2017, a condizione che vi sia una delibera ad hoc del consiglio comunale.
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Novità del Ddl di bilancio 2017
Il Ddl di bilancio 2017 interviene sul credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.
Tra le principali, si segnalano le seguenti modifiche:
– il credito d’imposta sarà pari al 50% con riferimento a tutte le spese, senza quindi più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi;
– il credito d’imposta sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo dei precedenti 5 milioni);
– l’agevolazione viene prorogata fino al periodo d’imposta in corso 31.12.2020 (in luogo del precedente 2019);
– il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al DM 4.9.96.
Nuova Sabatini – Ulteriore prenotazione delle risorse e novità del Ddl di bilancio 2017
Con il DM 28.10.2016, il Ministero dello Sviluppo economico definisce l’attribuzione delle ulteriori risorse disponibili relative alla “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL n. 69/2013.
In particolare, tale decreto concerne la prenotazione delle risorse relative a contributi per ulteriori 4.640.803,51 euro, per un importo complessivamente prenotato per il mese di settembre 2016 pari a 28.089.628,32 di euro sulla base dell’elenco di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto e che, articolato per banca/intermediario finanziario, riporta le prenotazioni accolte. L’elenco contiene, altresì, l’importo delle risorse prenotate per ciascun soggetto finanziatore in base all’ordine cronologico di presentazione della relativa richiesta.
Con riferimento alla “Nuova Sabatini”, va inoltre rilevato che il Ddl di bilancio 2017 prevede la proroga dell’agevolazione fino al 31.12.2018, con l’introduzione di un contributo potenziato per gli investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo ascrivibili al c.d. “manufacturing 4.0″.
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività e incentivi al welfare aziendale – Novità del Ddl di bilancio 2017
Nel confermare il regime di tassazione agevolato (imposta sostitutiva del 10%) delineato dall’art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015 con riguardo alle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base di contratti collettivi territoriali o aziendali, sotto forma di premi di risultato e partecipazione agli utili dell’impresa, il Ddl di bilancio 2017 prevede l’innalzamento:
– da 2.000,00 a 3.000,00 euro (e da 2.500,00 a 4.000,00 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro) dell’importo massimo agevolabile;
– da 50.000,00 a 80.000,00 euro, della soglia massima di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente, da non superare ai fini dell’accesso alla detassazione nell’anno di riferimento, con conseguente ampliamento dei potenziali beneficiari della stessa.
Viene, altresì, modificata la disciplina dell’opzione per il c.d. “welfare aziendale” introdotta dalla medesima L. 208/2015 e consistente nella possibilità per il dipendente, in presenza di una disposizione abilitante della contrattazione collettiva di secondo livello, di sostituire l’erogazione delle predette somme – potenzialmente assoggettabili, stante la sussistenza di tutti i presupposti, ad imposta sostitutiva – con la fruizione delle somme e dei valori di cui all’art. 51 co. 2 ss. del TUIR, esclusi, entro i limiti indicati, da qualsiasi forma di tassazione.
In particolare, il Ddl in esame prevede nuove ipotesi esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e amplia le possibilità di sostituzione con i premi di risultato e di conseguente esenzione.
Imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito – Criterio di cassa – Novità del Ddl di bilancio 2017
Sulla base della bozza del Ddl di bilancio, a decorrere dal 2017, verrebbe introdotto il principio di cassa per la determinazione del reddito delle imprese che applicano il regime contabile semplificato (c.d. “minori”), in luogo del principio di competenza. La riforma dovrebbe essere attuata mediante:
– la completa sostituzione dell’art. 18 del DPR 600/73, per adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l’intero impianto contabile;
– un’ampia modifica dell’art. 66 del TUIR.
Dal punto di vista contabile, il nuovo art. 18 prevede l’istituzione di distinti registri nei quali annotare in maniera cronologica – con riferimento alla data di incasso o di pagamento – i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio; i diversi componenti positivi e negativi di reddito, invece, vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Detti registri cronologici possono essere sostituiti dagli ordinari registri IVA, a condizione che negli stessi siano separatamente indicate le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta, nonchè l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Esercitando un’opzione di durata triennale, il contribuente avrebbe anche la possibilità di derogare parzialmente al regime di cassa, in sostanza, facendo coincidere la data di registrazione dei documenti ai fini IVA con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
È rimasta, invece, immutata rispetto all’attuale sistema la possibilità di optare per il regime contabile ordinario con efficacia almeno triennale.