Per “Ape” (o anticipo pensionistico) si intende un canale di uscita dal mercato del lavoro auto-finanziata o di “finanziamento integrativo” (per i lavoratori che intendano rimanere attivi, ad esempio con un impegno part-time, come sembrerebbe possibile alla luce del disegno di legge di bilancio), cui sarà possibile ricorrere, in via sperimentale, dal prossimo mese di maggio fino alla fine del 2018 (quando il Governo deciderà se rendere, o meno, strutturale la misura).
Sono previste diverse tipologie:
– l’Ape volontaria, per i lavoratori iscritti all’AGO, alle forme esclusive o sostitutive della medesima ovvero alla Gestione separata, con almeno 63 anni di età e 20 di contributi;
– l’Ape aziendale (o d’impresa), basata su un accordo sindacale e comportante il pagamento di contributi aggiuntivi a carico del datore di lavoro o degli enti bilaterali o dei fondi di solidarietà categoriali, per i lavoratori aventi i medesimi requisiti richiesti per l’Ape volontaria;
– l’Ape social, per i lavoratori iscritti all’AGO, alle forme esclusive o sostitutive della medesima ovvero alla Gestione separata, con almeno 63 anni di età e 30 di contributi, se rientranti nelle categorie delineate nel Ddl di bilancio (disoccupati privi di sussidi da almeno 3 mesi, persone che assistano familiari con handicap, lavoratori con riduzione della capacità lavorativa almeno del 74%), oppure 36 anni di contributi, se impiegati da almeno 6 anni in attività pericolose (anch’esse delineate nel Ddl).
Nell’attesa della definizione di ulteriori aspetti tramite DPCM, si prevede che, a livello procedurale, per le prime due tipologie, sarà necessario richiedere all’INPS, prima, la certificazione del diritto all’Ape e, successivamente, l’attivazione dell’anticipo, con contemporanea domanda per la pensione vera e propria.
Rettifica del valore degli immobili – Valori OMI – Imposta di registro (Cass. 26.10.2016 n. 21569)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21569 del 26.10.2016, ha statuito che, in riferimento alle rettifiche ai fini dell’imposta di registro, le quotazioni Omi sono mere presunzioni che, di per sé, non possono fondare la pretesa impositiva.
In particolare, secondo i giudici di legittimità:
– l’onere probatorio, in tema di imposte derivanti dalla compravendita di immobile, incombe sull’ufficio, il quale deve accertare il valore venale in comune commercio cui applicare la conseguente tassazione;
– la base imponibile deve considerare la natura, la consistenza e l’ubicazione dei beni, oltre che le caratteristiche delle aree, anche in relazione allo strumento urbanistico e allo stato delle opere di urbanizzazione, attraverso l’esame di immobili similari trasferiti non oltre il triennio precedente;
– i valori Omi sono stime presuntive e indiziarie inidonee da sole a rettificare il prezzo indicato in atto, occorrendo ai fini dell’accertamento, che siano integrate da altri elementi probatori a dimostrazione della loro attendibilità.
Comunicazione trimestrale dei dati IVA
L’art. 4 del DL 193/2016 introduce, a decorrere dall’anno d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare, per ciascun trimestre:
– i dati delle fatture emesse e delle fatture di acquisto registrate;
– i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
La comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni (mensili e trimestrali) deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre. L’adempimento riguarda anche i dati relativi all’ultimo trimestre dell’anno, da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo.
Sono esonerati dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA (es. associazioni ex L. 398/91), fermo restano l’obbligo di comunicare le fatture emesse e ricevute.
A livello sanzionatorio:
– per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture, si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura, con un massimo di 25.000 euro (senza cumulo giuridico);
– per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si applica una sanzione compresa tra 5.000 e 50.000 euro.
Novità del DL 22.10.2016 n. 193 – Modello INTRA 12 per acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati UE – Soppressione
Il DL 193/2016, a fronte dell’introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, ha previsto la soppressione di alcuni adempimenti. A decorrere dall’1.1.2017, infatti, vengono meno:
– l’obbligo di presentazione dello “spesometro”, che verrà trasmesso per l’ultima volta nel mese di aprile 2017, con riferimento al periodo d’imposta 2016;
– la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dai soggetti che svolgono attività di locazione o noleggio;
– l’obbligo di invio del modello INTRASTAT riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti da controparti comunitarie.
Quest’ultimo obbligo dovrebbe essere soppresso anche per i soggetti che non sono tenuti a presentare le nuove comunicazioni trimestrali, ma che sono obbligati, invece, alla presentazione degli elenchi INTRASTAT per le operazioni intracomunitarie effettuate. Si tratta, ad esempio, degli enti non commerciali, degli agricoltori esonerati ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 e dei soggetti che operano nel regime fiscale c.d. “forfetario”.
Si ricorda, infine, che è prevista l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”. Tuttavia, tale adempimento è soppresso soltanto a partire dal periodo d’imposta 2017, non già con riferimento alle operazioni effettuate nel 2016, per le quali occorre ancora valutare la necessità di presentare la comunicazione.
Canone RAI – Impossibilità di effettuare l’addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche – Versamento tramite F24 (comunicato stampa Agenzia Entrate 26.10.2016 n. 206)
Scade il 31.10.2016 il termine per versare, mediante il modello F24, il canone RAI 2016 (per l’importo complessivo annuale di 100,00 euro) che non sia stato addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
L’art. 3 co. 7 del DM 94/2016 dispone infatti che, in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un contratto delle tipologie addebitabili oppure per gli utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento sia effettuato mediante F24.
Pertanto, sono, in primo luogo, tenuti al versamento entro fine mese i contribuenti che detengono un apparecchio televisivo e che non hanno ricevuto l’addebito nelle fatture elettriche in quanto nessun componente della famiglia anagrafica è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale. È il caso, spiega l’Agenzia delle Entrate a mezzo del comunicato 26.10.2016 n. 206, del soggetto locatario di un appartamento la cui utenza elettrica sia intestata al proprietario dell’immobile.
Inoltre, sono tenuti al pagamento del canone TV mediante modello F24 i cittadini per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete elettrica nazionale, quali, ad esempio, Ustica, Tremiti, Levanzo e Favignana.
Devono altresì versare il canone tutti coloro che, sebbene siano intestatari di utenza elettrica, non hanno ancora ricevuto l’addebito in bolletta; si tratta, ad esempio, spiega il comunicato, delle nuove attivazioni e delle volture ancora in corso. Occorre altresì utilizzare il modello F24, versando la differenza, quando il canone è stato addebitato nelle bollette elettriche ma l’importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto per l’anno di riferimento.
I codici tributo da inserire nel modello (ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53) sono “TVRI” (per rinnovo abbonamento) o “TVNA” (per nuovo abbonamento).
Proroga per il 2017 e introduzione dell’iper-ammortamento – Novità del Ddl bilancio 2017
Il Ddl bilancio 2017 prevede che la disciplina dei super-ammortamenti di cui all’art. 1 co. 91 della L. 208/2015 si applichi anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017.
L’agevolazione, secondo la nuova disposizione, sarebbe applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:
– il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
– sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
A differenza dell’attuale versione dell’agevolazione, sarebbero tuttavia esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) del TUIR.
Viene, inoltre, prevista l’introduzione dei c.d. “iper-ammortamenti” al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0″. In particolare, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A al Ddl.
I soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento possono, inoltre, beneficiare di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B al Ddl.
Detrazione IRPEF per il recupero edilizio e detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Novità del Ddl di bilancio 2017
Nel Ddl di bilancio 2017 è prevista:
– la proroga della detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi di recupero edilizio per le spese sostenute fino al 31.12.2017;
– la proroga della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica per le spese sostenute fino al 31.12.2017. La detrazione del 65% spetterà anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (per le parti comuni condominiali le detrazioni aumentano se i lavori hanno determinato un rilevante risparmio energetico) e per gli interventi consistenti nell’acquisto e nella posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale con impianti di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, per le spese sostenute fino al 31.12.2017;
– il potenziamento della detrazione al 70% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis del TUIR che determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore e all’80% se il passaggio è a due classi di rischio inferiori. Il bonus sale ulteriormente al 75% e all’85% nel caso di lavori condominiali;
– la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici con l’aliquota del 50%, nel limite di spesa di 10.000,00 euro, per le spese sostenute nel 2017 e se i lavori di recupero edilizio sono iniziati dall’1.1.2016.
Tardive dichiarazioni – Lettere dell’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa Agenzia Entrate 26.10.2016 n. 205)
Con il comunicato stampa 26.10.2016 n. 205, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’invio di avvisi a circa 156.000 contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo.
In particolare, si tratta di contribuenti per i quali, nel periodo d’imposta 2015:
-risultano diversi redditi da lavoro dipendente o da pensione, ma i sostituti d’imposta non hanno effettuato nessun conguaglio;
– la dichiarazione dei redditi non risulta presentata (730 o UNICO PF 2016).
Pertanto, se dalla verifica della propria posizione emerge l’obbligo di presentazione, i contribuenti possono inviare il modello UNICO PF entro il 29.12.2016 (ossia entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30.9.2016) beneficiando anche della riduzione delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso (ex art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472).
Definizione agevolata delle cartelle Equitalia
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che con l’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 ,pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre, viene data la possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2015, affidati agli Agenti della riscossione tra cui Equitalia, di definire gli importi debitori in via agevolata.
Fuoriuscita dal 2017 – Possibilità di accesso al regime forfetario
I soggetti che fuoriescono dal 2017 dal regime di vantaggio possono transitare al regime forfetario, avendone le condizioni, oppure al regime ordinario.
In caso di passaggio al forfetario, non è pacifico se possa continuare ad essere applicata l’aliquota agevolata del 5%, seppur per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività, oppure trovi comunque applicazione l’aliquota ordinaria del 15%. A quanto consta, non esiste una disposizione normativa o un chiarimento ufficiale che generalizzino l’applicabilità dell’imposta sostitutiva al 5% in tutti i casi di transito dal regime di vantaggio a quello forfetario. L’applicabilità dell’aliquota al 5% è stata riconosciuta ad hoc:
– dall’art. 1 co. 87 della L. 190/2014 per il passaggio avvenuto nel periodo 2014-2015, per regolarizzare il transito dai previgenti regimi al neo introdotto regime forfetario;
– dalla circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 (§ 6.2) limitatamente al passaggio avvenuto nel periodo 2015-2016, in ragione delle modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015.
Premesso che su tale aspetto sarebbe necessario un chiarimento ufficiale, l’applicabilità dell’aliquota agevolata fino al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività potrebbe sostenersi in forza dell’identità dei requisiti posti a base dell’accesso al regime di vantaggio e dell’utilizzo della tassazione ridotta nel regime forfetario.
L’applicabilità dell’aliquota agevolata va comunque esclusa in caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio per decorso dei termini di durata in quanto sarebbe comunque esaurito il quinquennio dall’inizio dell’attività. Ove applicabile il regime forfetario, la tassazione sostitutiva applicabile sarebbe al 15%.