Il DL 193/2016 ha introdotto due nuovi adempimenti trimestrali cui saranno obbligati i soggetti passivi IVA a partire dall’1.1.2017:
– la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute;
– la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Entrambi gli adempimenti si inscrivono nella strategia di riduzione del VAT gap perseguita dall’Amministrazione finanziaria, poiché in Italia, secondo lo studio della Commissione europea del 2016 (confermato anche dal Rapporto del MEF allegato alla Nota di aggiornamento al DEF 2016) il divario fra gettito IVA atteso e gettito effettivo è stato stimato nella misura di circa 40 milioni di euro annui tra il 2010 e il 2014.
L’introduzione dello split payment nel 2015 ha già consentito una riduzione del VAT gap nella misura di 2 miliardi di euro; le disposizioni del DL 193/2016 dovrebbero ora condurre a un’ulteriore riduzione organica del divario a partire dal 2017, favorendo la compliance fiscale e l’incremento delle somme riscosse grazie a una maggiore frequenza nei controlli.
Tuttavia, si osserva che dette misure mal si conciliano con l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti fiscali. Esse, infatti, si tradurranno in nuovi costi amministrativi e in un aumento delle scadenza fiscali per i soggetti passivi d’imposta.
Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni e le prestazioni effettuate attraverso distributori automatici – Novità del DL 193/2016
L’art. 4 co. 6 lett. a) del DL 193/2016 prevede:
– il rinvio all’1.4.2017 dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi disposto dall’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 per le operazioni realizzate dai gestori di distributori automatici (la decorrenza di tale obbligo è attualmente fissata all’1.1.2017);
– la possibilità, per il direttore dell’Agenzia delle Entrate, mediante apposito provvedimento, di prevedere termini ulteriormente differiti (rispetto all’1.4.2017) per il suddetto obbligo, in ragione delle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici;
– l’estensione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi anche alle prestazioni di servizi, effettuate mediante distributori automatici, oltre che alle cessioni di beni.
Da ultimo, l’art. 4 co. 6 lett. b) del DL 193/2016 consente che l’opzione esercitata, entro il 31.12.2016, dalle imprese del settore della grande distribuzione, per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, resti valida fino al 31.12.2017.
Ddl di bilancio 2017 in corso di presentazione alla Camera – Anticipazioni
Secondo alcune indiscrezioni, nel Ddl di bilancio 2017, che a giorni dovrebbe essere trasmesso alla Camera, sono contenuti:
– la proroga della detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi di recupero edilizio;
– il potenziamento della detrazione al 70% per gli interventi di riqualificazione che determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore e all’80% se il passaggio è a due classi di rischio inferiori. Il bonus salirebbe ulteriormente al 75% e all’85% nel caso di lavori condominiali;
– la proroga della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica (per gli interventi condominiali l’agevolazione sarebbe prevista fino al 2021);
– la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici con l’aliquota del 50% e limite di spesa di 10.00,00 euro;
– l’aumento degli sgravi per i premi di produttività: a godere di una tassazione agevolata al 10% sarebbero gli importi fino a 3.000,00 euro, soglia che salirebbe a 4.000,00 euro nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Il tetto di reddito passerebbe a 80.000,00 euro lordi l’anno;
– l’introduzione dell’iperammortamento al 250% per l’acquisto di beni per la trasformazione tecnologica e digitale.
Sanatoria delle cartelle Equitalia – Definizione ex DL 22.10.2016 n. 193 – Comuni e concessionari locali
La definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi ex DL 193/2016 si riferisce ai “ruoli” affidati agli “agenti della riscossione”.
Ciò consente di affermare che sussistono dubbi sulla possibilità della sanatoria per le riscossioni, eseguite mediante ingiunzione fiscale e non, gestite direttamente dagli enti impositori (esempio i Comuni) e, in special modo, dai concessionari locali iscritti all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97.
Infatti, da varie norme (si veda in particolare l’art. 3 co. 28 del DL 203/2005) si evince la volontà del Legislatore di distinguere i menzionati concessionari dagli agenti, che in sostanza sarebbero le società del gruppo Equitalia.
Ove questa ricostruzione venisse confermata, saremmo in presenza di una irrazionale disparità di trattamento, difficilmente giustificabile sul piano costituzionale.
Condono delle cartelle Equitalia anche per i debiti verso le casse di previdenza dei professionisti
L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 disciplina la definizione delle somme iscritte a ruolo, che presuppone la domanda di parte con impegno a rinunciare all’eventuale ricorso entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Ogni ruolo è soggetto a definizione, inclusi quelli delle Casse previdenziali private, come quella per i dottori commercialisti, gli avvocati e così via. I requisiti sono infatti due: “ruoli” inclusi nel periodo indicato affidati agli “agenti della riscossione”.
Gli importi dovranno essere pagati in massimo 4 rate, e l’ultima rata potrà avere come scadenza, al più tardi, il 15.3.2018.
Il contribuente deve versare per intero i tributi e i contributi, gli aggi di riscossione e gli interessi diversi da quelli di mora.
Vengono, invece, stralciati gli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73) e le sanzioni amministrative, incluse quelle connesse ai contributi previdenziali.
Le esclusioni dalla sanatoria sono tassativamente indicate, e riguardano, ad esempio, l’IVA all’importazione, i dazi, i recuperi della Corte dei Conti e le sanzioni pecuniarie di natura penale.
Definizione ex DL 22.10.2016 n. 193 – Disciplina generale – C.D. Rottamazione delle cartelle
L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 disciplina la definizione delle somme iscritte a ruolo, che presuppone la domanda di parte con impegno a rinunciare all’eventuale ricorso entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Gli importi dovranno essere pagati in massimo 4 rate, e l’ultima rata potrà avere come scadenza, al più tardi, il 15.3.2018.
Il contribuente deve versare per intero i tributi e i contributi, gli aggi di riscossione e gli interessi diversi da quelli di mora.
Vengono, invece, stralciati gli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73) e le sanzioni amministrative, incluse quelle connesse ai contributi previdenziali.
Le esclusioni dalla sanatoria sono tassativamente indicate, e riguardano, ad esempio, l’IVA all’importazione, i dazi, i recuperi della Corte dei Conti e le sanzioni pecuniarie di natura penale.
Contribuente dichiarato fallito – Istanza di adesione – Effetti (C.T. Reg. Venezia 30.5.2016 n. 707/24/16)
C.T. Reg. Venezia 30.5.2016 n. 707/24/16 ha sancito che il contribuente fallito non può presentare domanda di accertamento con adesione, per cui la medesima, se comunque trasmessa, non ha l’effetto di sospendere il ricorso per un termine di 90 giorni.
Considerato che la definizione mediante adesione si perfeziona con il pagamento delle somme o della prima rata ex art. 9 del DLgs. 218/97, l’inefficacia della domanda di adesione deriva dal fatto che “il fallito non può, in costanza di fallimento, effettuare dei pagamenti, avendo perso la disponibilità dei propri beni e non essendo tornato in bonis”.
Invece, secondo consolidata giurisprudenza, il contribuente fallito è legittimato ad impugnare gli atti impositivi a lui notificati se c’è inerzia del curatore.
Eredità giacente – Cause di cessazione – Accettazione tacita dell’eredità – Presentazione della dichiarazione di successione e voltura catastale – Effetti
Nel caso in cui i chiamati non abbiano accettato l’eredità e non siano nel possesso dei beni ereditari, se viene nominato un curatore a norma dell’art. 528 c.c., si configura la c.d. “eredità giacente” che viene meno nel momento in cui uno dei chiamati accetti, anche tacitamente, l’eredità (art. 532 c.c.).
Per questo è importante comprendere quali comportamenti possano configurare accettazione tacita dell’eredità. Limitandosi ad esaminare alcuni adempimenti fiscali, si può notare come la giurisprudenza abbia:
– escluso che la presentazione della dichiarazione di successione (cui è tenuto, peraltro, anche il curatore ex art. 28 del DLgs. 346/90), possa integrare atto di accettazione tacita dell’eredità, avendo meri effetti fiscali;
– affermato che, invece, la voltura catastale, avendo anche effetti civilistici, possa configurare accettazione tacita.
Secondo la dottrina tuttavia, in caso di eredità giacente, l’obbligo di voltura sorge entro 30 giorni dall’accettazione dell’eredità e non dalla presentazione della dichiarazione di successione (secondo le regole ordinarie), atteso che il termine di 30 giorni ha come dies a quo quello in cui la “mutazione” si è verificata.
Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia – Modalità di assolvimento dell’imposta – Novità del DL 22.10.2016 n. 193
L’art. 4 co. 7 del DL 22.10.2016 n. 193 modifica la disciplina dei depositi IVA, a decorrere dall’1.4.2017, con riferimento alle modalità di estrazione dei beni da parte di soggetti passivi d’imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale.
Per i beni di provenienza extra Ue viene, infatti, individuato nel gestore del deposito il soggetto tenuto al versamento dell’IVA, in nome e per conto di colui che ha operato l’estrazione dei beni.
Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, senza possibilità di compensazione “orizzontale”.
Il soggetto che estrae i beni, invece, emette autofattura e la annota nel registro degli acquisti unitamente alla ricevuta di versamento dell’imposta.
In conseguenza della nuova disciplina, decorrente dall’1.4.2017, i soggetti passivi che estraggono beni dal deposito IVA non saranno più tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, né a soddisfare il requisito di “effettiva operatività”.
Da ultimo, viene previsto che i soggetti esportatori abituali potranno effettuare l’estrazione dal deposito IVA, senza pagamento dell’imposta, trasmettendo la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Riapertura della voluntary disclosure – Novità del DL 22.10.2016 n. 193
Sarà possibile aderire alla voluntary disclosure-bis introdotta dal DL 193/2016 entro il prossimo 31.7.2017 ed integrare le dichiarazioni presentate entro il 30.9.2017.
Rispetto alla versione della voluntary disclosure in vigore nel 2015, i contribuenti potranno effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione. Infatti, gli autori delle violazioni potranno provvedere al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza entro il 30.9.2017 senza avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
Laddove si optasse per il versamento rateale, esso andrebbe fatto in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30.9.2017.
In deroga allo Statuto dei Diritti del Contribuente, i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente previsti scadenti a decorrere dall’1.1.2015 sono fissati al 31.12.2018 per le sole attività oggetto della voluntary disclosure-bis, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi, e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.
Sembra poi che sia stato esteso al 30.6.2017 il periodo di accertamento per le istanze presentate per la prima volta secondo l’impianto della voluntary disclosure che scadeva lo scorso 30 novembre.
Un’importante novità è rappresentata dalla possibilità di beneficiare dell’esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività oggetto di collaborazione volontaria. Tale esonero concerne il 2016 e la frazione del periodo di imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.