Dichiarazioni integrative – Novità del DL 22.10.2016 n. 193

Il DL 22.10.2016 n. 193 ha riformato interamente l’art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98 (modifiche simili sono presenti nell’art. 8 del DPR 322/98, sull’IVA), prevedendo che:
– la dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto d’imposta può essere emendata entro i termini di decadenza dal potere di accertamento per correggere errori ed omissioni comprese le irregolarità che danno luogo a variazioni, a favore o a sfavore del contribuente, dell’imposta, dei crediti d’imposta o della base imponibile;
– se l’integrativa a favore del contribuente è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell’anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, per “eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
Dunque, sembra evidente, in primo luogo, che l’integrativa è ammessa anche quando non determina, in maniera netta, un’emenda a sfavore o a favore del contribuente (si pensi all’omissione del quadro relativo all’ACE, o al quadro RU), in secondo luogo, che non sussiste più alcun limite temporale per la compensazione del credito che deriva dall’integrativa.

Soppressione di Equitalia – Novità del DL 22.10.2016 n. 193

In base all’art. 1 del DL 22.10.2016 n. 193, dall’1.7.2017 è disposta la soppressione di Equitalia, e, di fatto, la sua sostituzione con un diverso ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate-riscossione”.
Sul versante della riscossione e del contenzioso, a parte il mutamento indicato, non dovrebbero esserci effetti per i contribuenti, in quanto:
– il nuovo ente pubblico economico subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a Equitalia, compresi quelli di natura processuale;
– la funzione di Agente della riscossione è svolta dall’ente “Agenzia delle Entrate-riscossione”;
– rimangono fermi tutti e poteri e le attribuzioni del DPR 602/73.
Si evidenzia che, per espressa disposizione normativa, rimane ferma la debenza del compenso di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.

Operazioni con Paesi black list – Comunicazione dei dati – Soppressione dell’obbligo – Novità del DL 22.10.2016 n. 193

L’art. 4 co. 4 lett. d) del DL 193/2016 ha abrogato le disposizioni contenute nell’art. 1 co. 1-3 del DL 40/2010, relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
È previsto che tale abrogazione decorra dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017. Continua, quindi, ad essere dovuta la comunicazione per il periodo d’imposta 2016; se non interverranno ulteriori modifiche, la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello di comunicazione polivalente entro le scadenze del 10.4.2017 o del 20.4.2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA del soggetto tenuto all’adempimento.

Comunicazione trimestrale dei dati IVA – Novità del DL 22.10.2016 n. 193

Nella data di ieri, 24.10.2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 193/2016, che prevede rilevanti novità in materia fiscale.
In particolare, esso modifica l’art. 21 del DL 78/2010, prevedendo, in luogo della presentazione dello “spesometro” su base annuale, la trasmissione telematica, su base trimestrale, dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate (nonché delle relative variazioni) da parte dei soggetti passivi IVA.
Pertanto, a decorrere dall’1.1.2017, i dati delle fatture dovranno essere comunicati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.
Inoltre, il decreto introduce il nuovo art. 21-bis del DL 78/2010, in base al quale, a partire dall’1.1.2017, i soggetti passivi saranno tenuti a comunicare, sempre su base trimestrale, ed entro le medesime scadenze, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.
Conseguentemente all’introduzione dei nuovi adempimenti verranno abrogati, con decorrenza dall’1.1.2017:
– l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute;
– l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing.
L’abrogazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black list è invece rimandata all’anno successivo (a partire dalle comunicazioni relative all’anno d’imposta 2017).
Infine, l’art. 4 del DL 193/2016 stabilisce che, a partire dall’anno d’imposta 2017, la dichiarazione annuale IVA potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo (resta invariato, dunque, il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2016, entro il mese di febbraio 2017).

Lavoro agile – Disciplina applicabile

Il lavoro agile o “smart working” – il cui disegno di legge è ora all’esame del Senato – costituisce una modalità di esecuzione della normale prestazione lavorativa senza imporre uno specifico luogo di lavoro, la cui ratio è quella di consentire, ai lavoratori, una miglior conciliazione tra vita e lavoro e, alle imprese, di ridurre strutture fisse e costi.
Oltre alle agevolazioni legate alla detassazione, infatti, lo smart working potrebbe consentire un risparmio sulle indennità legate a trasferte e missioni, istituti che presuppongo la presenza fisica presso la sede di lavoro e riferiti al temporaneo allontanamento da essa.
Pur senza l’approvazione del relativo disegno di legge, alcune aziende hanno già applicato questa forma di flessibilità attraverso le seguenti modalità:
-stipulando specifici accordi collettivi, anche aziendali;
-osservando gli accordi collettivi eventualmente già esistenti nel settore di appartenenza;
-stipulando appositi accordi individuali di destrutturazione temporanea o definitiva della prestazione.

Quadro RW – Omessa allegazione o infedeltà del modello – Regime sanzionatorio

Nel caso sia necessario sanare l’omessa trasmissione del quadro RW/2016, il ravvedimento perfezionato entro 90 giorni prevede l’applicazione della sanzione ridotta a 1/10 del minimo (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97). In sostanza, occorrerà presentare il quadro RW e versare 258,00/10 = 25,80 euro.
Si ricorda che in caso di sanzioni espresse in euro non bisogna effettuare alcun troncamento, ma occorre calcolare l’arrotondamento al centesimo di euro.
E’ diverso il caso in cui viene inoltrato tardivamente il quadro RW nell’ambito di una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata. Dovrebbe essere chiarito, infatti, se si applica la riduzione a 1/9 (prevista per l’integrazione) o a 1/10 (prevista per l’omissione).
Nel primo caso, il ravvedimento entro i 90 giorni sconterebbe la sanzione di 258,00 euro ridotta a 1/9, cioè pari a 258,00/9 = 28,67 euro. A quest’ultima si dovrebbe aggiungere l’eventuale mancato versamento di IVIE e IVAFE, al cui ravvedimento si applicano le regole previste per l’IRPEF.

Novità del Ddl di bilancio 2017

L’utilizzo dell’accertamento basato sugli studi di settore (di cui all’art. 10 co. 1 della L. 146/98) si è progressivamente ridotto da quando le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze depositate il 18.12.2009 n. 26635, 26636, 26637 e 26638, hanno definitivamente sancito che i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili costituiscono di per sé presunzioni semplici, insufficienti, da sole, a sostenere l’accertamento.
Tale fenomeno è stato accompagnato dal progressivo utilizzo di tali strumenti:
– a sostegno di pretese tributarie determinare con metodologie diverse (es. indagini finanziarie);
– come stimolo dell’adempimento spontaneo.
Il cambio di passo (da strumento repressivo ad incentivo della compliance) è dimostrato anche dalla riduzione dei soggetti che risultano congrui agli studi di settore e di coloro che decidono di adeguarsi in dichiarazione, nonchè dall’invio delle segnalazioni di anomalia dell’Agenzia delle Entrate che hanno avuto sia un effetto sulla correzione di precedenti comportamenti, sia sulle dichiarazioni dei redditi da presentare. Ed è proprio questa la linea che puntano a rafforzare gli indicatori di fedeltà fiscale che introdurrà la prossima legge di bilancio, con in più un sistema premiale che porterà vantaggi come rimborsi più veloci e l’eliminazione dei controlli per i contribuenti più virtuosi.

Provvedimento di sospensione dell’attività – Impugnazione – Giurisdizione (TAR Piemonte 24.9.2016 n. 1164)

Il TAR del Piemonte, nella sentenza 1164/2016, ha chiarito che il ricorso contro la sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’ispettore rientra nella giurisdizione del tribunale ordinario e non in quella del giudice amministrativo.
Nel caso di specie, era stato impugnato di fronte al TAR un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di personale “in nero”, emesso a norma dell’art. 14 del DLgs. 81/2008. Tuttavia, il tribunale Amministrativo ha rilevato il difetto di giurisdizione, affermando che il provvedimento di sospensione in questione incide direttamente sull’attività del ricorrente e, sia che si tratti di attività imprenditoriale sia in caso contrario, il provvedimento va ad incidere su un diritto costituzionalmente rilevante, non soggetto ad autorizzazioni, sicché non si configura in nessun caso un interesse legittimo (che sarebbe tutelabile davanti al giudice amministrativo).

ISEE – Novità del Ddl di stabilità 2017

Stando alle prime anticipazioni, una norma contenuta nel decreto fiscale varato insieme al disegno di legge di stabilità 2017 prevederebbe semplificazioni nella compilazione dell’ISEE.
Il progetto sarebbe quello di fornire il modello con una parte di dati già precompilati per singolo soggetto; la parte di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con i dati già definiti del beneficiario non coinvolgerebbe solo le componenti più variabili, come la numerosità del nucleo familiare, oppure la presenza o meno di un dossier titoli legato al conto corrente.
Gli enti coinvolti nell’operazione di pre-compilazione sarebbero l’INPS, unitamente all’Agenzia delle Entrate e ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia.

Lavoro accessorio – Obbligo di comunicazione ai fini della tracciabilità – Istruzioni operative (circ. INL 17.10.2016 n. 1)

Con la circ. 17.10.2016 n. 1, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune indicazioni operative circa le modalità di comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio (artt. 48 e ss. del DLgs. 81/2015).
In particolare, il DLgs. 185/2016 ha introdotto, a partire dall’8.10.2016, una maggiore tracciabilità dei voucher e una specifica disciplina sanzionatoria. Sul punto, in assenza di un apposito decreto del Min. Lavoro che ne individui in via definitiva le modalità applicative, l’INL:
– ha confermato l’obbligo del committente di dichiarare all’INPS l’inizio dell’attività;
– ha stabilito che la comunicazione di inizio della prestazione accessoria debba essere inviata tramite email alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e indicati in allegato alla circolare;
– con riferimento al nuovo impianto sanzionatorio introdotto dal DLgs. 185/2016, ha ribadito che in caso di violazione circa gli obblighi di comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla procedura di diffida (art. 13 del DLgs. 124/2004). Inoltre, qualora, oltre alla comunicazione, manchi anche la dichiarazione di inizio attività all’INPS, troverà applicazione la maxisanzione per il lavoro nero (art. 4 della L. 183/2010).