Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP – Esenzione dall’IMU – Condizioni

Dall’1.1.2016 non sono più soggetti all’IMU terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola.
I requisiti richiesti consistono:
– nella coltivazione del terreno con il lavoro proprio e della propria famiglia per i coltivatori diretti;
– nel possedere competenze tecniche, dedicare all’attività agricola (di cui all’art. 2135 c.c.) almeno la metà del proprio tempo lavorativo e ricavarne almeno la metà del proprio reddito di lavoro per gli imprenditori agricoli professionali.
In ogni caso, è necessaria l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 1 co. 5-bis del DLgs. 99/2004, in base alla quale l’imprenditore agricolo professionale deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.
Infine, è un elemento determinante per la fruizione dei benefici fiscali l’effettiva conduzione dei terreni agricoli che devono essere posseduti dal conduttore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Novità del Ddl di stabilità 2017 – Anticipazioni

La bozza del disegno di legge di stabilità 2017 prevede l’entrata in vigore a partire dall’1.1.2017:
– dell’opzione quinquennale per il regime di imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI);
– del criterio di cassa per la determinazione della base imponibile delle società di persone e delle imprese individuali in contabilità semplificata.
Con riferimento al primo punto, tale nuovo regime:
– si applica alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria e alle società di capitali a ristretta base proprietaria ex art. 116 del TUIR;
– comporta una tassazione “piatta” del reddito d’impresa, con aliquota proporzionale al 24%;
– prevede la determinazione del reddito d’impresa secondo le ordinarie regole del TUIR;
– permette di dedurre dal reddito d’impresa le somme percepite dall’imprenditore o dai soci a titolo di remunerazione (dette somme saranno, quindi, tassate nella dichiarazione dei redditi personale di questi ultimi soggetti secondo le ordinarie regole IRPEF).

Lavoro accessorio – Obbligo di comunicazione ai fini della tracciabilità – Istruzioni operative (circ. INL 17.10.2016 n. 1)

La nuova procedura di comunicazione preventiva, introdotta dal DLgs. 185/2016 in materia di lavoro accessorio, è stata puntualizzata con la circ. 17.10.2016 n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’Ente, che ha fornito una lettura rigida della norma, ha precisato che i committenti sono tenuti a dare doppia comunicazione circa l’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio:
– denunciando all’INPS l’inizio dell’attività;
– comunicando preventivamente l’inizio di quest’ultima alle sedi territorialmente competenti dell’INL.
L’impianto sanzionatorio, precisa la circ. 1/2016, non trova applicazione per le eventuali omissioni circa gli obblighi descritti, commesse tra l’8.10.2016 e il 17.10.2016, a causa della mancanza di indicazioni operative.

Rottamazione delle cartelle di pagamento – Estensione all’IVA – Novità del DL collegato al Ddl di stabilità 2017

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Padoan ha specificato, nel corso di un’intervista rilasciata in data 18.10.2016, che la sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi potrà riguardare l’IVA. Dovendo il contribuente corrispondere tutta l’imposta, visto che la definizione prevede lo stralcio di soli sanzioni, aggi e interessi, non emergono profili di incompatibilità con il mercato comunitario.
Di contro, è allo studio la possibilità di far rientrare anche le entrate locali, o meglio quelle gestite dai Comuni, come le sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari (circ. Min. Giustizia 3.10.2016)

Il Ministero della Giustizia, con la circolare esplicativa 3.10.2016 del dipartimento Affari di Giustizia, ha rilasciato alcuni chiarimenti con riguardo alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per le spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello stato ai sensi del DM 15.7.2016.
Si ricorda che la funzionalità per esercitare l’opzione per utilizzare il credito in compensazione ed effettuare la dichiarazione prescritta dalla norma sarà resa disponibile ai soli utenti registrati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con il ruolo di libero professionista. Gli utenti dovranno altresì aver comunicato in piattaforma l’iscrizione ad un albo degli avvocati e il possesso di un certificato di firma digitale.
Inoltre, tra le altre cose, viene precisato che le uniche fatture per le quali l’avvocato può esercitare l’opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti.

Dichiarazioni infedeli sanate nei 90 giorni – Modalità per il ravvedimento operoso (circ. Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42)

Nella circ. 12.10.2016 n. 42, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
– la dichiarazione tardiva può essere sanata solo entro 90 giorni dal termine per la trasmissione, presentando la dichiarazione omessa, pagando 25,00 euro per la tardività, le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte;
– se la dichiarazione infedele è sanata entro novanta giorni, per il ravvedimento è sufficiente ripresentare la dichiarazione, pagare 27,78 euro per la violazione dichiarativa, le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte;
– la dichiarazione infedele, salvo il caso illustrato, è ravveduta ripresentando la dichiarazione correttamente, e pagando la sanzione del 90% ridotta, le imposte e gli interessi legali;
– a differenza di quanto è stato affermato nella circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47, se il contribuente ravvede la violazione di dichiarazione infedele ex art. 1 del DLgs. 471/97, non deve più, nel contempo, sanare anche l’insufficiente versamento degli acconti d’imposta che derivano, “a cascata”, dalla violazione dichiarativa.

Principali adempimenti per il settore agricolo in scadenza il 31.10.2016

Con riferimento al settore agricolo, si segnalano alcuni adempimenti in scadenza entro il 31.10.2016.
Si tratta, in particolare:
– della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari (ex art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 13.8.2011 n. 138);
– della presentazione del modello INTRA 12, che deve essere utilizzato dagli agricoltori esonerati (oltre che dagli enti non commerciali non soggetti IVA) per dichiarare l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni e degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
– della registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici nuovi o rinnovati, anche tacitamente, aventi decorrenza dall’1.10.2016.
Con riferimento al primo punto, gli imprenditori individuali e collettivi, con esclusione delle società semplici, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa secondo le modalità e i termini stabiliti dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 (come modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2014 n. 54581).

Accesso presso l’abitazione del contribuente – Legittimità – Condizioni (C.T. Reg. Bologna 31.5.2016 n. 1417/11/16)

La C.T. Reg. Bologna, con la sentenza 31.5.2016 n. 1417, ha affermato che i documenti acquisiti nel corso di un controllo della Guardia di Finanza in locali diversi da quelli adibiti allo svolgimento dell’attività non possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria a fondamento della pretesa tributaria laddove l’autorizzazione del Pubblico Ministero non abbia motivato circa il concorso di gravi indizi dell’illecito fiscale (come dispone l’art. 52 del DPR 633/72).
Spetta al giudice tributario:
– verificare che il provvedimento autorizzativo emesso dal PM faccia riferimento a elementi cui l’ordinamento attribuisca valenza indiziaria, non attribuibile – come nel caso di specie – a notizie apprese da fonti anonime, oppure genericamente indicate o non individuabili;
– se del caso, riconoscere l’illegittimità dell’autorizzazione e dichiarare inutilizzabili ai fini del recupero fiscale gli elementi di prova acquisiti nel corso dell’accesso.

Responsabilità verso la società e verso i soci – Azione dell’accomandante (App. Napoli 4.4.2016 n. 1354)

La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza 4.4.2016 n. 1354, ha precisato che il socio accomandante non può esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società in accomandita semplice.
In particolare, nelle società di persone:
– in base all’art. 2260 c.c., l’azione sociale diretta all’affermazione della responsabilità dell’amministratore può essere promossa solo dalla società e non anche dai soci;
– l’azione “diretta” del socio contro gli amministratori è fondata sull’art. 2043 c.c. Di conseguenza, per ottenere il risarcimento non basta che il pregiudizio lamentato dal socio sia il mero riflesso dei danni eventualmente provocati al patrimonio sociale, ma è necessario che si siano verificati danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori;
– non permettono di giungere a diversa conclusione gli ostacoli all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità che si possono presentare in una compagine con pochi soci.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Novità del DLgs. 185/2016

Alcune delle novità più interessanti introdotte dal DLgs. 185/2016 (c.d. correttivo del Jobs act) riguardano la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ex DLgs. 148/2015.
Tra le varie, si segnala un ampliamento del termine di presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, fissato per la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, anziché 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, come stabilito in generale dall’art. 15 del DLgs. 148/2015.
Ancora, si interviene in materia di CIGS stabilendo che l’inizio della sospensione o riduzione di lavoro ex art. 25 del DLgs. 148/2015 può decorrere prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di CIGS e non dopo, come da disposizione previgente.
Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da “difensivi” in “espansivi”. La misura riguarda i contratti di solidarietà ex art. 21 del DLgs. 148/2015, in corso da almeno 12 mesi nonché quelli stipulati prima dell’1.1.2016, i quali possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.