Lavoro accessorio – Tracciabilità dei voucher – Comunicazioni alla sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro – Novità del DLgs. 185/2016

Secondo le disposizioni del DLgs. 185/2016, a partire dall’8.10.2016 gli imprenditori non agricoli e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio sono tenuti ad inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tuttavia, la norma tace circa le modalità da utilizzare per adempiere all’obbligo di comunicazione, in quanto non indica il recapito cui spedire la mail o l’sms.
In attesa di ulteriori chiarimenti, sembrano possibili le tre seguenti soluzioni:
-inviare la comunicazione utilizzando gli stessi recapiti già esistenti per il lavoro intermittente;
-effettuare la comunicazione in via telematica, tramite un’apposita sezione sul sito INPS (procedura pre riforma);
-omettere la comunicazione, ritenendo applicabile il relativo obbligo solo una volta emanato il decreto attuativo. Tale soluzione, tuttavia, comporta il rischio di incorrere nella sanzione amministrativa da 400,00 a 2.400,00 euro, per ciascun lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione.

Autonoma organizzazione – Utilizzo di beni strumentali costosi ed erogazione di compensi occasionali a terzi – Irrilevanza (Cass. 12.10.2016 n. 20610)

Con l’ordinanza 12.10.2016 n. 20610, la Corte di Cassazione ha affermato che la disponibilità da parte di un medico (nel caso specifico, specialista in oftalmologia) di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell’autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche se consistenti, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Tale impostazione appare maggiormente condivisibile rispetto a quella che vede, nell’elevato valore delle attrezzature utilizzate, tout court un indice di autonoma organizzazione (cfr. Cass. 21989/2014 e 5320/2012).
Sempre nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno sostenuto che non è sufficiente, per integrare il presupposto oggettivo dell’IRAP, il pagamento, da parte del contribuente, di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo

Dichiarazioni infedeli sanate nei 90 giorni – Modalità per il ravvedimento operoso (circ. Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42)

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 12.10.2016 n. 42, ribadisce che la dichiarazione infedele sanata entro 90 giorni dal termine di presentazione è equiparata ad una dichiarazione inesatta.
Pertanto, sulla base del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97 e 8 del DLgs. 471/97, occorre:
– ripresentare la dichiarazione correttamente;
– versare 27,78 euro per la violazione dichiarativa (250/9);
– versare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento delle imposte e degli acconti ridotte.
Rimangono però ferme le altre sanzioni da dichiarazione “inesatta”, che non danno luogo ad infedeltà. Si pensi alla mancata indicazione separata delle plusvalenze e dei dividendi ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, fattispecie che necessita di un autonomo ravvedimento, avente come base di computo il minimo di 1.000,00 euro (o il 10% del valore a seconda dei casi) e non 250,00 euro.

Dichiarazioni tardive sanate nei 90 giorni – Modalità per il ravvedimento operoso (circ. Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42)

L’Agenzia delle Entrate afferma che la dichiarazione dei redditi e IVA tardiva (ma lo stesso a nostro avviso può dirsi per il modello 770) può essere ravveduta solo ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, nella seguente maniera:
– presentando la dichiarazione omessa;
– versando 25,00 euro per la tardività (250/10, in quanto la situazione viene equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte);
– versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte relative al tardivo versamento del saldo e degli acconti.
Non operano gli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97 nella parte in cui prevedono una sanzione minima di 150,00 euro per la dichiarazione senza imposte presentata entro il termine della successiva, in quanto, secondo il censurabile orientamento espresso, opera solo per le dichiarazioni “omesse” e non per le “tardive”.
Del pari, non opera il dimezzamento della sanzione ex art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, posto che la fattispecie è “già disciplinata” dal Legislatore.

Fondo di integrazione salariale – Disciplina generale (circ. INPS 9.9.2016 n. 176)

Il Fondo di integrazione salariale (FIS), di cui all’art. 29 del DLgs. 148/2015 e al DM 94343/2016 (di recente illustrati dalla circ. INPS 176/2016):
– ha proseguito la gestione del Fondo di solidarietà residuale istituito dalla L. 92/2012;
– ricomprendere nel proprio ambito di applicazione i datori di lavoro che occupino mediamente più di 5 dipendenti, esclusi dai trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIGO e CIGS) e appartenenti a comparti nei quali non siano stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterale;
– eroga due tipi di prestazioni, ossia l’assegno di solidarietà (quale sostegno al reddito garantito a lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulino accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario) e l’assegno ordinario (quale ulteriore prestazione a favore dei lavoratori di datori di lavoro aventi in media più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario, attivabile laddove sussistano, alternativamente, le condizioni individuate dalla legge per la richiesta di CIGO o CIGS).
Avendo l’obbligo di mantenere il bilancio in pareggio, il FIS non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità: i suddetti interventi (nella durata e misura prescritte) vengono, dunque, concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziare ed entro i limiti delle risorse acquisite.

Accessi alle autorimesse – Applicazione del COSAP in luogo della TOSAP (Cass. 14.9.2016 n. 18108)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14.9.2016 n. 18108, ha osservato, anzitutto, che il canone (COSAP) e la tassa (TOSAP) per l’occupazione del suolo pubblico sono basati sul medesimo presupposto di fatto, che è dato dall’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
Tale identità di presupposto di fatto, secondo l’art. 63 co. 1 del DLgs. 446/97, fa quindi sì che i Comuni possano legittimamente richiedere il canone, esercitando in materia la potestà regolamentare prevista dall’art. 52 dello stesso decreto, “in sostituzione” della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. E tale canone si porrà come corrispettivo determinato nell’atto di concessione in base a tariffa o determinato sul presupposto della rilevata occupazione abusiva (concessione fittizia).

Cessione della totalità delle quote sociali – Riqualificazione dell’atto in cessione d’azienda (C.T. Reg. Firenze 7.7.2016 n. 1252/13/16)

La C.T. Reg. Firenze, nella sentenza 7.7.2016 n. 1252/13/2016, ha affermato, facendo applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86, che l’atto con il quale viene ceduto ad un terzo il 100% delle quote di partecipazione ad una società può essere riqualificato in atto di cessione di azienda. Pertanto, tale atto non dovrebbe scontare l’imposta di registro fissa previsa per la cessione di quote, ma dovrebbe pagare l’imposta proporzionale prevista per la cessione di azienda. Secondo la Commissione, infatti, il “risultato pratico” dei due atti sarebbe il medesimo.

Note di variazione in caso di procedure esecutive o concorsuali – Rapporti con la disciplina IRES delle perdite su crediti

A partire dall’1.1.2017, entreranno in vigore le disposizioni contenute nell’art. 26 del DPR 633/72, riguardanti la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’IVA in caso di assoggettamento del cessionario o committente a procedure concorsuali, anche se è trascorso più di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
La norma, modificata dalla legge di stabilità 2016, è allineata a quanto stabilito ai fini delle imposte sui redditi, relativamente alla deducibilità delle perdite su crediti: anche in questo caso la deducibilità è possibile a partire dal momento di assoggettamento del debitore alle suddette procedure.
Tuttavia, l’allineamento delle due disposizioni si realizzerà con riferimento ai debitori assoggettati a una procedura concorsuale a partire dall’1.1.2017.
Per coloro che sono assoggettati a procedure concorsuali fino al 31.12.2016, la nota di credito ai fini IVA può essere emessa solo a seguito della “infruttuosità” della procedura concorsuale.

Immobili delle persone fisiche concessi in comodato – Trattamento fiscale

Ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, l’IMU sostituisce, oltre all’ICI, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. La circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5, ribadendo quanto era già affermato dalla circ. Min. Economia e Finanze n. 3/DF/2012, ha precisato che si considerano immobili non locati anche quelli dati in comodato d’uso gratuito.
Inoltre, dall’anno 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
In generale, quindi, anche con riferimento ai redditi dei fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute (tali immobili devono comunque essere dichiarati nel modello UNICO), salvo che tale immobile sia ubicato nello stesso Comune dell’abitazione principale del locatore/comodante.
In relazione al contratto di comodato d’uso gratuito, l’immobile può essere concesso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che la destinano ad abitazione principale oppure ad altri soggetti. Mentre, nel secondo caso, ai fini dell’IMU (ma anche della TASI considerato che la base imponibile è la stessa), gli immobili sono assoggettati all’imposta nei modi ordinari senza alcuna riduzione, nel primo caso, il co. 3 dell’art. 13 del DL 201/2011 prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale purché nel Comune stesso si possieda, come unità abitativa, solamente quella adibita ad abitazione principale.

Rettifica basata sul costo del venduto e sulle percentuali medie di ricarico – Illegittimità – Condizioni (C.T. Reg. Milano 1.1.2016 n. 4310/33/2016)

La C.T. Reg. Milano 4310/33/2016 ha affermato che non sono di per se sufficienti il costo del venduto e le percentuali di ricarico medie per contestare l’antieconomicità della gestione alla base della pretesa tributaria.
Nel caso di specie, l’Ufficio ha contestato la condotta antieconomica e la non congruità dei ricavi dichiarati nello studio di settore di un contribuente esercente l’attività di bar.
Tali pretese sono state rigettate in entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che lo scostamento tra i ricavi degli studi di settore e i ricavi dichiarati non basta da solo a fondare la pretesa tributaria, ma costituisce una presunzione semplice da suffragare con altri elementi (nel caso di specie, riconducibili al costo del venduto e alle percentuali di ricarico).
Tale impostazione è conforme all’orientamento già espresso dall’Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate 23.1.2008 n. 5 § 3).