Notifica della sentenza per via telematica – Decorrenza del termine breve (C.T. Reg. Ancona 26.8.2016 n. 534/6/16)

Sussistono contrasti in giurisprudenza relativamente alla validità delle notificazioni degli atti processuali avvenute in via telematica.
Infatti, l’attivazione del c.d. “processo tributario telematico” non è automatica, ma subordinata all’emanazione dei decreti attuativi dell’ormai abrogato art. 16 co. 1-bis del DLgs. 546/92, il cui contenuto è stato in sostanza trasfuso, ad opera del DLgs. 156/2015, nell’art. 16-bis del DLgs. 546/92.
Uno dei problemi maggiormente attuali riguarda la notificazione mediante PEC della sentenza, che, se ritenuta valida, comporterebbe la decorrenza del termine breve per l’impugnazione ex art. 51 del DLgs. 546/92.
In senso negativo si è espressa la Cassazione (Cass. 12.9.2016 n. 17941), a fronte di alcuna giurisprudenza di merito contraria (C.T. Reg. Ancona 26.8.2016 n. 534/6/16).

Verifica della veridicità dello stato di malattia – Legittimità – Condizioni (Cass. 21.9.2016 n. 18507)

Il datore di lavoro può verificare l’effettività dello stato di malattia di un proprio dipendente rivolgendosi ad un’agenzia investigativa, senza per questo violare le disposizioni in materia previste dall’art. 5 della L. 300/70, e lo può fare anche se non sussistono “gravi sospetti”. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18507/2016, respingendo il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una simulazione fraudolenta dello stato di malattia.
Si conferma dunque la sentenza d’appello che aveva giudicato legittimo il ricorso ad un investigatore privato da parte di un datore di lavoro, con la finalità di verificare l’effettività di un prolungato stato di malattia di un proprio dipendente, comunque assistito da apposita certificazione medica che attestava il sussistere di una lombalgia acuta. Nell’occasione, l’investigatore aveva ripreso con una telecamera il lavoratore mentre eseguiva alcuni lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione.
Sul punto, si ricorda che l’art. 5 della L. 300/70, da un lato, prevede il divieto di compiere verifiche dirette sull’infermità per malattia dei dipendenti e, dall’altro, dispone che il controllo delle assenze possa essere effettuato solo attraverso gli istituti pubblici preposti e nelle fasce orarie giornaliere prestabilite. Pertanto, la norma sembrerebbe precludere qualsiasi altra forma di accertamento da parte del datore di lavoro. La Cassazione, tuttavia, ha ribadito che le disposizioni ex art. 5 non impediscono che le risultanze dei certificati medici prodotte dal lavoratore possano essere oggetto di ulteriori controlli datoriali.
Orbene, le risultanze delle investigazioni, qualora legittimamente acquisite, sono tali da privare il certificato medico rilasciato da professionisti convenzionati degli effetti suoi propri. Una conseguenza non di poco conto se si considera che il certificato medico costituisce atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, in generale fa piena prova sino a querela di falso.

Nuova procedura on line – Indisponibilità temporanea del sistema dovuta a ragioni di natura tecnica – Modalità temporanee di trasmissione delle dimissioni (note Min. Lavoro 5.10.2016 n. 5456 e 6.10.2016 n. 5499)

Il Ministero del Lavoro, con le note prot. n. 5456 del 5.10.2016 e prot. 5499 del 6.10.2016, ha annunciato la temporanea indisponibilità (fino a data da destinarsi) del sistema online Cliclavoro per le dimissioni e per le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
Per ovviare a tale problema, il Ministero ha previsto tre modalità alternative.
In particolare, per adempiere all’obbligo di legge previsto per la comunicazione delle dimissioni, il Ministero ha reso disponibile un modello su carta che il lavoratore, una volta compilato, deve:
– presentare presso la Direzione territoriale del lavoro competente (Dtl);
– presentare presso un soggetto abilitato che si farà carico di fornire supporto operativo, di identificare il lavoratore e di depositare la documentazione;
– inviare dalla propria casella di posta elettronica a sdv@lavoro.gov.it (in tal caso è necessario allegare una copia del proprio documento di riconoscimento in formato pdf).

Irap – Autonoma organizzazione – Studi associati – Assoggettamento ad imposta – Condizioni – Principio espresso da Cass. SS.UU. 7371/2016 – Applicazione retroattiva (risposta a interrogazione parlamentare 5-09636)

Con la risposta all’interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09636, il vice-ministro all’Economia, Casero, ha affermato che il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 14.4.2016 n. 7371 si applica anche ai periodi d’imposta anteriori a quello della pronuncia (e, quindi, anche all’anno 2015 e ai precedenti).
Si ricorda che, con tale sentenza, è stato affermato che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività. Infatti, in base al secondo periodo dell’art. 2 del DLgs. 446/97, “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione.
Atteso che l’art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d’imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP.
Secondo il Ministero dell’Economia, la debenza del tributo da parte degli studi associati e delle associazioni professionali era priva di incertezze anche per il passato. Tale affermazione appare discutibile, considerando che la questione dalla quale è derivata la citata sentenza 7371/2016 era stata sottoposta alle Sezioni Unite proprio in considerazione del contrasto giurisprudenziale creatosi sul punto.

Terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti – Esenzione IMU (interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09691)

Da quanto emerge da una risposta ad un question time del 6.10.2016, la questione dell’esenzione da IMU degli orticelli non è ancora risolta.
Il Ministero dell’Economia, infatti, ha risposto che l’Amministrazione finanziaria sta approfondendo la corretta definizione di “terreni non propriamente agricoli” al fine di valutare la possibile esclusione dal campo di applicazione dell’imposta municipale.
Si ricorda che in un precedente question time, risposta 4.5.2016 n. 5-08570, il Governo aveva fatto rientrare nel concetto di terreno agricolo sia i terreni incolti che quelli destinati a orto, intendendo come tale la superficie di terreno destinato all’utilizzo familiare.
In vigenza dell’ICI, l’assimilazione dell’orto al terreno agricolo aveva generato alcune perplessità. Gli orticelli, infatti, essendo piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative, non hanno il carattere di terreno agricolo secondo la definizione contenuta dalla lett. c) dell’art. 2 del DLgs. 504/1992, che richiama le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. Successivamente, nella C.M. 9/93 era stato chiarito che gli orticelli restavano al di fuori del campo di applicazione dell’ICI, non essendo né terreni agricoli, né aree fabbricabili.
L’art. 13 co. 2 del DL 201/2011 ha successivamente modificato lievemente il campo di applicazione dell’IMU richiamando genericamente tutti gli immobili anche se diversi dai terreni agricoli, aree edificabili o fabbricati.

Diritto al pensionamento per i lavoratori esodati (DM 1.7.2016 n. 96512)

Con il DM 1.7.2016 n. 96512, recentemente pubblicato in G.U., è stato prorogato anche per questo anno l’ammortizzatore sociale previsto per 36 persone c.d. “esodati” che non erano state incluse nell’originario contingente di 10.000 lavoratori che potevano accedere alla pensione con le regole previgenti alla riforma operata dal DL 201/2011 (riforma Monti-Fornero).Sul punto, si ricorda che la questione esodati trae origine dalle disposizioni ex DL 78/2010, con cui sono state previste delle finestre mobili, in base alle quali tra la maturazione del diritto alla pensione e la decorrenza della stessa deve passare un periodo di 12 o di 18 mesi. 

Tale provvedimento ha comportato conseguenze negative per molti lavoratori che già nel 2010 erano in mobilità o esodati e a carico dei fondi di settore, i quali si sarebbero trovati senza sostegno al reddito e senza assegno previdenziale fino alla pensione.

Per risolvere il problema è stata prevista la possibilità per 10.000 persone di andare in pensione con le vecchie regole, anche a fronte della maturazione dei requisiti dopo il 2011. Tuttavia, avendo in seguito appurato che il numero di esodati era maggiore, per gli esclusi dal contingente dei 10.000 è stata decisa la proroga della durata del sostegno al reddito per il periodo compreso tra la maturazione e la decorrenza della pensione, da concedersi ogni anno con un apposito decreto del Ministero del Lavoro.

Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti (Cass. 5.10.2016 n. 19922)

Con la sentenza 5.10.2016 n. 19922, la Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità dei controlli a distanza (art. 4 della L. 300/70) svolti dal datore di lavoro anche a scopi difensivi, qualora siano diretti a provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore, nonchè l’inutilizzabilità delle risultanze degli stessi ai fini del licenziamento.Nel caso di specie, la Corte ha giudicato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore, cui veniva contestato di aver registrato come eseguite ispezioni in realtà mai svolte, in quanto, dai controlli effettuati con il GPS dell’autovettura aziendale, il veicolo, nell’orario indicato, risultava altrove.

Secondo i giudici di legittimità, le risultanze dei controlli a distanza effettuati sui lavoratori mediante sistema satellitare GPS non potevano provare l’inadempimento, in quanto: 

– il sistema GPS consentiva un controllo generalizzato predisposto ex ante dall’azienda, indipendentemente di sospetti sull’attività del dipendente, nonostante fosse stato installato a tutela dell’incolumità dei lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa;

– l’effettività del divieto di controllo a distanza richiede che anche per i c.d. controlli difensivi trovino applicazione le stesse garanzie previste dall’art. 4 co.2 della L. 300/70;

– il GPS consentiva un controllo a distanza e, pertanto, non poteva essere considerato come finalizzato alla tutela del patrimonio e dell’immagine aziendale. Diversamente, si estenderebbe senza limite la nozione di “controlli difensivi”, posto che qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del lavoratore provoca danni al patrimonio e all’immagine sociale;

– l’accordo sindacale che ne aveva consentito l’installazione prevedeva espressamente la non utilizzabilità del sistema per un controllo a distanza dei lavoratori.

Dichiarazione IMU e TASI – Modalità di presentazione (comunicato Ministero Economia e Finanze 5.10.2016)

Con il comunicato 5.10.2016, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, oltre a poter inviare il modello cartaceo delle dichiarazioni dell’IMU e della TASI, si aggiunge la possibilità di trasmetterle telematicamente.Il modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall’anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU e TASI tramite i canali Entratel e Fisconline sarà disponibile dal 17.10.2016. 

Si ricorda, infine, che per le variazioni che sono intervenute nel corso dell’anno 2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.6.2017.

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) – Comunicazione trimestrale – Ipotesi allo studio dell’Esecutivo

È allo studio del Governo l’introduzione nella prossima Legge di stabilità di una nuova comunicazione dei dati IVA trimestrale, le cui informazioni saranno utili soprattutto per operare controlli incrociati e ridurre il “vat gap”, ossia la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto e l’importo effettivamente raccolto. Oltre alle fatture emesse e a quelle ricevute, nelle nuove comunicazioni in arrivo dovranno essere riportati i dati dell’IVA a credito e di quella a debito ripartiti per le tre aliquote (4, 10 e 22%). In questo modo l’Amministrazione potrà intercettare eventuali mancati pagamenti da parte di chi ha comunque inviato la comunicazione trimestrale. Nei 15 giorni successivi, il contribuente potrà ricevere una lettera di compliance con cui l’Ufficio lo inviterà a chiarire la sua posizione e a saldare il proprio debito, se dovuto. Solo dopo l’invito e in caso di inadempienze ulteriori da parte del contribuente, scatterebbe l’accertamento vero e proprio.

Dalle prime anticipazioni, sembrerebbe anche che, per ridurre gli oneri del nuovo adempimento, verrà riconosciuto un credito d’imposta ad hoc, il cui importo però è ancora oggetto di analisi.

Ricerche eseguite dal messo – Valenza delle risultanze anagrafiche (Cass. 9.9.2016 n. 17807)

Ad avviso di Cass. 9.9.2016 n. 17807, l’attestazione consistente nell’aver svolto le ricerche, presupposto per la legittimità della notifica nei confronti degli irreperibili assoluti (art. 60 co. 1 lett. e) del DPR 600/73), non può essere confutata mediante la sola esibizione delle certificazioni anagrafiche ed elettorali, da dove emerge che il destinatario risiedeva in uno specifico luogo, presso il quale risultava invece trasferito.
La Cassazione ribadisce, in conformità con l’orientamento pregresso, che:
– per la legittimità della notifica, è necessario che, dalle informazioni reperite dall’agente notificatore sul luogo dove va eseguita la notifica, il destinatario risulti trasferitosi in luogo sconosciuto;
– la legge non prescrive che l’agente notificatore debba evidenziare quali ricerche abbia eseguito per appurare l’irreperibilità, per cui l’affermazione di averle effettuate è sufficiente e contestabile solo mediante querela di falso.