Status di disoccupazione – Novità del DLgs. correttivo del Jobs Act

Il DLgs. correttivo del Jobs Act non ha reintrodotto la possibilità di conservare lo status di disoccupazione a fronte di redditi da lavoro dipendente (fino a 8.000,00 euro) o da lavoro autonomo (fino a 4.800,00), con la sola eccezione per i redditi da lavoro accessorio, percepiti con voucher fino a 3.000,00 euro l’anno.
Inoltre, il DLgs. ha mantenuto la possibilità di sospendere detto status in caso di assunzione a tempo determinato fino a 6 mesi, mentre ha esteso la decadenza dallo status di disoccupazione e dalla Naspi anche alle ipotesi di rifiuto dell’offerta congrua, sanzione prima prevista solo in caso di mancata presentazione alle convocazioni e nel caso di più assenze dalle iniziative di politica attiva.
Attualmente, i beneficiari della Naspi devono rispettare il seguente iter:
– rilasciare la Did (Dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro), unitamente alla domanda proposta telematicamente all’INPS, il quale la metterà a disposizione dei Centri pubblici per l’impiego (Cpi), fino a che non sarà istituito il sistema unico che collega l’Anpal, l’INPS e i Cpi;
– confermare il loro status, entro i 15 giorni successivi alla domanda di Naspi, cottattando il Cpi territorialmente competente, il quale determinerà il profilo del soggetto disoccupato rispetto al mercato del lavoro;
– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato, che individua le misure di politica attiva a cui dovrà partecipare per non perdere la Naspi.

Immobili inagibili o inabitabili – Riduzione dell’imposta al 50% – Spettanza dell’agevolazione anche in assenza della dichiarazione ICI (Cass. 21.9.2016 n. 18453)

Con le sentenze n. 18453/2016 e n. 18455/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992) la riduzione dell’ICI pari al 50% spetta anche in assenza della presentazione della dichiarazione o denuncia (considerata fonte di elementi informativi e non costitutivi del diritto ai benefici fiscali), sempre che il Comune sia a conoscenza delle condizioni che fanno scattare il diritto al medesimo beneficio.
Per il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10 co. 1 della L. 212/2000), al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (art. 6 co. 4 della L. 212/2000).
Pertanto, il contribuente ha diritto alla riduzione del 50% dell’ICI anche se non ha presentato la dichiarazione di inagibilità o inabilità di un fabbricato, a condizione che:
– il comune sia a conoscenza dello stato dell’immobile;
– il contribuente non utilizzi l’immobile.

Soggetti che non hanno presentano elenchi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi – Esclusione dalla banca dati VIES (comunicato stampa Agenzia Entrate 3.10.2016)

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa 3.10.2016 n. 193, ha annunciato l’invio di comunicazioni di esclusione dal VIES nei confronti di 60.000 operatori che non hanno presentato i modelli INTRASTAT a partire dal primo trimestre 2015, per quattro trimestri consecutivi, e che “mostrano caratteristiche di apparente inattività”.
A seguito delle modifiche operate dall’art. 22 del DLgs. 175/2014, difatti, i soggetti passivi IVA sono immediatamente iscritti nella banca dati VIES (senza attendere il decorso del termine di 30 giorni, previsto in precedenza).
Quindi, ai sensi dell’art. 35 co. 7-bis del DPR 633/72, si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intra Ue qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella banca dati VIES. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dal VIES, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
Resta ferma la possibilità per i soggetti destinatari delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate di far valere i requisiti che legittimano il mantenimento nel VIES:
– fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento, ovvero fornendo adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare;
– manifestando l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

Avvocati. Via libera alla compensazione dei crediti

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza del fatto che gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati dovuti al ritardo nella corresponsione, da parte dello Stato, dei pagamenti derivanti dal gratuito patrocinio possono attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’Economia esercitare il diritto di utilizzare il credito in compensazione.

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Spese sanitarie per il 2016: soggetti tenuti all’invio dei dati

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Mef datato 1° settembre, è stata ampliata la platea dei soggetti operanti in ambito sanitario  tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria; dati che saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

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ISEE – Dichiarazione sostitutiva unica – Nuovo modello – Denunce presentate nel 2015 – Rapporto del Ministero del Lavoro

Secondo quanto rilevato dal Min. Lavoro, nell’anno 2015, a seguito dell’introduzione del nuovo Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il numero di famiglie che si dichiarano nullatenenti è passato dal 70% al 14%. Ciò, come conseguenza del fatto che i redditi non sono più autodichiarati, bensì rilevati direttamente presso l’anagrafe tributaria.
Il nuovo Indicatore, inoltre, permette di dare una maggior rilevanza alla ricchezza patrimoniale delle famiglie, rispetto ai redditi da lavoro, consentendo l’accesso alle prestazioni sociali agevolate ai soli nuclei familiari più bisognosi.
Tuttavia, la scala di equivalenza dovrebbe essere aggiornata, in quanto non consente di valutare realisticamente il costo dei figli in relazione al crescere del loro numero.

Immobili a uso promiscuo – Costi relativi a servizi e utenze – Criteri e condizioni di deducibilità

Gli imprenditori individuali e i professionisti che utilizzano promiscuamente immobili per l’esercizio della loro attività economica possono recuperare fiscalmente i relativi costi e l’IVA solo in parte.
Infatti, i canoni di locazione dei suddetti immobili:
– sono deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il 50% dell’importo, purché il contribuente non disponga di altro immobile – ovunque per le imprese e nel medesimo Comune per i professionisti – adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione (artt. 54 e 64 del TUIR)
– l’eventuale IVA, applicata su opzione, sulla locazione di abitazioni è indetraibile (art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 26.10.72 n. 633).
Invece, con riferimento alla deduzione delle utenze afferenti gli immobili promiscui, si evidenzia che:
– i professionisti possono dedurre al 50% le suddette spese nel rispetto delle condizioni ex art. 54 co. 3 del TUIR; tale misura forfettaria non è derogabile neppure dimostrando l’utilizzo professionale in misura superiore a quella del 50% (circ. Agenzia delle Entrate 20.9.2012 n. 35, § 2.2);
– per il reddito d’impresa, in mancanza di una disposizione puntuale, ci si può riferire alla r.m. 7.11.1975 n. 9/50091, secondo la quale le spese di riscaldamento dei suddetti immobili possono essere dedotte per la parte di costo che riguarda i locali ad uso commerciale, individuati con una ripartizione proporzionale sulla base di dati certi e obiettivamente comprovanti (ad esempio, il numero degli elementi radianti).

Assegnazione di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Versamenti delle imposte dovute

Le imposte sostitutive dovute per l’assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice devono essere versate, limitatamente al 60% del loro ammontare, entro il 30.11.2016, utilizzando i codici tributo istituti dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 13.9.2016 n. 73. Gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti d’imposta e contributivi vantati dalla stessa società.
Seguono, invece, le regole ordinarie i versamenti dell’IVA eventualmente dovuta per le operazioni in questione. Se queste sono avvenute nel mese di settembre l’imposta concorre, quindi, alla formazione del debito della liquidazione del mese di settembre (o del terzo trimestre, se la società è in regime di liquidazioni trimestrali), e i relativi versamenti devono essere effettuati:
– entro il 17.10.2016, per le società in regime mensile;
– entro il 16.11.2016, per le società in regime trimestrale.
L’IVA eventualmente dovuta a seguito della rettifica della detrazione deve, invece, essere assolta in sede di dichiarazione annuale.

Riammissione alla dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza – Novità del DL 113/2016 conv. L. 160/2016 (circ. Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41)

Nella circ. Agenzia delle Entrate 3.10.2016 n. 41 si è specificato che, ai fini della riammissione alla dilazione da adesione e acquiescenza, solo se l’istituto si è perfezionato dopo il 22.10.2015, operano le novità del DLgs. 24.9.2015 n. 159, quindi il contribuente, per le somme superiori a 50.000,00 euro, può fruire di un numero massimo di 16 rate trimestrali, e non più di 12.
Un altro problema riguarda i lievi inadempimenti, ovvero la disciplina dell’art. 15-ter del DPR 602/73, anch’essa legata alla decorrenza di cui sopra, quindi non applicabile per gli istituti perfezionati dopo il 22.10.2015 (solo per le rateazioni oggetto di questi ultimi istituti, ad esempio, è tollerato il tardivo versamento della prima rata entro i 7 giorni).

Credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo – Spese ammissibili – Chiarimenti di Confindustria

Confindustria ha pubblicato una circolare avente per oggetto il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 (conv. L. 21.2.2014 n. 9), come sostituito dalla L. 23.12.2014 n. 190, e il DM 27.5.2015.
Gli spunti interpretativi forniti da Confindustria attengono, in particolare, all’individuazione dei costi ammissibili a tale misura agevolativa e agli effetti dei conferimenti d’azienda.
Sotto il primo profilo, vengono analizzati i costi relativi al personale altamente qualificato, le spese per competenze tecniche e le spese per le privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una tipografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
Confindustria sollecita, da parte dell’Amministrazione finanziaria, chiarimenti ulteriori rispetto a quelli forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5 e con le ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 80, 3.8.2016 n. 66 e 19.7.2016 n. 55.