La L. 112/16 (c.d. legge sul “dopo di noi”) e il relativo DM attuativo hanno come obiettivo quello di evitare l’istituzionalizzazione dei disabili gravi nel momento in cui viene meno il sostegno genitoriale, mediante la creazione di un fondo per l’assistenza.
In particolare, il progetto prevede un percorso programmato di accompagnamento verso l’autonomia del disabile e la sua uscita dal nucleo familiare di origine anche mediante soggiorni temporanei fuori dal contesto familiare.
Il DM attuativo, per consentire un efficace inserimento:
– ha disposto la condivisione dei progetti personalizzati di inserimento e integrazione con i servizi per il collocamento mirato (L. 68/99);
– ha previsto la possibilità di inserire la persona disabile in programmi di politiche attive del lavoro, anche in forma di tirocini;
– ha definito i criteri d’accesso alle misure del fondo, garantendo, comunque, la priorità d’accesso ai disabili gravi orfani e privi di risorse economiche, a quelli con genitori non più in grado di garantire una vita dignitosa e ai disabili inseriti in strutture residenziali che non rispettino le caratteristiche previste dallo stesso DM.
Contributo addizionale per le imprese che presentano domanda di CIG – Modalità applicative (circ. INPS 15.11.2016 n. 199)
Con la circ. INPS 15.11.2016 n. 199, si forniscono alcune indicazioni relative alla disciplina dei trattamenti di CIG, così come riformata dal DLgs. n. 148/2015. In particolare, l’INPS esamina l’operatività dei termini di decadenza dal diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché quella relativa alla decorrenza delle nuove aliquote e alle modalità di applicazione del contributo addizionale.
Sul punto, si rende noto che una circolare di prossima emanazione fornirà nuovi codici nonché una versione “rimodulata” del flusso UNIEMENS. Pertanto, la decadenza dal diritto di conguaglio delle integrazioni salariali viene posticipata, decorso il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione delle nuove disposizioni da parte dell’INPS.
Anche con riferimento al contributo addizionale ex art. 5 del DLgs. 148/2015, dovuto dalle imprese che presentano domanda di CIG a decorrere dal 24.9.2015, si chiarisce che le aziende provvederanno alla regolarizzazione – senza aggravio di oneri accessori – entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della futura circolare indicante i nuovi codici e le nuove modalità di calcolo del contributo in argomento.
IMU Quota Stato – Rimborsi – Modalità di erogazione (DM 26.10.2016)
Il DM 26.10.2016, pubblicato sulla G.U. 11.11.2016 n. 264, dispone i rimborsi dei tributi locali risultanti dall’istruttoria compiuta dai Comuni sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto, l’ammontare dell’imposta da rimborsare e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso.
La Banca d’Italia provvede ad estinguere l’ordinativo di pagamento collettivo dopo aver verificato la corrispondenza dell’importo del titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi di cui sopra.
Nell’ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del rimborso, lo stesso è disposto con l’emissione di ordini di pagare individuali da estinguersi nella data indicata nel titolo, secondo le seguenti modalità:
– per importi inferiori o pari a 1.000,00 euro, con bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, al beneficiario del rimborso;
– per importi superiori a 1.000,00 euro, tramite l’emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato al beneficiario del rimborso.
Saldi IMU e TASI 2016 – Modalità e termini di versamento
Entro il 16.12.2016 devono essere versati i saldi dell’IMU e della TASI per l’anno 2016.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2016, scaduta il 16.6.2016, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2015, eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l’anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata (così la circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).
In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2016, sarà necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l’anno 2016, sulla base degli atti pubblicati al 28.10.2016 sul sito informatico www.finanze.it (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere di importo diverso).
Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia – Modalità di assolvimento dell’imposta – Novità del DL 22.10.2016 n. 193
L’art. 4 co. 7 del DL 193/2016 prevede che, a decorrere dall’1.4.2017, l’utilizzo dell’istituto del deposito IVA possa avvenire senza limitazioni di tipo oggettivo (in relazione alle tipologie di beni introdotti in deposito) o di tipo soggettivo (in relazione ai soggetti destinatari dei beni estratti dal deposito).
In particolare, viene eliminata la restrizione all’utilizzo del deposito, prevista dall’attuale art. 50-bis co. 4 lett. c) del DL 331/93, per i soli beni destinati a soggetti identificati in un altro Stato della Ue, fatta esclusione per i beni di cui alla Tabella A-bis allegata allo stesso DL 331/93 (es. metalli, cereali).
In conseguenza delle ampliate condizioni di utilizzo del deposito, l’art. 4 co. 7 del DL 331/93 prevede delle limitazioni per l’estrazione dei beni che non siano di provenienza intra Ue:
– per i beni di provenienza nazionale, l’estrazione avviene con assolvimento dell’IVA da parte del gestore del deposito per conto del soggetto che estrae i beni, non applicandosi il reverse charge;
– per i beni di provenienza extra Ue, immessi in libera pratica nel territorio comunitario e quindi introdotti in deposito, l’estrazione, con il meccanismo del reverse charge, dev’essere effettuata mediante prestazione di idonea garanzia in favore dell’Amministrazione finanziaria (fino alla pubblicazione di uno specifico decreto attuativo, però, l’imposta sarà dovuta dal gestore del deposito, analogamente a quanto previsto per l’estrazione di beni di provenienza nazionale).
Trasmissione telematica dei dati delle fatture o dei corrispettivi e altre misure in tema di accertamento – Novità del DL 193/2016 in corso di conversione
Tale decreto ha previsto due nuovi obblighi comunicativi trimestrali aventi ad oggetto:
– i dati delle fatture emesse e ricevute;
– i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.
In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:
– rimodulazione delle sanzioni relative all’omessa o irregolare comunicazione;
– anticipazione di un anno della soppressione della comunicazione “black list”;
– modifica dei termini di trasmissione delle comunicazioni.
Le comunicazioni devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, fatta eccezione per quelle relative al secondo trimestre, da presentarsi entro il 16 settembre di ogni anno. Inoltre, soltanto per il 2017, la prima comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017, con riferimento al semestre gennaio-giugno.
Per quanto concerne la scadenza ordinaria di settembre, relativa al secondo trimestre, bisogna osservare che essa determina un disallineamento temporale rispetto all’analoga trasmissione opzionale dei dati delle fatture da parte dei soggetti che opteranno per il regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, i quali provvederanno all’invio dei dati relativi al secondo trimestre entro il 31 agosto di ogni anno.
Responsabilità dei soci ex art. 36 del DPR 602/73 – Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili (C.T. Reg. Ancona 8.3.2016 n. 150/3/16)
I soci di società di capitali, ai sensi dell’art. 36 co. 3 del DPR 602/73, rispondono in proprio dei debiti fiscali se, nel periodo della liquidazione e nei due anni antecedenti, hanno ricevuto beni sociali o denaro in assegnazione dai liquidatori o dagli amministratori.
Per la C.T. Reg. Ancona 8.3.2016 n. 150/3/16, l’ente impositore può azionare la responsabilità predetta anche se l’avvenuto incasso di utili neri (presupposto per la stessa) deriva dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ammessa dalla giurisprudenza per le società di capitali a ristretta base sociale.
I giudici osservano poi che la responsabilità dei soci ha fondamenti diversi da quella, sempre disciplinata dall’art. 36 del DPR 602/73, relativa ai liquidatori e agli amministratori, e non può essere con questa cumulata.
Riapertura della voluntary disclosure – Novità del DL 193/2016 in corso di conversione
Il 9.11.2016 sono stati approvati alcuni emendamenti al Ddl. di conversione del DL 22.10.2016 n. 193 che riguardano la c.d. voluntary disclosure-bis.
In primo luogo, le modifiche in argomento prevedono la possibilità, per coloro che hanno già aderito in precedenza alla voluntary “internazionale”, di presentare la voluntary “nazionale”. Inoltre, viene previsto, specularmente, che coloro che hanno già presentato istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria “internazionale” potranno ora aderire alla voluntary “nazionale”.
Parallelamente, dovrebbero essere introdotte:
– la presunzione (salvo prova contraria) in base alla quale i contanti o i valori al portatore siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti; viene così distribuita su più periodi d’imposta la presunzione di evasione già presente nel sistema;
– la mancata applicazione delle sanzioni, per coloro che si sono già avvalsi della procedura di collaborazione volontaria, connesse con il quadro RW per i periodi d’imposta 2014 e 2015, a condizione che gli adempimenti medesimi siano adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso DL 193/2016.
Cedolare secca – Regime sanzionatorio – Novità del DLgs. 158/2015
Con l’introduzione del DLgs. 158/2015, in vigore dall’1.1.2016, sono state elevate le sanzioni applicabili in caso di omessa o parziale dichiarazione di canoni di locazione per i quali si sia optato per la cedolare secca.
In particolare, le citate norme hanno disposto l’applicazione di una sanzione:
– dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone di locazione con cedolare secca, con un minimo di 500,00 euro;
– dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione del canone di locazione con cedolare secca.
Il raddoppio delle sanzioni trova applicazione alle sole locazioni che applichino la cedolare secca.
Le sanzioni sono diminuibili accedendo all’istituto del ravvedimento operoso.
In caso di disconoscimento della cedolare secca, si ritiene applicabile la sanzione ordinaria, senza il raddoppio della cedolare secca.
Si ricorda, poi, che l’ultimo emendamento al DL 193/2016 ha disposto che non perde il regime sostitutivo il contribuente che, pur non avendo presentato il modello RLI alla proroga del contratto, abbia tenuto un comportamento coerente con la volontà di applicare l’imposta sostitutiva, pagando alle scadenze e dichiarando i redditi. In tal caso, però, troveranno applicazione le sanzioni da 100,00 euro o 50,00 euro (in caso di ritardo inferiore a 30 giorni).
Al di fuori di tali ipotesi, l’assenza di opzione per la cedolare può essere regolarizzata con la remissione in bonis di cui all’art. 2 del DL 16/2012.
Società di comodo – Impossibilità di ottenere maggiori profitti per le condizioni di mercato – Disapplicazione della disciplina – Condizioni (C.T. Reg. Bologna 18.10.2016 n. 2655/12/16)
Secondo la C.T. Reg. Emilia Romagna n. 2655/12/16, la società i cui ricavi sono integralmente costituiti da proventi per l’utilizzo del marchio, sulla base di un contratto stipulato con la società controllante, non è soggetta alla disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94; ciò, in quanto la situazione per cui i ricavi effettivi sono inferiori a quelli minimi è estranea alla volontà della società stessa e integra una delle “oggettive situazioni” idonee a disapplicare la disciplina.
La Commissione rigetta la tesi dell’Ufficio sottolineando altresì che, alla luce della circostanza che la società era interamente controllata, un eventuale adeguamento del contratto volto a garantire il superamento dei parametri minimi di legge per i ricavi della controllata avrebbe determinato, simmetricamente, maggiori costi per la controllante, con contestuale riduzione del suo reddito imponibile.
In aggiunta, i giudici sottolineano come la disciplina delle società di comodo deve essere orientata al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione.