Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati hanno approvato alcuni emendamenti che modificano, in maniera consistente, la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi. Infatti, si propone di:
– estendere la sanatoria ai ruoli/carichi trasmessi non più dall’1.1.2000 al 31.12.2015 ma dall’1.1.2000 al 31.12.2016;
– escludere dalla sanatoria tutte le violazioni che non sono tributarie o contributive, con l’eccezione di quelle sulle violazioni del Codice della Strada, per le quali la disciplina rimane invariata;
– postergare dal 23.1.2017 al 31.3.2017 il termine per la presentazione dell’istanza;
– limitare la discrezionalità di Equitalia nella determinazione dei termini per le rate che, per il 2017, dovranno riguardare il 70% degli importi ed essere pagate a luglio, settembre e novembre, mentre nel 2018 dovranno concernere il restante 30% e avranno come scadenza aprile e settembre.
Giustificato motivo oggettivo ritenuto insussistente – Natura discriminatoria del licenziamento (Cass. 3.11.2016 n. 22323)
Con la sentenza n. 22323/2016, la Corte di Cassazione ha definito come discriminatorio il licenziamento del dipendente disposto per un giustificato motivo oggettivo ritenuto insussistente, mentre le effettive ragioni del recesso risiedono nel precedente ricorso al giudice del lavoro, da parte dello stesso lavoratore, per far rimuovere uno stato di dequalificazione professionale.
Sul punto, la Cassazione osserva che il divieto di licenziamento discriminatorio, alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza comunitaria, è suscettibile di interpretazione estensiva, ricomprendendo, oltre alle ipotesi tipizzate dal legislatore, anche quella del licenziamento per ritorsione o rappresaglia.
In tale ultimo nucleo di motivi vietati, aggiunge la Cassazione, si iscrive l’ingiusta e arbitraria reazione dell’azienda a un comportamento legittimo del lavoratore.
Inoltre, nella pronuncia in esame si precisa che, al fine di poter ritenere il licenziamento discriminatorio, il motivo ritorsivo deve essere stato l’unica ragione determinante, precisando che la prova relativa a carico del lavoratore può essere raggiunta anche per presunzioni, come conseguenza ragionevolmente possibile di un fatto noto.
Anzianità contributiva – Modalità di computo – Part time verticale (Cass. 10.11.2016 n. 22936)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.11.2016 n. 22936, ha deciso il caso di un lavoratore assunto con un part – time verticale, a cui l’INPS aveva riconosciuto l’annualità contributiva solo per i periodi lavorati.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, ha disposto il pieno accredito della contribuzione al ricorrente per gli anni di part-time verticale, in virtù del principio di non discriminazione garantito a tutti i lavoratori “atipici”, secondo cui il dipendente part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello dei colleghi a tempo pieno.
Al riguardo, anche la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 10.6.2010, ha sancito che l’anzianità contributiva dei part-time, ai fini del diritto a pensione, deve essere calcolata come se il dipendente avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati.
Risoluzione o proroga del contratto di locazione – Mancata comunicazione – Conseguenze – Maxiemendamento al DL 193/2016
Il “pacchetto semplificazioni”, approvato il 10.11.2016 in sede di conversione del DL 193/2016, contiene alcune disposizioni sulla cedolare secca. In particolare, la nuova norma prevede che:
– in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale fosse stata validamente espressa l’opzione per la cedolare secca, non si configura la revoca della cedolare secca, purché il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente, corrispondendo l’imposta sostitutiva alle scadenze e compilando l’apposito quadro dedicato ai redditi di locazione da cedolare secca in UNICO PF;
– la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla scadenza del termine);
– la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla risoluzione).
Si ricorda, infatti, che l’art. 17 del DPR 131/86, come modificato dal DLgs. 158/2015, impone l’obbligo di comunicare la cessione, la risoluzione o la proroga del contratto di locazione entro 30 giorni dall’evento.
Ad oggi, però, la mancata comunicazione della proroga non è sanzionata di per sè, ma, potendo determinare l’uscita dal regime di cedolare secca, comporta le sanzioni sul mancato pagamento dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Invece, per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con opzione per la cedolare secca, è oggi prevista una sanzione pari a 67,00 o 35,00 euro.
Le novità introdotte dal pacchetto semplificazioni, dunque, inaspriscono la risposta sanzionatoria in caso di mancata comunicazione di eventi successivi alla registrazione di contratti di locazione con cedolare secca, lasciando immodificate le sanzioni per i contratti che non accedono all’imposta sostitutiva.
Certificazioni dei sostituti d’imposta e modelli 730 – Differimento dei termini – Maxiemendamento al DL 193/2016
Il c.d. “pacchetto semplificazioni” inserito nel DL 193/2016 introduce importanti novità in materia di termini per gli adempimenti, a decorrere dall’1.1.2017. Nello specifico, si dispone:
– il differimento dei termini, previsti dall’art. 17 del DPR 435/2001, per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP dal giorno 16 del mese di giugno/luglio al giorno 30 degli stessi mesi (per i soggetti IRES, i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, invece che entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%);
– la possibilità di differire il versamento del saldo IVA (ordinariamente in scadenza il 16 marzo) entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
– la soppressione dell’obbligo di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con un saldo finale superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate compensazioni, che era stato introdotto dall’1.10.2014 dall’art. 11 del DL 66/2014;
– il differimento dal 28 febbraio al 31 marzo del termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, l’ammontare delle ritenute operate e l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti (la nuova disciplina si applica a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016, che dovranno quindi essere consegnate entro il 31.3.2017);
– la messa a regime della proroga dal 7 al 23 luglio del termine di presentazione dei modelli 730 per i contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.
Innalzamento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità o per la prestazione di garanzia – Maxiemendamento al DL 193/2016
Con il “pacchetto semplificazioni” presentato dal Governo, che dovrebbe modificare il DL 193/2016, in sede di conversione in legge, viene previsto l’innalzamento a 30.000 euro (rispetto agli attuali 15.000 euro) del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza particolari formalità (oltre all’esposizione in dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
Al di sopra della soglia di cui all’art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72 (che si prevede di innalzare a 30.000 euro), invece, per l’esecuzione dei rimborsi IVA è necessario:
– per la generalità dei soggetti passivi, richiedere l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR e presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità economico-patrimoniale;
– presentare idonea garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria, per i soggetti in stato di “osservazione fiscale” (es. soggetti che hanno ricevuto la notifica di accertamenti negli ultimi 2 anni, al di sotto di specifiche soglie; soggetti che esercitano l’attività da meno di due anni) ovvero per i soggetti che non hanno apposto il visto di conformità o che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Comunicazione trimestrale dei dati IVA – Termine del 25.7.2016 per la prima comunicazione dei dati delle fatture emesse – Maxiemendamento al DL 193/2016
Con gli emendamenti approvati all’art. 4 del DL 193/2016, nell’iter di conversione in legge del decreto, si prevede:
– una prima comunicazione semestrale, da effettuarsi entro il termine del 25.7.2017, per i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 (dopo di che dovrebbe essere ripristinata l’ordinaria cadenza trimestrale);
– il differimento al 16 settembre del termine per le comunicazioni IVA trimestrali relative al secondo trimestre di ciascun anno (con esclusione della comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo trimestre 2017, essendo previsto, come detto, un termine ad hoc per il primo semestre 2017);
– l’abolizione già per il 2017 delle comunicazioni “black list” con riferimento all’annualità 2016;
– la riduzione delle sanzioni per l’omessa o errata trasmissione di ogni fattura a 2 euro per ogni fattura (con un massimo di 1.000 euro) e la possibilità di ulteriore riduzione alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni;
– la riduzione delle sanzioni per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, da 500 a 2.000 euro (anche in questo caso con possibilità di ridurre le sanzioni alla metà, regolarizzando entro 15 giorni).
Inoltre, nell’ambito del “pacchetto semplificazioni”, destinato a modificare il DL 193/2016 in sede di conversione in legge, viene prevista l’abolizione della comunicazione relativa agli acquisti di beni da operatori di San Marino documentati con autofattura ex art. 16 del DM 24.12.1993. Tale abolizione opera relativamente alle annotazioni sul registro acquisti effettuate a decorrere dall’1.1.2017. L’ultimo adempimento è, quindi, previsto, per le annotazioni effettuate nel mese di dicembre 2016, da compiersi entro l’ultimo giorno del mese di gennaio 2017 (quadro SE del modello polivalente).
Maxiemendamento al DL 193/2016 – Modifiche in tema di accertamento delle imposte
Nel maxiemendamento governativo presentato in sede di conversione del DL 22.10.2016 n. 193 sono contenute diverse novità in tema di accertamento delle imposte, tra cui:
– la previsione di un limite quantitativo per l’operatività della presunzione legale derivante dai prelevamenti non giustificati (1.000,00 euro giornalieri e comunque 5.000,00 euro mensili);
– la sospensione dall’1.8 al 4.9 dei termini relativi alla richiesta di documenti e informazioni provenienti dagli enti impositori, salvo il caso di accessi, ispezioni e verifiche nonchè dei rimborsi IVA;
– la sospensione dall’1.8 al 4.9 dei termini di 30 giorni per il versamento delle somme da avviso bonario, entro cui bisogna perfezionarne la definizione, inclusi gli importi da tassazione separata (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97);
– la cumulabilità della sospensione del termine per il ricorso derivante dalla domanda di adesione (90 giorni ex artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97) con la sospensione feriale (dall’1.8 al 31.8 ex art. 1 della L. 742/69).
Rottamazione delle cartelle di pagamento – Aggiornamento del modello di istanza
Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni per la compilazione del modello di istanza approvato il 4.11.2016 relativo alla rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, che va presentato entro il 23.1.2017.
Appurato che è possibile sanare anche singoli debiti, occorre, come regola generale, indicare, a seconda delle ipotesi, il numero identificativo della cartella di pagamento, il numero del riferimento interno evincibile dalla nota di presa in carico dell’accertamento esecutivo o il numero identificativo dell’avviso di addebito INPS.
Se il debitore intende sanare solo una o più partite contenute nella singola cartella di pagamento, bisogna indicare il relativo numero di ruolo.
Qualora, infine, si intendano definire uno o più debiti portati a riscossione dal medesimo ruolo, occorre indicare l’estremo dell’atto, presente, per le cartelle di pagamento, nella sezione “Dati identificativi della cartella”.
Rottamazione delle cartelle di pagamento – Possibili modifiche in sede di conversione del decreto
Tra le proposte di modifica dell’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, che allo stato attuale non sono però definitive, si segnalano le seguenti:
– la postergazione del termine di presentazione della domanda dal 23.1.2017 al 31.3.2017, con possibilità di integrare le istanze già presentate;
– l’allungamento della dilazione, in quanto il 70% degli importi potrà essere pagato nel 2017 mentre il restante 30% nel 2018;
– l’ampliamento dell’ambito oggettivo della sanatoria, che non riguarderebbe più i ruoli consegnati dall’1.1.2000 al 31.12.2015 ma dall’1.1.2000 al 31.12.2016;
– l’esclusione di alcuni debiti, derivanti, tra l’altro, dalle Autorità amministrative indipendenti, dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia;
– la possibilità, per gli enti locali, di scegliere, mediante apposita delibera, se prevedere la rottamazione delle ingiunzioni fiscali.