Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti (Cass. 8.11.2016 n. 22662)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8.11.2016 n. 22662, ha affrontato il tema dei limiti di legittimità dei c.d. controlli difensivi (art. 4 della L. 300/70 precedente le modifiche), finalizzati non a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare il patrimonio aziendale e/o ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti.
I giudici di legittimità hanno affermato che i controlli difensivi, nel testo vigente all’epoca dei fatti, richiedono certamente il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, ma solo nel caso in cui da essi derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
In tal modo, si escludono dall’applicazione dell’art. 4 della L. 300/70 i controlli diretti ad appurare comportamenti estranei all’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro ovvero alla tutela di beni esterni al rapporto stesso.
Alla luce di tali principi, la Suprema Corte ha quindi dichiarato legittimo il licenziamento operato nei confronti di una dipendente che aveva sottratto una busta contenente denaro dalla cassaforte aziendale, sfilandola dalla fessura con un tagliacarte. La condotta era stata registrata in un filmato impresso da una telecamera preposta al controllo della predetta cassaforte e utilizzato a fini disciplinari.

Piano “Industria 4.0″ – Investimenti effettuati – Disposizioni in materia di rimborsi IVA

Piano “Industria 4.0″ – Investimenti effettuati – Disposizioni in materia di rimborsi IVA
Il Ddl. di Bilancio 2017 prevede alcune agevolazioni volte a favorire il rinnovamento tecnologico e la competitività delle imprese italiane. Si tratta delle disposizioni che rinnovano i super-ammortamenti e introducono gli iper-ammortamenti per alcuni beni strumentali, nonché delle disposizioni in materia di credito d’imposta per le spese incrementative relative ai costi di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.
Le imprese, nel considerare l’opportunità di effettuare investimenti che permettano di beneficiare delle citate agevolazioni, non possono prescindere da una valutazione dell’esposizione finanziaria che l’investimento richiederà. A tal proposito assumono rilevanza le disposizioni di cui agli artt. 30 co. 3 lett. c) e 38-bis co. 2 del DPR 633/72, che consentono un’attenuazione dell’aggravio finanziario, derivante dall’IVA, connesso ai nuovi investimenti.
Dette disposizioni, infatti, prevedono, rispettivamente:
– l’accesso al rimborso annuale dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili e dei beni e servizi per studi e ricerche;
– l’accesso al rimborso trimestrale dell’imposta assolta sugli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, se effettuati per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili nel medesimo periodo.

Attività di gestione di beni – Massime del Comitato Triveneto dei Notai

Il Comitato Triveneto dei Notai, nelle massime G.A.10 e O.A.11, ha precisato che l’attività di gestione di beni (mobili o immobili):
– se intesa come “attività non commerciale” può essere oggetto sia di una società “commerciale” sia di una società semplice. L’attività è “non commerciale” se svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (si pensi alla società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza erogare servizi accessori);
– è da intendere come una comunione di godimento e, quindi, non può essere posta come oggetto sociale di alcun tipo di società, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione economico tipico del contratto di società, vincolo che, se costituito, esclude la disciplina sulla comunione (e, di conseguenza, la facoltà per i comproprietari di usare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).

Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e investimenti “tecnologici” (c.d. “Nuova Sabatini”) – Novità del Ddl di bilancio 2017

Il Ddl di bilancio 2017 proroga la “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013 e introduce un contributo potenziato in caso di investimenti con carattere innovativo.
Il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese viene infatti prorogato fino al 31.12.2018.
Inoltre, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di processo e/o di prodotto, le PMI possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all’art. 2 del DL 69/2013 per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, quali gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). In tal caso, il contributo di cui all’art. 2 co. 4 del DL 69/2013 è concesso con una maggiorazione pari al 30% della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.

Iva intracomunitaria – Attività del cessionario cessata prima dell’emissione della fattura – Regime di non imponibilità (C.T. Reg. Firenze 20.9.2016 n. 1577/5/16)

Secondo quanto affermato con sentenza C.T. Reg. Firenze 20.9.2016 n. 1577/5/16, non è legittimo il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie nel caso in cui il cedente abbia riportato in fattura il numero identificativo VIES di un cessionario la cui attività è cessata, laddove non sia fornita prova del trasferimento intracomunitario dei beni.
Per quanto attiene all’obbligo di indicare in fattura il codice identificativo del cessionario, la Corte di Giustizia Ue, in più occasioni, ha evidenziato come si tratti di un requisito formale che non può giustificare il venir meno del diritto alla detassazione IVA dell’operazione (cfr. cause C-273/11 e C-587/10).
Secondo la sentenza della C.T. Reg. Firenze, invece, era onere del cedente fornire indicazioni in merito allo status di soggetto passivo del cessionario, avendo riportato in fattura il codice identificativo IVA appartenente a un soggetto cessato.
Non poteva essere riconosciuto il regime di non imponibilità IVA giacché, nella fattispecie, il cedente nemmeno aveva fornito la prova del trasferimento dei beni dall’Italia nello Stato Ue di destinazione (condizione, quest’ultima, riconosciuta come sostanziale anche dalla giurisprudenza comunitaria).

Anticipazioni sul disegno di legge di bilancio 2017 – Novità in materia di lavoro e previdenza

Il Min. Lavoro ha proposto un pacchetto di emendamenti alla Legge di bilancio 2017, che prevedono:
– di esonerare dal pagamento della tassa di licenziamento nei cambi di appalti, anche per il 2017, quei datori di lavoro che assicurino comunque la prosecuzione del rapporto di lavoro, grazie alle clausole sociali contenute nei Contratti collettivi e senza ricorrere alla Naspi;
– l’introduzione dell’ISEE precompilato, in virtù del quale, in via sperimentale per il 2017, INPS e Agenzia delle Entrate coopereranno per precompilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all’indicatore della situazione economica equivalente;
– il rifinanziamento degli Istituti tecnici superiori;
– l’incremento della dote destinata al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Rottamazione delle cartelle di pagamento – Definizione ex DL 193/2016 – Scadenza per il versamento della totalità delle somme e/o delle rate

In base all’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, il contribuente, entro il 23.1.2017, deve presentare istanza di definizione all’Agente della riscossione, e questi, entro il 24.4.2017, comunica sia l’entità delle somme da versare sia la relativa scadenza, o quella delle singole rate.
La legge si limita ad affermare che la dilazione, al massimo, può essere in quattro rate, e che la terza non può avere scadenza posteriore al 15.12.2017 mentre la quarta al 15.3.2018.
Fermo restando il termine ultimo delle due scadenze indicate, è opportuno un atteggiamento di leale collaborazione tra contribuente e Agente della riscossione. Quest’ultimo deve sì individuare le scadenze, ma se, ad esempio, il contribuente necessita di tempo per ottenere i fondi dall’istituto di credito, di ciò bisogna tenerne conto.
Nella domanda di definizione ben può essere allegata una memoria con cui si fanno presente eventuali necessità connesse ai tempi dell’erogazione del denaro ad opera delle banche.

Vizio di notifica della cartella di pagamento – Ricorso notificato alla sola Agenzia delle Entrate (Cass. 9.11.2016 n. 22729)

La legittimazione processuale passiva dell’ente impositore spetta anche quando il contribuente, nel ricorso contro l’avviso di mora o l’intimazione ad adempiere, lamenti il vizio di notifica dell’atto prodromico, rappresentato dalla cartella di pagamento.
Non può quindi essere eccepito che, nella specie, la legittimazione spetta unicamente all’Agente della riscossione.
Insieme a tale principio, Cass. 9.11.2016 n. 22729 specifica che ciò, tra l’altro, emerge dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.7.2008 n. 51, in cui gli uffici sono stati esortati, in fattispecie del genere, a chiamare in causa l’Agente della riscossione, in modo che questi possa depositare in giudizio i documenti probativi della notifica.

Procedura di mobilità – Criteri di scelta dei lavoratori in eccedenza – Legittimità (Cass. 7.11.2016 n. 22543)

Con la sentenza 7.11.2016 n. 22543, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di collocamento in mobilità e licenziamento collettivo, ribadendo che, se il criterio di scelta dei lavoratori in eccedenza adottato nell’accordo tra datore di lavoro e sindacati è unico e riguarda, come nel caso in esame, la possibilità di accedere al prepensionamento, lo stesso è applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere dal settore aziendale di appartenenza. Risultano in tal senso irrilevanti i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità disciplinata dalla L. 223/91.

Va quindi cassata la sentenza d’appello che aveva ritenuto illegittimo un licenziamento giudicando erronea la tesi datoriale secondo cui, una volta concordati i criteri di scelta, questi sarebbero applicabili a prescindere da ogni rapporto di causalità del singolo licenziamento rispetto all’eccedenza, con la conseguenza che i licenziamenti potrebbero riguardare anche settori non direttamente interessati dalla eccedenza in questione. Per la Corte d’Appello era invece necessario il nesso tra le ragioni aziendali, le esigenze tecnico produttive ed organizzative ex art. 5 della L. 223/91 e la scelta dei lavoratori da licenziare.

Contribuzione ai fondi pensione – Limite di deducibilità – Novità del Ddl. di bilancio 2017

In linea con l’obiettivo di rilancio del welfare aziendale già perseguito dalla L. 208/2015, il Ddl. di bilancio 2017 detta una disciplina fiscale di maggior favore con riferimento alle ipotesi di sostituzione dei premi di risultato – potenzialmente assoggettabili, stante la sussistenza di tutti i presupposti, ad imposta sostitutiva del 10% – con specifici servizi, individuati, tra l’altro, nella previdenza complementare.Si stabilisce, infatti, che, ove il dipendente, in presenza di una previsione abilitante della contrattazione collettiva aziendale o territoriale, decida di effettuare il suddetto scambio, totale o parziale, tra percezione dei premi di risultato e versamento di contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 252/2005, questi ultimi, in ogni caso, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, andando esenti non solo dal prelievo fiscale sostitutivo, ma anche dalla tassazione ordinaria, indipendentemente dal superamento, o meno, del limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro.