Cassa integrazione in deroga – Utilizzo delle risorse (circ. Min. Lavoro 4.11.2016 n. 34)

Il Ministero del Lavoro, con la circ. 4.11.2016 n. 34, ha fornito le prime indicazioni in merito alla nuova possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, riconosciuta dal DLgs. 185/2016 alle Regioni.In particolare, la circolare in oggetto ha previsto che:

-le risorse a disposizione delle Regioni possono essere utilizzate, in deroga al DM 83473/2014, per finanziare provvedimenti che possono andare anche oltre il 31.12.2016, ma non oltre il 31.12.2017 e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili;

-il 50% delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga potrà essere utilizzato per finanziare iniziative di politica attiva del lavoro che siano avviate entro la fine dell’anno;

-i trattamenti dovranno essere destinati in via prioritaria alle imprese operanti nelle aree di crisi complessa, possibilità condizionata alla presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Note di variazione in caso di procedure concorsuali e assimilate – Novità del Ddl. di bilancio 2017

Il Ddl. di bilancio 2017 interviene sulla disciplina in materia di note di variazione IVA in diminuzione, eliminando parte delle modifiche operate con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).Per quanto concerne la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, sono eliminate le disposizioni che determinano la data a decorrere dalla quale è possibile emettere la nota, con riferimento alle singole procedure.

L’emissione delle note di variazione IVA nei confronti di un soggetto in stato di crisi torna ad essere regolata dal previgente art. 26 co. 2 del DPR 633/72, integrato nel senso di prevederne l’applicazione nel caso di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

Ritorna, quindi, a essere rilevante il requisito dell’infruttuosità della procedura concorsuale, coerentemente con quanto affermato dalla C.M. 17.4.2000 n. 77 nonché in Cass. 16.12.2011 n. 27136.

Ne consegue che, anche per i fallimenti dichiarati dall’1.1.2017 (e i concordati preventivi aperti dopo tale data), rimane la necessità del creditore, per maturare il diritto all’emissione della nota di variazione IVA, rispettivamente, di essere:

– ammesso allo stato passivo esecutivo del fallimento (previa domanda di insinuazione);

– inserito nell’elenco dei creditori del concordato preventivo (previa domanda di ammissione alla procedura).

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni – Mancata indicazione nel rogito di compravendita immobiliare del valore del terreno o di un prezzo inferiore al valore minimo di riferimento – Effetti

In tema di cessioni di terreni rivalutati ex art. 7 della L. 448/2001, l’ordinanza Cass. 28.9.2016 n. 19242 interviene sull’indicazione in atto del valore di perizia per applicare il regime agevolativo in commento.Si osserva che la norma citata attribuisce al contribuente la possibilità di calcolare la plusvalenza tassabile ai fini dell’imposta sui redditi, assumendo come valore iniziale quello che il bene medesimo aveva alla data cui si riferisce la perizia, in deroga al sistema ordinario di determinazione della plusvalenza tassabile stabilito dall’art. 67 del TUIR. 

Il regime in commento è consentito dalla legge alla duplice condizione che:

– il valore del terreno alla data di perizia sia assoggettato ad imposta sostituiva;

– detta imposta sia versata entro un determinato termine.

Non risulta nessun ulteriore requisito ai fini della facoltà di utilizzare la suddetta deroga di determinazione dell’imponibile, attesa l’assenza di ulteriori limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.

Non può dunque ritenersi che la mancata indicazione, nel rogito di vendita dell’immobile, del valore del cespite come rideterminato ex art. 7 della L. 448/2001 costituisca condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di utilizzare il regime agevolativo.

In senso conforme, si segnalano C.T. Reg. Milano 28.6.2016 n. 3836/1/16 e Cass. 6.6.2012 n. 9109.

Detrazione IRPEF del 65% per il risparmio energetico – Applicazione alle parti comuni condominiali – Cessione del credito da parte dei condomini incapienti – Novità del Ddl di bilancio 2017

Il Ddl di bilancio 2017 proroga fino al 31.12.2017 la possibilità di cedere la detrazione IRPEF del 65% per i lavori di risparmio energetico su parti comuni condominiali da parte dei condomini incapienti.Tra le altre novità in tema di detrazioni, inoltre, sarà possibile cedere il credito IRPEF e IRES da parte di tutti condòmini (anche non incapienti), dal 2017 al 2021, non solo verso i fornitori che hanno effettuato gli interventi sulle parti comuni, ma anche nei confronti di altri soggetti privati (quali, ad esempio, commercialisti, architetti, amministratori di condominio, imprenditori o persone fisiche), i quali potranno decidere anche di rivendere a terzi questi crediti fiscali.

Per le spese pagate dal 2017 al 2021 dai condomini per gli interventi antisismici su parti comuni di edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3, da cui derivi una riduzione del rischio sismico di una o due classi, i soggetti beneficiari (anche non incapienti) della relativa detrazione IRPEF e IRES, rispettivamente del 75% e dell’85%, potranno cedere il credito d’imposta ai relativi fornitori o a soggetti privati (esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari), con la possibilità che questo credito sia successivamente cedibile a terzi. 

La stessa tipologia di cessione (in questo caso, senza l’esclusione di banche e intermediari), poi, potrà essere effettuata anche per l’eco-bonus nelle parti comuni condomini del 70% o del 75%.

Rottamazione delle cartelle esattoriali – Approvazione del modello di istanza (comunicato stampa Equitalia 4.11.2016)

Equitalia, mediante comunicato stampa del 4.11.2016, ha divulgato l’approvazione del modello di istanza che i debitori, entro il 23.1.2017, devono inviare mediante posta elettronica o presentare allo sportello al fine di beneficiare della rottamazione dei carichi affidati dall’1.1.2000 al 31.12.2015.
Dal modello si evincono informazioni molto importanti:
– la definizione non deve essere integrale, dunque il debitore sceglie quali cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito sanare;
– anche in merito al singolo atto (si pensi alla cartella di pagamento che riscuote ruoli derivanti da più enti impositori), il debitore sceglie la partita da sanare;
– fermo restando il termine massimo della terza e quarta rata (15.12.2017 e 15.3.2018), l’Agente della riscossione decide i termini per il versamento della totalità delle somme o delle rate.

Disegno di legge di riordino del lavoro autonomo – Approvazione da parte del Senato

Ieri, 3.11.2016, l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge (n. 2233) recante le misure volte a tutelare il lavoro autonomo non imprenditoriale e a favorire il c.d. “lavoro agile” (o “smart working”), collegato alla manovra di finanza pubblica.Tre le novità concernenti le tutele lavoristiche/previdenziali/assistenziali, si segnalano:

– l’estensione da 3 a 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino della durata del congedo parentale per i professionisti iscritti alla Gestione separata;

– la possibilità di ricevere, pur continuando a lavorare, l’indennità di maternità (non più subordinata, dunque, all’astensione dall’attività lavorativa);

– in caso di malattia o infortunio, la possibilità di sospendere la prestazione (salvo che venga meno l’interesse del committente);

– la delega al Governo a semplificare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, quando risultino simili ad abitazioni;

– la delega al Governo a individuare gli “atti pubblici” da devolvere alle professioni ordinistiche;

– la delega al Governo a consentire alle Casse di previdenza di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche nuove “prestazioni sociali”, con particolare riguardo agli iscritti colpiti da gravi patologie.

Quanto alle misure a carattere fiscale, particolare rilevanza riveste la previsione della deducibilità:

– delle spese per master, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, fino ad un massimo di 10.000,00 euro;

– dei costi sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle parcelle.

Lavoro accessorio – Obbligo di comunicazione – Trasmissione cumulativa dei dati (nota Min. Lavoro 2.11.2016 n. 20137)

Il Min. Lavoro, con la nota 2.11.2016 n. 20137, ha chiarito che talvolta, in caso di prestazioni di lavoro accessorio, il committente può effettuare la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) tramite una email “cumulativa”.In particolare, ciò può avvenire:

– in caso di orario “spezzato” nella stessa giornata, per cui è sufficiente che il committente invii una sola comunicazione preventiva all’INL contenente le fasce orarie interessate;

– quando il medesimo committente impieghi più lavoratori, purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente e analiticamente esposti; 

– in caso di committenti non agricoli che impieghino del personale per tutta la settimana. In tal caso è sufficiente una sola comunicazione che indichi i giorni, il luogo, l’ora di inizio e di fine di ogni giornata.

Determinazione della plusvalenza – Valore accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette – Condizioni – Novità del DLgs. 147/2015 (Cass. 3.11.2016 n. 22221)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.11.2016 n. 22221, ribadisce che, in ipotesi di cessione di azienda, in virtù di quanto disposto, con portata retroattiva, dall’art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015, non configura presunzione di maggior corrispettivo, ai fini delle imposte dirette, l’accertamento di maggior valore dell’immobile o dell’azienda ai fini dell’imposta di registro.Peraltro, spiega la Corte, nel caso di specie, anche ipotizzando che fosse applicabile la presunzione di corrispondenza tra corrispettivo e valore (su cui era fondato l’accertamento di maggior plusvalenza dell’ufficio) i contribuenti l’avrebbero superata, fornendo convincenti prove (patologia di uno dei soci della società cedente e dissidi tra di essi) del fatto che, nel caso concreto, le parti avevano ceduto l’azienda ad un prezzo inferiore al suo valore di mercato.

Spese di formazione e di aggiornamento professionale – Deducibilità integrale – Novità del Ddl. per la tutela del lavoro autonomo

Il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo presenta una disposizione riguardante la deducibilità delle spese sostenute dal professionista per la formazione.L’attuale art. 54 co. 5 del TUIR prevede una deducibilità al 50% delle “spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno”.

La modifica normativa (che, in assenza di differenti indicazioni, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) prevede, invece, la deducibilità integrale per “le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi” con il limite annuo di 10.000,00 euro di spese sostenute. 

Nessun riferimento è posto alle “spese di viaggio e soggiorno”, lasciando intendere l’applicabilità delle regole generali. L’art. 54 co. 5 del TUIR dispone, infatti, che “le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”. Pertanto, quando entrerà in vigore la modifica normativa, occorrerà distinguere tra:

– spese di iscrizione, deducibili integralmente sino all’importo annuo di 10.000,00 euro;

– spese per il vitto e l’alloggio (indipendentemente che siano sostenute per la partecipazione a convegni o per altre finalità professionali), deducibili al 75% nel limite del 2% dei compensi o (se di rappresentanza) dell’1% (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009).

Detrazione IRPEF per il recupero edilizio e detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Novità del Ddl di bilancio 2017

Il Ddl di bilancio 2017 estende fino al 2021 la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti al risparmio energetico eseguiti sulle parti comuni condominiali o di tutte le unità immobiliari del singolo condominio.Sempre per il quinquennio 2017-2021, la detrazione aumenta al 70% se i lavori interesseranno l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, ovvero al 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e conseguono almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.

Inoltre, per gli interventi che dal’1.1.2017 al 31.12.2021 potranno beneficiare delle suddette detrazioni del 70% o del 75%, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito d’imposta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi stessi, nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.