Nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio – Chiarimenti (nota Min. Lavoro 2.11.2016 n. 20137)

Con la nota 2.11.2016 n. 20137, il Min. Lavoro ha fornito alcune risposte a quesiti inerenti il nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio (artt. 48 e ss. del DLgs. 81/2015), precisando che:
– tale comunicazione può riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori alle dipendenze dello stesso committente, a condizione che i dati riferiti a ciascun lavoratore siano esposti in modo dettagliato e analitico;
– nel caso in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per l’intera settimana lavorativa, il committente può inviare un’unica comunicazione specificando le singole giornate interessate, il luogo e l’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
– le diverse fasce orarie di lavoro relative allo stesso prestatore di lavoro, possono essere trasmesse con un’unica comunicazione, a condizione che il committente specifichi l’orario in cui il lavoratore è impegnato nell’attività lavorativa;
– eventuali variazioni della comunicazione già effettuata devono essere comunicate almeno 60 minuti prima dell’attività cui si riferiscono, individuando in dettaglio le diverse casistiche. In mancanza, troverà applicazione la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione (art. 49 del DLgs. 81/2015);
– nelle ipotesi in cui siano state omesse sia la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS, sia la comunicazione alla sede territoriale competente dell’INL, sarà applicabile solo la maxisanzione per il lavoro nero;
– sono esclusi dall’obbligo di comunicazione all’INL i committenti che, pur in possesso di partita IVA, non sono imprenditori. Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di denuncia di inizio dell’attività all’INPS;
– la sede competente dell’Ispettorato a cui inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.

Esonero contributivo per le nuove assunzioni – Novità del Ddl. di bilancio 2017

Nell’attuale versione del Ddl. di bilancio 2017 non si dispone il rinnovo della seconda versione del c.d. “bonus Renzi” per le assunzioni a tempo indeterminato, che per il 2016 ha comportato uno sgravio del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un massimo di 3.250 euro annui, e neppure l’incentivo previsto per le assunzioni in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Al loro posto è previsto un nuovo incentivo per chi assume a tempo indeterminato giovani, anche in apprendistato, entro i 6 mesi successivi all’acquisizione di tutti i titoli della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria. In sintesi, l’incentivo spetterà al datore di lavoro presso la cui impresa il giovane abbia svolto un periodo di apprendistato duale o almeno il 30% delle ore di alternanza obbligatoria previste dalla cosiddetta “Buona Scuola”, nella misura di 400 ore nel triennio finale degli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei.
Il bonus, che si applicherà alle nuove assunzioni effettuate dall’1.1.2017 al 31.12.2018, è pari allo sgravio totale triennale dei contributi a carico del datore di lavoro, eccetto premi e contributi INAIL, fino al massimo di 3.250 euro annui.

Riapertura della voluntary disclosure – Novità del DL 193/2016

Con riferimento alla proroga della voluntary disclosure introdotta dal DL 193/2016, la principale novità è rappresentata dall’opzione al versamento spontaneo di imposte, interessi e sanzioni. In altri termini, il contribuente potrà autoliquidare il prelievo dovuto, assumendosi le responsabilità degli eventuali errori.
Questa soluzione dovrebbe essere utilizzata solo nei casi più semplici, in quanto l’accertamento da parte dell’Ufficio e la condivisone degli accadimenti (spesso suscettibili di interpretazioni non univoche) possono aiutare il contribuente ad ottenere un pieno ed efficace esito del procedimento.

Rottamazione delle cartelle Equitalia – Ambito applicativo – Computo degli aggi (audizione dell’amministratore delegato di Equitalia alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati del 2.11.2016)

L’amministratore delegato di Equitalia Ruffini, nel corso dell’Audizione alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati del 2.11.2016, ha affermato che:
– la sanatoria dei ruoli riguarda una platea significativa di contribuenti, concernendo tutti i “ruoli” consegnati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015, a prescindere dalla loro natura e dall’ente impositore;
– la sanatoria dei ruoli comporta lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, quindi il contribuente dovrà corrispondere soltanto le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora;
– l’aggio di riscossione è sì dovuto, ma spetta solo sulle somme oggetto di definizione, dunque non sulle sanzioni;
– per ciò che riguarda l’Agenzia delle Dogane, sono escluse solo le risorse proprie dell’UE e l’IVA all’importazione (rientrano quindi gli altri tributi da questa gestiti, aggiungiamo noi ad esempio le accise).

Campi da tennis condominiali – Assoggettamento ad ICI e IMU (Cass. 18.7.2016 n. 14663)

La Cass. 14663/2016 ha affermato che i campi da tennis condominiali possono essere assoggettati all’ICI (e di conseguenza all’IMU), a meno che il contribuente riesca a provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esenzione ai sensi della lett. b) dell’art. 7 co. 1 del DLgs. 504/92, ossia l’esercizio di attività sportiva e la natura di ente non commerciale del soggetto passivo (nel caso di specie il supercondominio).
Secondo la Corte, infatti, il fatto che i campi da tennis siano di proprietà del supercondominio non è sufficiente “a giustificare l’esenzione dall’Ici, essendo gli enti esentati solo quelli che, avendo la natura di enti non commerciali, siano diretti utilizzatori dell’immobile”.

Super-ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata – Spettanza dell’agevolazione – Termine del 31.12.2016

L’attuale versione della disciplina sui super-ammortamenti ex art. 1 co. 91 della L. 208/2015, relativa agli investimenti effettuati fino al 31.12.2016, consente di agevolare tutti i mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del TUIR, ivi inclusi i veicoli a deducibilità limitata che però, stando alle prime bozze del Ddl. di bilancio, saranno invece esclusi dall’agevolazione per il 2017.
Si evidenzia che le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR).
Pertanto, anche sulla base delle esemplificazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 23/2016, ai fini dei super-ammortamenti rileva il momento della consegna dell’auto (non quindi il pagamento della stessa, neanche in acconto).
Di conseguenza, le auto a deducibilità limitata, per poter beneficiare dell’agevolazione, devono essere consegnate entro il 31.12.2016.

Avviso di accertamento – Particolare e motivata urgenza – Legittimità – Condizioni

Il 31.12.2016 decade il potere di accertamento per le dichiarazioni presentate entro il 31.12.2012 (periodo d’imposta 2011) e per quelle omesse relative al 2010. In questo periodo dell’anno, alcuni uffici notificano processi verbali motivati da ragioni di urgenza per poi emettere, entro fine anno, l’avviso di accertamento relativo ai predetti periodi d’imposta.
Tale comportamento è contestabile nella misura in cui le addotte ragioni di urgenza siano meramente strumentali ad evitare la decadenza dal potere di accertamento. Di norma, infatti, devono trascorrere 60 giorni dal termine del controllo prima di emettere l’atto impositivo onde consentire al contribuente di presentare eventuali memorie difensive (art. 12 co. 7 della L. 212/2000); per concedere questa possibilità i pvc avrebbero dovuto essere consegnati, al massimo, entro il 31.10.2016 in modo da poter emettere e notificare l’eventuale accertamento il 31.12 (ultimo giorno utile per rettificare il periodo di imposta 2011).
In sede giurisprudenziale si ritiene pacifica l’applicazione della norma nelle ipotesi di accesso presso i locali del contribuente (Cass. 18184/2013), mentre alcuni dubbi restano per i controlli in ufficio (c.d. “a tavolino”).

Società di persone – Acconto utili – Disciplina applicabile – Indicazioni statutarie

Ai sensi dell’art. 2262 c.c. – dettato in tema di società semplice ed applicabile alle altre società di persone nei limiti di compatibilità – il socio ha diritto a percepire la propria quota di utili dopo l’approvazione del rendiconto, tranne che nello statuto sociale sia stabilito un patto contrario.
In tema di snc e di sas, peraltro, l’art. 2303 co. 1 c.c. afferma che non può farsi luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti; e non pare possa ritenersi conseguito un utile che non derivi da un rendiconto approvato. Occorre anche considerare che l’art. 2303 c.c., a differenza dell’art. 2262 c.c., non prevede il possibile patto contrario. Da tale ricostruzione emerge che l’erogazione di un acconto sull’utile costituisce una operazione sempre vietata per snc e sas.
Ciononostante Cass. 10786/2003 ha ritenuto che anche nelle snc e nelle sas è applicabile la previsione di cui all’art. 2262 c.c., cioè è possibile erogare acconti sugli utili previo inserimento di una specifica clausola nello statuto sociale.
A fronte di ciò, occorre valutare l’inserimento negli statuti di tutte le società personali della clausola che permette l’erogazione degli acconti sugli utili. Ferma restando la necessità che le somme erogate in acconto trovino copertura nell’utile effettivamente prodotto a fine esercizio.

Interventi a favore delle piccole imprese agricole – Acquisto di trattori e macchine agricole – Bando ISI Agricoltura 2016

Dal prossimo 10.11.2016 sarà attiva la prima fase della procedura per predisporre le istanza on line di accesso al finanziamento previsto dal Bando Isi Agricoltura 2016, destinato alle micro e piccole imprese agricole che intendono investire nell’acquisto (o nel noleggio con patto d’acquisto) di trattori o macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo sarà pari al 40% dell’investimento, ovvero al 50% per gli imprenditori giovani agricoltori individuati ai sensi dell’art. 2 punto 34 del Regolamento UE n. 702/2014, per un massimo di 60.000 ed un minimo di 1.000 euro.
L’erogazione avverrà a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto, che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione di esito positivo se si tratta di un acquisto diretto del trattore o della macchina agricola, ovvero a 365 giorni in caso di noleggio con patto d’acquisto.

Proroga per il 2017 e introduzione dell’iper-ammortamento – Novità del Ddl bilancio 2017

Il Ddl di bilancio 2017 prevede che la disciplina dei super-ammortamenti di cui all’art. 1 co. 91 della L. 208/2015, la quale riconosce una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, si applichi anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2017.
Viene, inoltre, prevista l’introduzione dei c.d. “iper-ammortamenti” al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0″. In particolare, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A al Ddl.
I soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento possono, inoltre, beneficiare di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B al Ddl.