Sulla G.U. n. 298 del 22.12.2016 è stato pubblicato il DM 6.12.2016 che definisce i criteri e le procedure per l’accesso al credito d’imposta ex art. 1 co. 982 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.
In particolare, la citata norma ha riconosciuto, per il 2016, un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
In attuazione legge di stabilità 2016, quindi, il DM 6.12.2016 fissa l’ambito del credito d’imposta, la misura, le modalità di riconoscimento e di fruizione e i dovuti controlli.
Bozze del modello IVA 2017 e relative istruzioni – Pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
Nella giornata del 23.12.2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, sul proprio sito internet, le bozze del modello di dichiarazione IVA 2017, del modello IVA Base 2017, del modello IVA 74-bis, nonché le relative istruzioni.
La dichiarazione riferita all’anno di imposta 2016 dovrà essere trasmessa entro il 28.2.2017, non essendo più consentito l’invio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le principali novità emergenti dalla bozza del modello di dichiarazione sono:
– l’introduzione del quadro VN per il recupero del credito IVA da parte dei soggetti che hanno presentato dichiarazione integrativa “a favore” nel corso del 2016;
– la previsione dei righi per le operazioni effettuate (o ricevute) con applicazione della nuova aliquota IVA del 5% o con le percentuali di compensazioni per prodotti agricoli introdotte a decorrere dall’1.1.2016;
– l’inclusione, nel campo 7 del rigo VE35, del computo delle cessioni di tablet, laptop e console da gioco, per le quali dal 2.5.2016 si applica il meccanismo del reverse charge;
– le modifiche, nel rigo VO33, in merito alla comunicazione per l’accesso e la revoca del regime IVA ordinario e dei regimi agevolati (regime forfetario ex L. 190/2014; regime di vantaggio ex art. 27 del DL 78/2010).
Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature (c.d. “Nuova Sabatini”) – Novità della legge di bilancio 2017
Il DM 22.12.2016, in corso di pubblicazione sull Gazzetta Ufficiale, dispone che dal 2.1.2017 riapre lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a valere sullo strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, concessi dal Ministero dello Sviluppo economico a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.
Si ricorda che la L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto, oltre al nuovo stanziamento finanziario pari a 560 milioni di euro per la proroga dell’apertura dello sportello, anche la possibilità di accedere a un contributo maggiorato del 30% per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification – RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Premio alla nascita e buoni per gli asili nido – Novità della legge di bilancio 2017
A decorrere dall’1.1.2017, la legge di bilancio 2017 prevede che venga riconosciuto un “premio alla nascita” di 800,00 euro.
Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, sarà corrisposto in un’unica soluzione, indipendentemente dal reddito del richiedente.
A partire dal prossimo anno, quindi, al compimento del settimo mese di gravidanza, le future mamme potranno presentare all’INPS un’apposita domanda per richiedere il nuovo premio.
Un’altra misura contenuta nella manovra, volta a sostenere le famiglie con figli nati a partire dall’1.1.2016, riguarda l’attribuzione, a partire dall’anno 2017, di un buono di 1.000,00 euro su base annua e parametrato a undici mensilità, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il c.d. “buono asili nido” sarà corrisposto al genitore che ne fa richiesta all’INPS, previa presentazione della documentazione che dimostri l’iscrizione ai nidi pubblici o privati. Il buono per gli asili nido non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266 per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
Isee – Incentivi per l’istruzione – Novità della legge di bilancio 2017
Il Ddl. bilancio 2017 introduce alcune novità per favorire il diritto allo studio in Italia.
La manovra prevede:
-l’esenzione totale dalle tasse universitarie (no tax area) per gli studenti appartenenti a nuclei familiari che presentino un ISEE inferiore a 13.000 euro e che siano, al massimo, al primo anno fuori corso. Per accedere all’agevolazione in questione è inoltre necessario che abbiano conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 cfu (25 per gli anni successivi);
-una riduzione dei contributi pagati dagli studenti con un ISEE tra i 13.000 e i 30.000, anch’essa legata al conseguimento dei requisiti sui crediti formativi richiesti per la “no tax area”;
-l’introduzione di almeno 400 borse di studio nazionali (15.000 euro annui) per gli studenti meritevoli delle scuole superiori che vogliano iscriversi all’università, ma il cui reddito sia inferiore a 20.000,00 euro.
Gli atenei dovranno adeguare i propri regolamenti entro il 31.3.2017.
Errata imputazione a periodo – Rimedi per il contribuente – Dichiarazione integrativa post DL 22.10.2016 n. 193
Il DL 22.10.2016 n. 193, modificando l’art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98 ammettendo la dichiarazione integrativa a favore con possibilità di compensazione del credito senza, in sostanza, sbarramenti temporali, incide sulle modalità di ravvedimento o, comunque, di regolarizzazione degli errori sulla competenza fiscale.
Prendendo il caso del ravvedimento operoso, se il contribuente ha dedotto un costo nell’anno non di competenza, deve:
– ravvedere l’anno in cui il costo è stato per errore dedotto, trasmettendo la dichiarazione integrativa, e pagando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da dichiarazione infedele ridotte;
– presentare una dichiarazione integrativa a favore in merito all’anno in cui il costo avrebbe dovuto essere dedotto, compensando il credito che ne deriva con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’integrativa è presentata.
Nel sistema antecedente, se, per l’integrativa a favore, fosse spirato il termine dell’anno, sarebbe stato necessario instaurare la procedura di rimborso, mentre ora il primo rimedio trova come unico limite la decadenza dai termini di accertamento.
Condizioni di ingresso e soggiorno per i lavoratori stagionali – Novità del DLgs. 203/2016 – Istruzioni (circ. Min. Lavoro 16.12.2016 n. 37)
Con la circ. 16.12.2016 n. 37, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune istruzioni in merito alle novità introdotte dal DLgs. 203/2016, il quale modificando l’art. 24 del DLgs. 286/98 (TUI), ha individuato nuove condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Tra i diversi chiarimenti, si segnalano quelli che riguardono due aspetti delicati oggetto di modifiche ad opera della nuova disciplina. Il primo riguarda la previsione del lavoro stagionale pluriennale, in merito al quale si precisa che, formalmente, il nulla osta al lavoro non conterrà più una durata temporale annuale prefissata corrispondente a quella usufruita nel periodo precedente di permanenza nel nostro Paese come lavoratore stagionale, ma riporterà l’indicazione del periodo di validità, espresso in mesi per un massimo di 9, la cui collocazione temporale verrà determinata sulla base di quanto stabilito nel contratto di soggiorno.
Il secondo aspetto riguarda invece la conversione del permesso di soggiorno, che potrà avvenire solo nell’ambito delle quote, a condizione che venga riscontrato un periodo di almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale e che siano rispettati i requisiti per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato.
Regime di cassa – Novità della legge di bilancio 2017 – Calcoli di convenienza
Per effetto delle modifiche che saranno apportate dalla legge di bilancio 2017 agli artt. 66 del TUIR e 18 del DPR 600/73, le imprese minori che intendano mantenere il criterio di competenza nella determinazione del reddito dovranno adottare l’opzione per il regime ordinario di contabilità sin dall’1.1.2017, mediante comportamento concludente. Nella dichiarazione IVA 2018 dovranno poi esplicitare l’opzione compilando il quadro VO.
Sebbene il nuovo art. 18 co. 8 del DPR 600/73 affermi che la scelta è vincolante per un triennio (riproponendo, invariato nel testo, il precedente co. 6 del medesimo art. 18), tale disposto deve ritenersi superato. La scelta infatti deve ritenersi vincolante per un anno, così come previsto genericamente per l’opzione per i regimi contabili dall’art. 3 del DPR 442/97 e ribadito dalla C.M. 27.8.98 n. 209/E (§ 6).
Rottamazione delle cartelle – Affidamento del carico all’Agente della riscossione entro il 31.12.2016 – Sollecito all’ente impositore
Ai sensi dell’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, per i carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016, è possibile fruire, rispettando le condizioni di legge, di una sanatoria delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Per i carichi non ancora affidati ma che, per legge, dovranno esserlo (si pensi all’accertamento esecutivo non impugnato, o alla sentenza sfavorevole), si ritiene che possa essere opportuno stimolare l’ente impositore alla sollecita trasmissione del carico all’Agente della riscossione, in modo da poter rientrare nella sanatoria in oggetto.
Precompilazione della dichiarazione dei redditi – Acquisizione dei dati degli oneri detraibili – Nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate (DM 1.12.2016)
Il DM 1.12.2016 dispone la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate anche dei dati riguardanti i rimborsi delle spese universitarie e le spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, che saranno utilizzati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e UNICO PF), secondo quanto previsto dal DLgs. 175/2014.
I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2016, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15.4.2017.
Il termine per la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; la prima scadenza sarà quindi il prossimo 28.2.2017.
Il nuovo obbligo comunicativo relativo ai rimborsi delle spese universitarie riguarda i soggetti, diversi dalle università e dai sostituti d’imposta, tenuti a trasmettere, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
Il secondo nuovo obbligo comunicativo riguarda, invece, gli amministratori di condominio, che devono trasmettere i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento:
– agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
– all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.