Per effetto delle modifiche apportate dal DL 22.10.2016 n. 193 all’art. 32 del DPR 600/73, la presunzione legale relativa in base alla quale dai prelevamenti bancari non giustificati si presumono ricavi non dichiarati opera solo se l’importo giornaliero prelevato supera i 1.000,00 euro e, comunque, i 5.000,00 euro mensili.
Trattasi di norma procedimentale con valenza sostanziale favorevole al contribuente, dunque può essere applicata alle annualità antecedenti alla sua entrata in vigore, pure nei contenziosi in corso.
Detta tesi trova riscontro nella prassi dell’Agenzia delle Entrate: così è stato affermato per l’introduzione, ad opera della L. 311/2004, della presunzione sui prelevamenti non giustificati ai possessori di reddito di lavoro autonomo, ora espunta dal testo (circ. Agenzia Entrate 19.10.2006 n. 32 § 5.4), nonchè per la presunzione di imponibilità dei capitali illecitamente detenuti all’estero (circ. Agenzia Entrate 16.7.2015 n. 27, § 5.2).
DURC on line – Semplificazioni ex DM 23.2.2016 (circ. INAIL 14.12.2016 n. 48)
Facendo seguito alla circ. Min. Lavoro 33/2016, anche l’INAIL, con la circ. 14.12.2016 n. 48, interviene sulle modifiche apportate dal DM 23.2.2016 agli artt. 2 e 5 del DM 30.1.2015, recante la disciplina del c.d. “DURC on line”.
Si ricorda che attraverso tali modifiche:
– è stato chiarito che le aziende sottoposte alla verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili sono non solo, come già previsto, quelle classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, ma anche quelle che, benchè non classificate nel settore edile, applichino il relativo CCNL;
– è stata estesa alle imprese ammesse alla liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio ex art. 206 del RD 267/42 la disposizione che riconosce alle imprese in fallimento e in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima, rispettivamente, dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura;
– è stata eliminata la previsione che subordinava la predetta condizione all’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
Certificazione unica – Dati da indicare – Ampliamento – Pubblicazione delle bozze di modello
In data 15.12.2016, sono state pubblicate le bozze del modello di Certificazione Unica 2017 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
È stata confermata la suddivisione della Certificazione Unica 2017 in un modello “ordinario”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, e in un modello “sintetico”, da consegnare invece al contribuente-sostituito.
Per quanto riguarda il modello “sintetico”, è stata recepita la modifica del termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione relativa all’anno precedente, introdotta dall’art. 7-quater co. 14 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), differito dal 28.2 al 31.3 dell’anno successivo.
Il citato DL 193/2016 ha, infatti, previsto che tale nuovo termine si applica a decorrere dall’anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016.
Pertanto, le Certificazioni Uniche 2017, riguardanti il 2016, dovranno essere consegnate ai contribuenti-sostituiti entro il 31.3.2017.
Resta fermo il termine del 7.3.2017 per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate del suddetto modello ordinario.
In merito al contenuto della Certificazione Unica 2017, le bozze prevedono, nell’ambito dei dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, due nuove sezioni, riguardanti, rispettivamente:
– le somme erogate per premi di risultato (nuovi punti da 571 a 587);
– i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (nuovi punti da 701 a 706).
Differenze tra il volume d’affari dichiarato dai contribuenti e l’importo delle operazioni comunicate dai loro clienti tramite lo spesometro – Comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate
Con il comunicato stampa 15.12.2016 n. 235, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’invio di 20.362 avvisi per l’adempimento spontaneo, introdotto dall’art. 1 co. 634-636 della L. 190/2014.
Tali informazioni riguardano i soggetti titolari di partita IVA per cui emergono differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai loro clienti ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 (spesometro), intercorse nel 2013.
Inoltre, con il provvedimento n. 221446 del 15.12.2016, l’Amministrazione finanziaria ha, altresì, stabilito le modalità con cui sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le suddette informazioni.
A tal proposito, si osserva che:
– la comunicazione è trasmessa agli indirizzi PEC attivati dal contribuente ed è anche consultabile, con le informazioni di dettaglio, nel Cassetto fiscale;
– il contribuente può richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti, tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni con le modalità indicate nella comunicazione inviata o contattando telefonicamente l’Agenzia delle Entrate;
– le eventuali omissioni o errori possono essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso (ex art. 13 del DLgs. 472/97).
Riapertura della voluntary disclosure – Novità del DL 22.10.2016 n. 193 – Pubblicazione delle bozze del modello di adesione
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le bozze dell’istanza e delle istruzioni per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria prorogata dal DL 193/2016 (c.d. voluntary disclosure-bis) che consente di regolarizzare le violazioni commesse entro il 30.9.2016.
Coloro che aderiranno alla voluntary disclosure-bis saranno anche informati dell’esito positivo del procedimento. In merito, le bozze riportano che, a seguito del corretto versamento di quanto dovuto, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto perfezionamento della procedura a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella sezione “Perfezionamento della procedura”.
Dall’esame delle bozze, si rileva che il modello prevede un’apposita casella da barrare laddove la collaborazione volontaria abbia ad oggetto contanti o valori al portatore. Barrando tale casella, il contribuente si assumerà la responsabilità di dichiarare che l’origine dei valori non deriva da reati diversi da quelli tributari.
La pubblicazione delle bozze ha l’obiettivo di aprire una consultazione per raccogliere i suggerimenti degli operatori, che potranno far pervenire i loro commenti alla casella di posta elettronica dc.acc.min@agenziaentrate.it. Dopo questo periodo di consultazione, il modello definitivo sarà approvato, con provvedimento dell’Agenzia, entro il prossimo 2.1.2017.
Definizione ex DL 193/2016 – Pendenza di un contenzioso (FAQ Equitalia al seminario del 16.12.2016)
Equitalia, nel corso del seminario del 16.12.2016 organizzato dalla stessa e dal CNDCEC, ha specificato che la rottamazione ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193:
– opera anche se la sentenza favorevole, in tutto o in parte, al contribuente, è stata appellata da Equitalia;
– trova applicazione altresì se il carico definibile derivi da riscossione in pendenza di giudizio, ad esempio per i 2/3 di imposte e sanzioni (art. 68 del DLgs. 546/92) dopo la sentenza del giudice di primo grado.
In quest’ultima fattispecie, la definizione opera solo a condizione che i ruoli o i carichi siano stati affidati entro il 31.12.2016, e non per quelli che, da sentenza, avrebbero dovuto esserlo.
Rimane invece da chiarire, sempre in relazione a questa fattispecie, se la rottamazione comporta l’estinzione dell’intero giudizio o, come a nostro avviso corretto, della sola parte che è stata oggetto di sanatoria, quindi dei soli 2/3.
Definizione ex DL 193/2016 – Rate scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016 (FAQ Equitalia al seminario del 16.12.2016)
Nel corso di un seminario tenutosi in data 16.12.2016, organizzato da Equitalia e dal CNDCEC, Equitalia, in merito all’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, si è pronunciata sul requisito di ammissione alla sanatoria consistente nella necessità di onorare le rate da dilazioni dei ruoli in essere scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016.
E’ stato specificato che:
– il requisito riguarda le rateazioni in essere al 24.10.2016 (data di entrata in vigore del DL 193/2016), dunque non concerne i debitori che erano già decaduti;
– le rate possono essere versate oltre il termine ordinario ma entro il 31.3.2017 (termine ultimo per presentare la domanda), sempre che siano corrisposti gli interessi di mora;
– Equitalia non può che tenere conto delle regole di imputazione dei pagamenti dell’art. 31 del DPR 602/73.
Cartelle di pagamento da notificare entro il 31.12.2016
La cartella di pagamento, per effetto dell’art. 25 del DPR 602/73, deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il:
– 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se si tratta di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
– 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se si tratta di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).
Pertanto, entro il 31.12.2016 vanno notificate le cartelle di pagamento relative all’anno 2012 (modelli UNICO, IVA e IRAP 2013) per la liquidazione automatica, oppure all’anno 2011 (modelli UNICO, IVA e IRAP 2012) se si tratta di controllo formale.
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Novità della legge di bilancio 2017
Nel confermare, sulla base del medesimo meccanismo applicativo, l’applicabilità di un’imposta sostitutiva del 10% ai premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti privati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, la legge di bilancio 2017 introduce le seguenti novità:
– estensione della platea dei potenziali beneficiari dell’agevolazione a coloro che, nel 2016, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000,00 euro (anziché a 50.000,00 euro);
– detassazione dei premi fino ad un massimo di 3.000,00 euro (anziché di 2.000,00 euro), elevabili a 4.000,00 euro (anziché a 2.500,00 euro) in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
– possibilità di sostituire, per scelta del lavoratore, in presenza di una disposizione abilitante contenuta nella contrattazione collettiva di secondo livello, i premi monetari con contributi di assistenza sanitaria, contributi alla previdenza complementare o con azioni assegnate dal datore, fruendo dell’esenzione sia dalla tassazione sostitutiva che dalla tassazione ordinaria, anche in deroga ai limiti imposti dall’art. 51 co. 2 del TUIR.
Tali novità si applicheranno, secondo il c.d. “principio di cassa”, alle somme corrisposte dall’1.1.2017.
Esse potranno, peraltro, a certe condizioni, produrre effetti sugli accordi di secondo livello già operativi nel periodo di imposta 2016, determinando la necessità, per le parti stipulanti, di procedere alla loro modifica/integrazione, nonché al successivo deposito dell’accordo integrativo/modificativo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Oneri per prestazioni professionali – Individuazione dell’esercizio di competenza
L’individuazione dell’esercizio di competenza degli oneri per prestazioni professionali non risulta sempre agevole.
L’art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR stabilisce che le spese di acquisizione dei servizi “a carattere puntuale” (cioè che non prevedono attività a esecuzione continuativa o periodica) si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Spesso però, alla chiusura dell’esercizio, la prestazione non risulta ancora ultimata, ma il professionista è già stato in tutto o in parte pagato. In alternativa, può accedere che il servizio sia stato concluso, ma il prestatore d’opera non abbia inviato la fattura o questa non sia stata ancora saldata.
L’incertezza in merito all’ultimazione della prestazione è spesso legata alla difficoltà di stabilire se si tratti di un servizio unitario oppure se sia possibile individuare più servizi autonomamente valutabili.
Il caso più emblematico è rappresentato dalle prestazioni di assistenza legale.
A tal riguardo, la Cass. 11.8.2016 n. 16969 ha stabilito che le spese legali si considerano sostenute quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. Peraltro, la prestazione difensiva ha carattere unitario e l’unitarietà deve essere rapportata “ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado” (Cass. 17059/2007).
La tematica è stata analizzata anche da Assonime nell’approfondimento 1/2016.