Con affermato dalla C.T. Reg. Emilia Romagna, sentenza n. 2914/3/2016, anche il contratto di comodato concluso verbalmente dà diritto alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.
Nel caso di specie, ha diritto alla detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR il soggetto che utilizza l’immobile in base ad un contratto verbale, non soggetto a registrazione, al quale sono intestate le fatture. Tale soggetto, peraltro, aveva inviato preventivamente la comunicazione al Centro operativo di Pescara dichiarando di essere detentore, a titolo di comodato verbale, dell’unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi. Alla comunicazione, inoltre, era stata allegata la dichiarazione di consenso della proprietaria dell’immobile a effettuare i lavori. Secondo i giudici, tale documentazione, avrebbe lo stesso valore di una registrazione del contratto di comodato verbale.
Diritto camerale annuale – Importi dovuti dal 2017 (nota Min. Sviluppo economico 15.11.2016 n. 359584)
Con la nota 15.11.2016 n. 359584, il Ministero dello Sviluppo economico ha riepilogato le misure del diritto camerale annuale applicabili dal 2017, le quali subiscono una riduzione del 50% rispetto a quelle stabilite con il DM 21.4.2011.
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:
– società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
– società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
– società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro);
– imprese individuali: 44 euro (unità locale 8,80 euro).
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
– imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
– tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2016 da un minimo di 100 euro ad un massimo di 20.000 euro (unità locale: 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA nella misura fissa pari a 15 euro.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.
Soggetti IRPEF – Disciplina applicabile – Novità della legge di bilancio 2017
Dal 2016 la base ACE dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria è determinata quale somma:
– di una componente fissa, pari alla differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010;
– una componente variabile, rappresentata dall’incremento (o decremento) netto di patrimonio rilevato nel corso del 2016.
Occorrerà, però, chiarire come computare i decrementi registrati dall’1.1.2016. Se, ad esempio, fosse possibile imputare le distribuzioni di riserve ai soci allo stock di patrimonio netto esistente al 31.12.2010 (che non rileva più in alcun modo per la formazione della base ACE), le distribuzioni effettuate dall’1.1.2016 non andrebbero a ridurre la base di calcolo dell’agevolazione.
Mancata esposizione del credito IVA in dichiarazione – Riporto a nuovo del credito – Legittimità (Cass. 21.11.2016 n. 23624)
Con la sentenza n. 23624/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il soggetto passivo può riportare a nuovo il credito IVA (correttamente determinato nelle liquidazioni periodiche) anche se lo stesso credito non ha trovato evidenza nella dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione, purché il riporto avvenga, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Sulla questione si erano formati in passato due orientamenti giurisprudenziali contrastanti e che anche la prassi amministrativa in materia non si era dimostrata univoca.
Tuttavia, la conclusione raggiunta dai giudici di legittimità nella pronuncia in oggetto è conforme al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17757/2016, secondo cui, in ragione della neutralità dell’IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato laddove siano rispettati dal soggetto passivo tutti i requisiti sostanziali, ossia anche laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione dell’eccedenza a credito, sia dimostrato che la detrazione riguarda acquisti effettuati da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Modifica delle mansioni del lavoratore – Condizioni e limiti – Novità del DLgs. 81/2015
Con la riformulazione dell’art. 2103 c.c. operata dall’art. 3 co. 1 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro acquisiscono maggiore spazio di manovra nella gestione delle mansioni dei dipendenti.
Una prima novità di rilievo consiste nella possibilità di operare un cambio “orizzontale” delle mansioni, che nella versione previgente della citata norma richiedeva un’equivalenza tra le vecchie e le nuove mansioni. Ora, invece, tale cambio è possibile ogni volta che queste ultime corrispondono all’inquadramento posseduto dal dipendente, a prescindere da ogni giudizio sull’equivalenza. Anche la verifica sulla fattibilità del cambio è molto più semplice, dal momento che questo risulta lecito se la posizione offerta è inclusa dal CCNL nello stesso livello della vecchia posizione.
Un’altra importante novità riguarda invece la possibilità di affidamento a mansioni inferiori, che in precedenza era radicalmente vietata. Con la nuova disciplina, invece, si ammette tale affidamento solo qualora avvenga una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore. Tuttavia, la legge attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare casi ulteriori – rispetto a quelli del riassetto organizzativo – che legittimino il demansionamento unilaterale.
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Aliquote “potenziate” per le parti comuni condominiali – Cessione del credito – Novità della legge di bilancio 2017
La legge di bilanco 2017 proroga fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006.
La detrazione del 65%, inoltre, spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Una delle novità contenute nella legge di bilancio 2017 riguarda le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. In questi casi, la detrazione spetta nella misura:
– del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
– del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico.
Per i sopraelencati interventi, inoltre:
– il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
– la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE di cui al DM 26.6.2015;
– i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
– le detrazioni sono estese agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Omessa notifica della cartella o dell’intimazione – Impugnabilità del pignoramento presso terzi (Cass. 7.5.2015 n. 9246)
Qualora il contribuente, raggiunto dall’atto di pignoramento, assuma di non avere mai ricevuto gli atti presupposti (cartella di pagamento o intimazione ad adempiere ex artt. 25 e 50 del DPR 602/73), deve rivolgersi al giudice dell’esecuzione in quanto la giurisdizione, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 546/92, è quella ordinaria (Cass. 7.5.2015 n. 9246).
Il rimedio, stando alla sentenza di Cassazione citata, è l’opposizione agli atti esecutivi dell’art. 617 c.p.c., che va esperita entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell’atto esecutivo.
Accertamenti da notificare entro il 31.12.2016
Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015), l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
In virtù di ciò, entro il 31.12.2016 devono essere notificati gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2011 modello UNICO 2012 (2010 modello UNICO 2011 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione).
Va specificato che, dal periodo d’imposta 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017), i menzionati termini sono stati modificati dalla L. 208/2015: la decadenza coinciderà con il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa.
Lavoratrici madri autonome o imprenditrici – Fruizione del contributo per servizi di baby sitting o per l’infanzia – Presentazione della domanda (circ. INPS 12.12.2016 n. 216)
Con la circ. 12.12.2016 n. 216 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte delle lavoratrici madri autonome o imprenditrici, per la fruizione del contributo per i servizi di baby sitting oppure per fare fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia (art. 4 co. 24 lett. b) della L. 92/2012).
La circolare in esame precisa che:
-la domanda può essere presentata dalle predette lavoratrici solo se, con riferimento al periodo compreso tra l’11.11.2016 (data di entrata in vigore del DM 1.9.2016) e il 31.12.2016, si sia concluso il teorico periodo di fruizione del congedo di maternità e non sia decorso un anno dalla nascita del minore o dal suo ingresso in famiglia. In tali casi, occorre che, al momento della presentazione della domanda, la richiedente possa fruire ancora di un mese di congedo parentale, che alla data di presentazione dell’istanza vi sia corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili e che la domanda non sia presentata durante il 12°mese di vita del minore;
– la durata del bonus, il cui valore è di 600 euro su base mensile, corrisponde al periodo massimo di congedo parentale spettante alla lavoratrice che, nel caso di quelle autonome o imprenditrici, è di tre mesi;
– il contributo è erogato in modo diverso, a seconda che si scelga il servizio di baby sitting o la fruizione di servizi forniti da asili pubblici e privati;
– nella domanda di accesso la lavoratrice deve indicare quale dei due benefici intende scegliere, il relativo periodo di fruizione, rinunciando contestualmente a un corrispondente numero di mesi di congedo parentale e dichiarando altresì di aver presentato valida dichiarazione ISEE.
Lavoratori trasfertisti – Determinazione del reddito dei lavoratori – Novità del DL 193/2016 convertito (doc. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro)
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7-quinquies del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), che definisce, con effetto retroattivo, il perimetro applicativo del regime previsto dall’art. 51 co. 6 del TUIR per i c.d. “trasfertisti”.
Inserendosi in un contesto caratterizzato da un ampio contenzioso, rispetto all’orientamento giurisprudenziale prevalente, detta norma si caratterizza, in particolare, per la previsione della necessaria coesistenza, ai fini dell’applicabilità del suddetto regime, di 3 requisiti:
– nel contratto o nella lettera di assunzione non deve essere indicata la sede di lavoro;
– l’attività lavorativa deve richiedere la continua mobilità del dipendente;
– la maggiorazione riconosciuta al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività in luoghi sempre variabili e diversi, deve essere in misura fissa, ossia necessariamente attribuita, a differenza del passato (quando si ammetteva una modalità libera, fissa o variabile, di corresponsione della maggiorazione), a prescindere dal fatto che il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dal luogo in cui la stessa si sia svolta.
In mancanza di uno solo di tali requisiti – afferma la disposizione – è riconosciuto il trattamento previsto dal co. 5 dell’art. 51 del TUIR per la trasferta. Secondo la Fondazione Studi, a tal fine, è, tuttavia, necessario che la prestazione sia svolta almeno fuori dal territorio comunale.