Tardività della delibera comunale di modifica dell’aliquota TARI – Effetti (TAR Lombardia 29.11.2016 n. 2259)

Il TAR della Lombardia, sentenza 29.11.2016 n. 2259, respingendo un ricorso del Ministero dell’Economia e delle finanze avverso una delibera tardiva comunale che modificava l’aliquota TARI, ha affermato che per poter impugnare una delibera è necessario poter ricavare un’utilità dall’annullamento degli atti impugnati, dato che, in mancanza di deduzioni specifiche in ordine all’interesse ad agire, la domanda giudiziaria si traduce in una mera ed inammissibile richiesta di ripristino della legalità violata. Il Ministero quindi avrebbe dovuto dimostrare quale ulteriore risultato intendeva perseguire, oltre quello già legislativamente previsto.
Il TAR rileva, inoltre, che le disposizioni di settore prevedono già espressamente la conseguenza per il mancato rispetto del termine di approvazione delle aliquote delle entrate tributarie, ovvero l’applicazione delle aliquote precedentemente in vigore, con la conseguenza che per tutti quei Comuni che hanno approvato le nuove aliquote dopo il 30.7.2015, sia in aumento che in diminuzione, varranno quelle già applicate per il 2014 (eccezion fatta per i Comuni siciliani che hanno avuto una proroga fino al 30 settembre e i Comuni del Friuli che hanno potuto posticipare la scadenza grazie all’autonomia regionale).

Imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito – Criterio di cassa – Novità della legge di bilancio 2017

A decorrere dall’1.1.2017, le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata, e non hanno optato per il regime ordinario, dovranno adeguare i propri sistemi contabili alla luce del riformato art. 18 del DPR 600/73. La nuova norma prevede le seguenti alternative:
– istituzione di nuovi registri cronologici in cui indicare i ricavi percepiti e le spese sostenute, oltre agli ordinari registri ai fini IVA;
– tenuta dei soli registri IVA con annotazioni idonee a sostituire i predetti registri cronologici.
In quest’ultimo caso, devono essere riportati separatamente i componenti non rilevanti ai fini IVA, nonchè l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell’ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l’incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d’imposta in cui avviene l’incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.
Un’ulteriore semplificazione contabile è prevista dal nuovo art. 18 co. 5 del DPR 600/73 che consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione, opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.

Assegnazione e cessione di beni ai soci – Novità della legge di bilancio 2017

L’art. 1 co. 565-566 della legge di bilancio 2017 ha riaperto i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
– assegnazione e cessione di beni ai soci, secondo la disciplina agevolativa dell’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015;
– trasformazione in società semplice, secondo la disciplina agevolativa dell’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015;
– estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, secondo la disciplina agevolativa dell’art. 1 co. 121 della L. 208/2015.
Per l’assegnazione, la cessione e la trasformazione la nuova scadenza per gli atti è fissata nel 30.9.2017; le imposte sostitutive dovute devono essere versate:
– per il 60% entro il 30.11.2017;
– per il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

Imprese che investono in sicurezza – Gestione degli incentivi – Modalità operative (delibera CIV INAIL 20/2016)

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL, con la delibera 20/2016, ha dettato le nuove linee d’indirizzo per la gestione degli incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza e ha richiesto:
– che, per sveltire le procedure di finanziamento, l’erogazione dei finanziamenti ISI si basi su una nuova articolazione organizzata in quattro assi, con il superamento di quella preesistente (Isi e Fipit);
– che le risorse finanziarie a disposizione degli incentivi siano integrate da quelle avanzate dagli anni precedenti;
– l’esclusione dal bando ISI, per il triennio sperimentale 2016-2018, delle micro e piccole imprese agricole, che già beneficiano di specifici bandi;
– data la difficoltà nell’attuare i bandi a graduatoria, che l’individuazione delle imprese beneficiare sia rimandata ad un criterio che garantisca la casualità delle scelte fra tutte le domande pervenute nei termini e conformi ai requisiti richiesti;
– l’introduzione dell’obbligo, per i soggetti che realizzano i progetti finanziati nei due anni successivi alla rendicontazione, di presentare un report utile a implementare il sistema di monitoraggio;
– che, per il bando ISI 2016 “generalista e amianto”, il 30% delle risorse sia destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla bonifica da materiali con amianto e che le imprese possano derogare la propria esclusione dai bandi ISI nel caso in cui abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione, ma non siano riuscite a portare a termine il progetto per tempo.

Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare – Prevalenza delle esigenze tecnico produttive ed organizzative – Legittimità (Cass. 13.12.2016 n. 25553)

In materia di licenziamenti collettivi, l’art. 5 della L. 223/91 stabilisce che i lavoratori da licenziare vanno individuati in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati ovvero, in mancanza di tali accordi, nel rispetto dei seguenti tre criteri in concorso tra loro: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative.
Con riferimento a questi tre criteri è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 13.12.2016 n. 25553, affermando che la disciplina ex art. 5 della L. 223/91, in base alla quale i criteri di selezione del personale da licenziare debbono essere osservati in concorso tra loro, pur imponendo al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza a uno di questi e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, dal momento che risulta essere questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale.
Tuttavia, si precisa, è necessario che tale scelta “trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie”.

Cave – Trattamento ai fini dell’IMU e della TASI

In relazione al corretto trattamento ai fini dell’IMU e della TASI delle aree destinate a cave estrattive, l’Agenzia delle Entrate (ex Territorio) ha precisato devono essere iscritte nel Catasto dei fabbricati, con attribuzione della categoria catastale D/1 (nota DRE dell’Emilia Romagna 16.4.2009 n. 3849). Conseguentemente, sarebbero assoggettate alle imposte in funzione della rendita catastale loro attribuita, al pari degli altri immobili classati nella medesima categoria.
Al riguardo, la giurisprudenza tributaria di merito che si è occupata della questione in relazione all’ICI è divisa.
Dell’opinione che le cave estrattive non debbano assumere rilievo ai fini dell’assoggettamento al tributo comunale, in quanto non assimilabili ai fabbricati, si segnalano la C.T. Prov. Cuneo 16.9.2013 n. 66/1/13 e la C.T. Reg. Torino 25.2.2016 n. 277/22/16. Secondo la C.T. Reg. Bologna 15.11.2005 n. 127/4/05, inoltre, non sarebbe corretto classificare in D/7 le aree destinate ad attività estrattiva.
Altre Commissioni, invece, ritengono che l’area destinata ad attività estrattiva non possa essere considerata un terreno agricolo, in quanto non è un’attività agricola che rientra fra quelle indicate nell’art. 2135 c.c., bensì un’area edificabile ed, in quanto tale, assoggettata ad ICI (cfr. C.T. Reg. Firenze 28.1.2013 n. 7/30/13, C.T. Reg. Roma 26.7.2013 n. 333/4/13 e C.T. Reg. Roma 18.4.2016 n. 2157/29/16).
Dell’opinione che non sia dovuta l’ICI in quanto l’area destinata a cava non è di fatto edificabile (seppur rientri nel PRG come edificabile) la C.T. Reg. Roma 9.7.2013 n. 181/37/13.

Regime facoltativo di invio dei dati delle fatture – Vantaggi della trasmissione opzionale rispetto alla trasmissione obbligatoria

A partire da ieri, 13.12.2016, è possibile esercitare l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture, rispettivamente, ai sensi degli artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Al fine di valutare l’opportunità dell’opzione, che consente di accedere ad alcuni benefici, fra cui l’accesso prioritario ai rimborsi IVA anche in assenza dei presupposti di cui all’art. 30 del DPR 633/72, occorre comprendere la differenza fra il regime di trasmissione opzionale delle fatture e l’obbligo di comunicazione trimestrale recentemente introdotto dall’art. 4 del DL 193/2016.
I due regimi, l’uno obbligatorio e l’altro opzionale, coincidono sotto diversi aspetti:
– l’oggetto della trasmissione (i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni);
– il credito d’imposta di 100 euro, riconosciuto in entrambi i casi per l’adeguamento tecnologico dall’art. 4 co. 2 del DL 193/2016;
– gli adempimenti “assorbiti” (spesometro annuale; comunicazioni black list; comunicazione degli acquisti da sammarinesi; modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi).
Stante tale “sovrapposizione”, risulta più vantaggioso aderire al regime opzionale. Tuttavia, occorre che l’Amministrazione finanziaria fornisca chiarimenti riguardo alle modalità di accesso semplificato ai rimborsi.

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo – Novità della legge di bilancio 2017

La legge di bilancio 2017 introduce alcune modifiche relativamente alla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013 convertito.
Le modifiche comportano l’allungamento del periodo di maturazione del credito, l’incremento della percentuale di agevolazione per talune spese e del tetto massimo annuale, nonché l’estensione dell’agevolazione alla ricerca commissionata dall’estero.
Poiché le modifiche avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (ossia dal 2017 per i soggetti solari), ci saranno due diverse modalità di conteggio del credito: la prima per il biennio 2015-2016, la seconda per gli anni 2017-2020.

Saldo IMU e TASI 2016 – Aliquote applicabili (risposte Min. Economia e Finanze 2.12.2016)

Con un documento del 2.12.2016, il Dipartimento delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI per l’anno 2016.
In particolare, il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016 deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per l’anno 2016 a condizione che:
– l’atto sia stato adottato entro il 30.4.2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia);
– l’atto sia stato pubblicato sul sito Internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28.10.2016.
In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2015.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato, inoltre, che:
– l’aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve, a seguito del blocco dei tributi per l’anno 2016, essere superiore di quella stabilita per l’anno 2015 (la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per gli enti locali in dissesto o predissesto);
– nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un’aliquota superiore a quella prevista per l’anno 2015 e per altre un’aliquota inferiore, la sospensione dell’efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le restanti parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all’anno antecedente.
Secondo le indicazioni delle Finanze, quindi, i contribuenti sono liberi di disapplicare le decisioni locali adottate in violazione delle norme di riferimento.
Così, per esempio, se il Comune ha aumentato una delle aliquote IMU, il proprietario di immobili è legittimato ad applicare l’aliquota dell’anno precedente, ignorando la delibera dell’ente.

Cumulo gratuito per i professionisti – Novità della legge di bilancio 2017

Il Ddl. bilancio 2017 introduce il cumulo gratuito dei periodi di contribuzione obbligatoria anche per le Casse di previdenza per i liberi professionisti che abbiano cambiato attività o comunque tipologia di contribuzione obbligatoria (ad es. i lavoratori dipendenti che abbiano aperto la partita IVA e viceversa).
Relativamente alla gratuità del cumulo, è dubbio se la copertura dell’onere di competenza delle gestioni dei liberi professionisti sia a loro stesso carico o se possa essere coperto tramite il definanziamento del fondo per esigenze indifferibili.
Qualora le coperture facessero riferimento solo all’INPS e non alle Casse, il provvedimento inciderebbe sui bilanci futuri di queste ultime e si renderebbe necessario un aggiornamento dei bilanci tecnici in senso peggiorativo per valutare l’incidenza in termini di sostenibilità finanziaria nel tempo.