La legge di bilancio 2017 fissa al 25% (cui si aggiunge lo 0,72% per maternità, assegni familiari e malattia) l’aliquota contributiva per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS.
Secondo la relazione tecnica del provvedimento, tale aliquota riguarda 277.000 professionisti senza Albo. La nuova aliquota garantirà un tasso di sostituzione tra il 70% e l’80%.
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato ex L. 208/2015 – Termine del 31.12.2016 – Novità per il 2017
La possibilità di essere esonerati dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, nel limite di 3.250,00 euro annui e per la durata massima di 24 mesi, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato, terminerà il prossimo 31.12.2016.
Per usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 1 co. 178 della L. 208/2015 – caratterizzata dall’universalità in quanto diretta, al ricorrere delle prescritte condizioni, in modo generalizzato a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori non impiegati a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti – le assunzioni (o trasformazioni) devono, infatti, intervenire entro la predetta data.
Nel 2017, il disegno legislativo volto alla promozione di forme di occupazione stabile proseguirà, ma con la previsione di incentivi (sempre sotto forma di sgravi contributivi) circoscritti alle fasce più deboli del mercato del lavoro. Si tratterà, in particolare:
– dei giovani che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato ‘formativo';
– di giovani o disoccupati assunti da datori di lavoro aventi sede nel sud Italia.
Opzione per l’IRI – Novità della legge di bilancio 2017
L’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI), prevista all’art. 1 co. 547 della Legge di Bilancio 2017, pone per le società di persone in contabilità ordinaria l’opportunità di valutate scelte di convenienza in merito al regime fiscale da adottare.
Tra gli elementi da considerare a tal fine si segnalano la deducibilità degli oneri finanziari che opera diversamente tra soggetti passivi IRES e quelli IRPEF.
Sotto il profilo tributario, si ipotizza il caso di una società neo-costituita che ricorre all’indebitamento, in presenza di un margine operativo lordo esiguo o negativo.
In tale ipotesi è plausibile ritenere che:
– un soggetto passivo IRES possa beneficiare di una deducibilità limitata degli interessi passivi per effetto delle disposizioni ex art. 96 del TUIR (con conseguente variazione in aumento della base imponibile derivante dall’indeducibilità degli interessi passivi);
– l’adozione del regime IRI, invece, permetterebbe di dedurre integralmente gli interessi passivi, fermo restando il requisito dell’inerenza sulla base dell’art. 61 del TUIR, beneficiando, quindi, di una base imponibile ridotta (sulla quale applicare una medesima aliquota del 24%).
Pensionati – No tax area – Determinazione per i titolari di trattamenti pensionistici – Novità della legge di bilancio 2017
La legge di bilancio 2017 estende a tutti i titolari di reddito da pensione le detrazioni previste in favore dei soggetti con almeno 75 anni di età.
Nello specifico l’art. 1 co. 210 della legge di bilancio 2017 sostituisce i commi 3 e 4 dell’art. 13 del TUIR con un unico comma in base al quale ai titolari di reddito di pensione spetta una detrazione dall’IRPEF lorda (non cumulabile con quella prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato e da rapportare al periodo di pensione nell’anno), pari a:
– 1.880,00 euro se il reddito complessivo non supera 8.000,00 euro (in questo caso, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 euro);
– 1.297,00 euro, aumentata del prodotto tra 583,00 euro e il rapporto tra 15.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000,00 euro, nel caso di reddito complessivo superiore a 8.000,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
– 1.297,00 euro per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000,00 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000,00 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 15.000,00 euro ma non a 55.000,00 euro.
Le detrazioni cui hanno diritto i pensionati dal 2017 spettano secondo un algoritmo che ne determina l’importo in misura decrescente all’aumentare del reddito complessivo, annullandosi al raggiungimento della soglia di 55.000,00 euro.
La no tax area (area del reddito complessivo al di sotto della quale i pensionati non subiranno l’IRPEF) per effetto dell’incremento delle detrazioni è pari a circa 8.125,00 euro.
Saldo IMU e TASI 2016 – Aliquote applicabili (risposte Min. Economia e Finanze 2.12.2016)
Con un documento del 2.12.2016, il Dipartimento delle finanze ha fornito importanti chiarimenti in tema di aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI 2016.
Tra le altre cose è stato precisato che:
– il versamento della seconda rata IMU e TASI deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune entro il 30.4.2016 e pubblicate sul sito internet del MEF (www.finanze.it) entro il 28.10.2016. In caso di ritardi, anche di un solo giorno, si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2015 (unica eccezione è prevista per i Comuni del Friuli Venezia Giulia per i quali il termine di adozione dei bilanci di previsione è stato prorogato);
– l’aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve, a seguito del blocco dei tributi per l’anno 2016, essere superiore di quella stabilita per l’anno 2015 (la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per gli enti locali in dissesto o predissesto;
– nel caso in cui un Comune abbia deliberato per talune fattispecie un’aliquota superiore a quella prevista per l’anno 2015 e per altre un’aliquota inferiore, la sospensione dell’efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti detti aumenti, mentre rimangono salve le restanti parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle stesse rispetto all’anno antecedente;
– la mancata approvazione della delibera per il 2016 inibisce, per l’anno in corso, l’applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille ancorché deliberata per l’anno precedente, questo in quanto perché tale maggiorazione possa essere applicabile anche per l’anno 2016, il Comune deve confermarla con un’espressa delibera del consiglio comunale.
Nuovo modello di dichiarazione di intento (provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221)
Con il provvedimento 2.12.2016 n. 213221, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la presentazione delle dichiarazioni di intento da parte dei soggetti in possesso della qualifica di “esportatori abituali”. La nuova versione sarà utilizzabile a decorrere dall’1.3.2017, sostituendo la precedente.
Con il nuovo modello, gli operatori dovranno predeterminare, già al momento della presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, l’importo degli acquisti senza applicazione dell’IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 presso ciascun fornitore.
Rispetto alla versione precedente, il nuovo modello infatti esclude che l’operatore possa presentare la dichiarazione d’intento per un periodo prefissato senza indicare l’ammontare specifico del plafond che intende utilizzare (sono eliminati i campi 3 e 4 previsti nel frontespizio del modello).
Di conseguenza, non sarà più ammesso l’invio della dichiarazione d’intento senza indicare, per ciascun fornitore, qual è l’importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore in questione potrà emettere, per il periodo di riferimento, fatture senza applicazione dell’IVA.
Definizione ex DL 193/2016 – Aggiornamento del modello di istanza (comunicato stampa Equitalia 2.12.2016)
E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la L. 1.12.2016 n. 225, di conversione del DL 22.10.2016 n. 193, per cui sono entrate in vigore le modifiche apportate alla rottamazione dei ruoli, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito.
Si segnala che:
– rientrano nella sanatoria i carichi, fiscali e contributivi, affidati ad Equitalia dall’1.1.2000 al 31.12.2016;
– la sanatoria comporta lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73;
– solo per le sanzioni relative al Codice della Strada, è ammessa la sanatoria se l’ente competente si avvale di Equitalia, e ciò causa il mantenimento della sanzione ma lo stralcio degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e delle maggiorazioni ex art. 27 della L. 689/81;
– entro il 28.2.2017, Equitalia comunica ai contribuenti eventuali carichi affidati ma non ancora notificati ai medesimi.
Equitalia, in data 2.12.2016, ha approvato la riedizione del modello “DA1″, che va utilizzato per la presentazione delle istanze (il termine scade il 31.3.2017), il quale recepisce le novità della L. 1.12.2016 n. 225.
Relativamente al pagamento degli importi:
– se il versamento è in unica soluzione, il termine scade a luglio 2017;
– se si opta per il pagamento rateale, ferme restando le scadenze di legge (per il 70%, a luglio, settembre e novembre 2017, per il 30% ad aprile e settembre 2018), il contribuente può scegliere tra diverse opzioni.
Ad esempio, come da tabella allegata al modello, si può scegliere di versare il 70% a luglio 2017 e il 30% ad aprile 2018, oppure il 35% a luglio 2017, il 35% a settembre 2017, il 15% ad aprile 2018 e il restante 15% a settembre 2018.
IMU – Aree edificabili – Adozione da parte del Comune di uno strumento urbanistico – Determinazione della base imponibile
Entro il 16.12.2016 deve essere versata la seconda rata dell’IMU (oltre, eventualmente, alla TASI) per le aree fabbricabili.
Ai sensi dell’art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), “un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. L’area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l’art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l’ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario. Tuttavia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato, con la circ. 18.5.2012 n. 3, che, in caso di mancata comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area il Comune ha il titolo per richiedere al contribuente l’imposta dovuta ma non le sanzioni e gli interessi.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all’1.1.2016, calcolato prendendo in considerazione la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione nonché i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
Proroga per il 2017 e introduzione dell’iper-ammortamento – Novità del Ddl. di bilancio 2017 – Calcoli di convenienza
Il super-ammortamento 2016 è in dirittura d’arrivo per imprese e professionisti, i quali possono però iniziare a misurare la convenienza della nuova agevolazione per gli investimenti per il prossimo anno contenuta nel Ddl. di bilancio 2017, al vaglio del Senato.
In merito alle valutazioni di convenienza, viene evidenziato che:
-l’investimento effettuato nel 2016, piuttosto che nel 2017, può essere sfruttato un anno prima e, in ambito IRES, consente un risparmio maggiorato per effetto della maggiore aliquota;
-per i veicoli non strettamente strumentali il rinvio al 2017 impedisce l’ottenimento del beneficio;
-per i beni che possono rientrare nell’iper-ammortamento, anticipare l’effettuazione dell’investimento al 2016 significa ridurre il risparmio fiscale.
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – Novità del DLgs. 222/2016
Il DLgs. 25.11.2016 n. 222 ha individuato in modo analitico i procedimenti amministrativi necessari per poter iniziare opere edilizie e intraprendere attività produttive (comunicazione, segnalazione certificata di inizio attività o silenzio assenso, autorizzazione). In particolare, la tabella allegata al DLgs. 222/2016 distingue nelle seguenti categorie le attività private rispetto alle quali sono individuate le procedure abilitative di avvio/modifica/cessazione:
– attività commerciali e assimilabili (distinguendo i titoli abilitativi per commercio su area privata e su area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, ecc.);
– interventi edilizi (per ciascun intervento edilizio sono individuati i relativi regimi amministrativi – permesso a costruire, SCIA, CILA, attività libere – e gli eventuali altri titoli di legittimazione e atti di assenso);
– ambiente (è individuato il regime amministrativo di opere o interventi soggetti alle procedure di autorizzazione integrata ambientale, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione unica ambientale).
L’opera di codificazione mira a portare uniformità nel trattamento delle singole fattispecie a livello nazionale, impedendo la richiesta a livello locale di titoli abilitativi superiori a quelli indicati.
Le Regioni e gli altri enti locali hanno l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni del decreto entro il 30.6.2017.