Con le semplificazioni in materia di CIGO introdotte dall’art. 2 del DLgs. 185/2016 (c.d. decreto correttivo del Jobs act), le imprese possono richiedere la prestazione di integrazione salariale per cause oggettivamente non evitabili – come ad esempio i fenomeni atmosferici avversi – in modo più agevole, ossia presentando domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui gli eventi si sono verificati.
Tuttavia, tale innovazione soddisfa solo parzialmente le attese delle imprese. Ad esempio, nel caso di eventi meteorologici che impediscono l’attività dell’impresa, non è del tutto chiaro quali siano gli organi accreditati che devono rilasciare i bollettini meteo da allegare alla domanda di CIGO, così come previsto dall’art. 6 del DM 15.4.2016 n. 95442. Infatti, da circa 10 anni la rilevazione è stata integralmente trasferita alle Regioni che ne affidano la gestione a organismi diversi, i quali non offrono un monitoraggio omogeneo delle condizioni meteo su tutto il territorio nazionale.
Infine, il bollettino meteo dovrebbe essere prodotto solo nei casi in cui l’INPS non è nelle condizioni di conoscere il dato, in applicazione del principio ex DPR 445/2000 per cui la Pubblica amministrazione non può chiedere informazioni di cui è già a conoscenza.
Anticipo pensionistico (Ape) – Tipologie e modalità di accesso – Novità del Ddl. di bilancio 2017
Una volta approvato il Ddl. di bilancio 2017, l’anticipo pensionistico (APE) sarà operativo solo dopo l’emanazione del decreto attuativo, che dovrà modulare la percentuale massima di anticipo in base al numero di anni di fruizione e in modo tale da non generare un gap troppo rilevante tra l’assegno APE e il trattamento pensionistico da cui deriva il prestito. Al riguardo, si ipotizza di consentire l’accesso al 95% della pensione teorica con un anno di anticipo e al 90% con due anni di anticipo.
Inoltre, per le Regioni del sud, a partire dall’1.1.2017 sarà riconosciuto un bonus fino a 8.060,00 euro, relativo ai contributi a carico del datore di lavoro, destinato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. L’agevolazione durerà un anno e potrà essere recuperata con l’Uniemens entro febbraio 2019.
Infine, con l’approvazione del Ddl. di bilancio 2017 si consentirà un risparmio sui contributi previdenziali (fino a 9.750,00 euro in tre anni), per quelle aziende che assumono apprendisti o ragazzi impiegati nell’alternanza scuola-lavoro.
Costituzione delle start up – Novità del Ddl. di bilancio 2017
Il disegno di legge di bilancio 2017, approvato dalla Camera lo scorso 28.11.2016 e ora all’esame del Senato, prevede ulteriori benefici in materia di oneri e modalità per la costituzione delle start up innovative, che si aggiungono a quelli già previsti, in particolare, dagli artt. 25 e ss del DL 179/2012.
In primo luogo, viene modificato l’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015, che consente attualmente di redigere l’atto costitutivo di start up innovative, e successivamente di modificarlo, non solo per atto pubblico in conformità a quanto previsto dal codice civile (si vedano gli artt. 2463 e 2480 c.c. ), ma anche in forma elettronica sottoscritto con firma digitale non autenticata dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 24 del CAD. Il Ddl. di bilancio 2017 estende ora le modalità operative della disposizione anche all’art. 25 del CAD, norma relativa alla sottoscrizione dell’atto con firma elettronica avanzata autenticata (dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato).
In secondo luogo, viene prevista la modifica dell’art. 26 del DL 179/2012, mediante l’inserimento di un nuovo periodo al co 8. Ai sensi della novella legislativa, viene esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria l’atto costitutivo delle start up innovative, costituite ai sensi dell’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015, nonché di quelle costituite con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Dimissioni on line – Data di decorrenza delle dimissioni (FAQ 18 del Ministero del Lavoro)
A seguito dell’entrata in vigore, dal 12.3.2016, della procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni di cui all’art. 26 del DLgs. 151/2015, attuato dal DM 15.12.2015:
– il dipendente che intenda dimettersi deve, a pena di inefficacia, utilizzare tale procedura, provvedendo, direttamente o tramite intermediario, a compilare e trasmettere il modulo on line accessibile dal sito www.lavoro.gov.it. In tale modulo, occorre indicare la “data di decorrenza” delle dimissioni, individuata dal Ministero del Lavoro (FAQ 18) nella data a partire dalla quale – scaduto l’eventuale periodo di preavviso – il rapporto di lavoro cessa, vale a dire quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro;
– il datore di lavoro continua a dover effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del contratto di lavoro al Centro per l’impiego, da trasmettere in via telematica, entro 5 giorni dall’evento, indicando nel modello UNILAV l’ultimo giorno di lavoro e non quello di decorrenza delle dimissioni.
Decadenza dall’agevolazione per ragioni non imputabili alla parte acquirente – Responsabilità del venditore – Condizioni e limiti (Cass. 30.11.2016 n. 24400)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 30.11.2016 n. 24400, ha deciso che anche la parte venditrice è solidalmente responsabile della maggiore imposta dovuta per il caso del mancato conseguimento dell’agevolazione “prima casa” richiesta dall’acquirente di un’abitazione, ma negata dal Fisco per ragioni non imputabili alla parte acquirente.
Nella fattispecie considerata è stato ceduto un appartamento che l’Amministrazione ha giudicato avere caratteristiche “di lusso”, revocando pertanto il beneficio fiscale di cui il contribuente si era avvalso in sede di registrazione del contratto di compravendita.
Nonostante la normativa sulle caratteristiche “di lusso” delle abitazioni non sia più attualmente vigente, il caso oggetto di analisi è comunque interessante perché oggi l’agevolazione “prima casa” può essere domandata solo per abitazioni classificate in Catasto in categorie diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9.
Nella maggior parte dei casi si decade dall’agevolazione “prima casa” per motivi imputabili all’acquirente: ad esempio, perché ha dichiarato, difformemente dal vero, di risiedere o di lavorare nel Comune in cui è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato; oppure perché non ha rispettato l’impegno di trasferire la sua residenza in detto Comune entro 18 mesi dal rogito; oppure perché già è proprietario di un’altra casa nel medesimo Comune; oppure perché è proprietario, in qualsiasi parte del territorio nazionale, di altra abitazione per il cui acquisto ha già richiesto l’agevolazione (e non la aliena entro un anno dal nuovo acquisto).
Secondo la Cassazione, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione “prima casa” può verificarsi anche per ragioni non imputabili alla parte acquirente; in questi casi anche la parte venditrice deve mettere in conto una sua possibile responsabilità in caso di mancata concessione dell’agevolazione
IMU e maggiorazione TARES versate erroneamente – Rimborso – Modalità (comunicati Min. Economia e Finanze 1.12.2016)
Con due comunicati dell’1.12.2016, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha ricordato quale sia la procedura per richiedere il rimborso dell’IMU versata erroneamente allo Stato e della maggiorazione della TARES.
I contribuenti che non hanno ancora provveduto sono invitati a comunicare il proprio codice IBAN al Comune competente per la pratica di rimborso. La comunicazione vale sia nel caso in cui il codice non sia ancora stato fornito all’ente locale sia nel caso sia stato sostituito da un nuovo codice. I Comuni, infatti, attraverso un’applicazione disponibile sul portale del Federalismo fiscale, hanno a disposizione una nuova funzionalità con la quale inserire o modificare i codici IBAN per le pratiche già trasmesse.
Trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi ex DLgs. 127/2015 – Termini di esercizio dell’opzione – Rinvio per il 2017
Con il provv. 1.12.2016 n. 212804, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in fase di prima applicazione, i soggetti passivi IVA che intendono esercitare l’opzione per i regimi facoltativi di cui al DLgs. 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, avranno tempo fino al 31.3.2017.
In tal modo, limitatamente al 2017, viene posticipato di tre mesi il termine ordinariamente previsto (31 dicembre dell’anno precedente alla trasmissione dei dati).
L’obiettivo è quello di consentire sia ai soggetti passivi interessati che ai loro intermediari incaricati di valutare accuratamente l’opportunità di adottare i predetti regimi, in considerazione del fatto che i nuovi adempimenti incidono necessariamente sui processi contabili e amministrativi.
Inoltre, il provvedimento ha stabilito che i soggetti che hanno aderito al regime di trasmissione delle fatture, e che devono effettuare l’invio dei dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, possono modificare i dati già trasmessi entro i 15 giorni successivi alla scadenza, purché la modifica abbia ad oggetto le fatture riferite al medesimo trimestre.
Vengono modificati, di conseguenza, i provvedimenti attuativi del DLgs. 127/2015 (provv. 182070 e 182017 del 28.10.2016), con i quali sono state definite le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati.
Accertamento notificato alla società – Valenza nei confronti del socio (Cass. 9.8.2016 n. 16713)
Secondo la sentenza Cass. 9.8.2016 n. 16713, ai fini della riscossione della pretesa tributaria, non è necessario che l’Ufficio notifichi direttamente al socio di società di persone l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento già formalmente comunicato alla società, in quanto la notifica di un atto tributario attraverso detta società produce effetti di prescrizione anche per il socio.
Tale presupposto muove dalla considerazione che la responsabilità illimitata dei soci, in merito alle obbligazioni tributarie, rappresenta un’incombenza di tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma in debito del socio.
In sostanza, nelle società personali la responsabilità illimitata del socio è indiretta e si confonde con quella della società. Pertanto, la notifica dell’atto impositivo alla società personale produce effetti anche nei confronti del socio relativamente alla riscossione futura delle somme ed in termini di prescrizione.
Nel caso di specie, è stata notificata al socio di una snc una cartella di pagamento decorsi 10 anni dalla notifica dell’avviso di accertamento alla società.
Scomputo delle ritenute subite entro la presentazione della dichiarazione – Alternatività tra principio di competenza e principio di cassa – Novità del DL 193/2016 convertito
Tra le novità introdotte in sede di conversione del c.d. decreto fiscale (DL 193/2016) va segnalata la modifica al criterio di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto in relazione ai redditi tassati per competenza, previsto, dall’art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e dall’art. 25-bis del DPR 600/73.
Nello specifico, sostituendo la lett. c) dell’art. 22 co. 1 del TUIR, si dispone che, per le ritenute operate nell’anno successivo a “quello di competenza” dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:
– scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi;
– scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale le ritenute sono operate.
La modifica introduce, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di competenza dei redditi (principio di competenza), la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).
Mediante modifica all’art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73, analogo principio è esteso alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Le stesse regole operano quindi con riferimento alle ritenute sui corrispettivi corrisposti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter del DPR 600/73) e nel caso delle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del DL 78/2010).
Resta fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui sono state effettuate (art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73).
Credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Novità del Ddl. di bilancio 2017
Il Ddl. di bilancio 2017 proroga, con alcune modifiche, il credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive di cui all’art. 10 del DL 83/2014.
Tra le principali modifiche, si segnalano le seguenti:
– il credito d’imposta è riconosciuto anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018;
– la misura dell’agevolazione è incrementata al 65% (in luogo del precedente 30%);
– l’agevolazione spetta a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto di mobili;
– sono inclusi tra i beneficiari del credito d’imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica;
– il credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo (in luogo delle tre precedenti) e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.