Assenza per malattia del lavoratore – Superamento del periodo di comporto (Cass. 24.11.2016 n. 24027)

Con la sentenza n. 24027/2016, la Corte di Cassazione interviene con riferimento ad un caso di “doppio” licenziamento intimato per motivazioni diverse.
Nel caso in esame, un lavoratore era stato licenziato per superamento del periodo di comporto dovuto all’assenza per malattia e, all’oscuro del licenziamento già adottato ma non ancora comunicato, il dipendente si era recato in azienda per riprendere servizio e, in quell’occasione, aveva subito un infortunio che aveva comportato altri giorni di assenza.
Considerando scorretto e contrario a buona fede il comportamento in questione, il datore di lavoro aveva irrogato un secondo licenziamento, questa volta per giusta causa.
Il dipendente aveva contestato la legittimità del doppio provvedimento espulsivo, osservando come il primo licenziamento debba intendersi implicitamente revocato oppure l’intimazione del secondo licenziamento debba essere preclusa dall’efficacia del primo atto di recesso.
Tuttavia, tali motivi di ricorso vengono respinti dalla Cassazione, la quale ribadisce che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.

Proposta di transazione fiscale – Ambito oggettivo – Pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi previdenziali – Novità del Ddl. di bilancio 2017

Il Ddl. di bilancio 2017, che è stato approvato alla Camera e ora passa all’esame del Senato, contiene alcune novità anche in materia di procedure concorsuali, in particolare con riguardo all’istituto della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del RD 267/42.
Più nello specifico, aderendo alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria (si veda Corte di giustizia 7.4.2016 n. C-546/14), il Ddl. prevede:
– la possibilità di inserire tra i debiti per tributi oggetto della transazione fiscale, presentata con la proposta di concordato o nell’ambito delle trattative che precedono la conclusione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis del RD 267/42, e conseguentemente soggetti a pagamento parziale, anche i debiti verso l’erario per l’IVA. Tale facoltà non è prevista ai sensi del vigente art. 182-ter del RD 267/42;
– l’obbligo per il debitore di depositare una relazione redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti che la soddisfazione del credito erariale proposta dal debitore, nel caso in cui i crediti erariali abbiano natura privilegiata, non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio.

Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Novità del Ddl. di bilancio 2017

Nel confermare per il prossimo anno la tassazione agevolata dei premi di risultato nell’ottica di incentivare la produttività del lavoro e la competitività delle imprese, il Ddl. di bilancio 2017 (che, dopo aver ottenuto l’approvazione della Camera in data 28.11.2016, passa al vaglio del Senato):
– amplia la platea dei potenziali beneficiari della c.d. “detassazione”, innalzando da 50.000,00 a 80.000,00 euro il limite di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente (2016), da non oltrepassare per fruire del regime fiscale sostitutivo nell’anno di riferimento;
– innalza l’importo massimo delle somme detassabili, in generale, da 2.000,00 a 3.000,00 euro e, per le aziende che, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di secondo livello, coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, da 2.500,00 a 4.000,00 euro;
– per il resto, lascia inalterato l’impianto delineato dall’art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015 e dal DM 25.3.2016, come integrati dalla circ. Agenzia Entrate 28/2016.
In particolare, restano ferme la tipologia e l’entità dell’agevolazione (imposta sostitutiva del 10%), l’inclusione nell’ambito soggettivo di applicazione dei soli dipendenti privati, la necessità che le somme agevolabili siano erogate, a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili, in esecuzione dei contratti collettivi di secondo livello ex art. 51 del DLgs. 81/2015, la nozione di “premio di risultato” rilevante, incentrata sulla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di crescita perseguiti.
Viene, altresì, mantenuta la facoltà del dipendente, ove previsto dai contratti collettivi di secondo livello, di sostituire la corresponsione dei premi con determinati beni o servizi di welfare esclusi da tassazione. Essa, anzi, viene incentiva, con la previsione di ulteriori vantaggi per coloro che optino per la conversione.

Donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale – Trattamento ai fini IVA (circ. Assonime 28.11.2016 n. 25)

Con circolare 28.11.2016 n. 25, Assonime ha affrontato le novità fiscali connesse alla disciplina che consente la donazione di prodotti alimentari e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale di cui alla L. 166/2016.
Con le modifiche apportate dalla L. 166/2016 all’art. 6 co. 15 della L. 133/99, a decorrere dal 14.9.2016, si considerano distrutti ai fini dell’IVA (essendo, così, consentita la detrazione dell’imposta assolta “a monte” per l’acquisto o produzione):
– i prodotti alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché altri prodotti da individuare con successivo decreto ministeriale;
– ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici e di altri riconosciuti (es. associazioni e fondazioni con finalità benefica), nonché nei confronti di enti privati senza scopo di lucro, costituiti per assolvere a finalità solidaristiche.
Per vincere le presunzioni di cessione connesse alla destinazione gratuita dei beni di cui sopra, il cedente è tenuto ad effettuare una comunicazione riepilogativa, su base mensile, all’Amministrazione finanziaria, indicando data, ora, luogo della cessione, oltre che la destinazione e l’ammontare dei beni ceduti.
Detta comunicazione può non essere inviata:
– qualora il valore dei beni gratuitamente ceduti non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese di riferimento;
– in ogni caso (a prescindere dal valore), per i beni alimentari facilmente deperibili.

Start up costituite in forma di srl – Modifiche dell’atto costitutivo (DM 28.10.2016)

Con il DM 28.10.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.11.2016 n. 277, il Ministero dello Sviluppo economico ha rilasciato il modello per le modifiche delle start up innovative costituite in forma di srl ai sensi dell’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015 (conv. L. 33/2015), ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
Più precisamente, con riguardo agli oneri formali, tali atti sono redatti in forma elettronica, in conformità al modello standard allegato e firmati digitalmente dal presidente dell’assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico socio, nel caso di società unipersonale.
L’atto sottoscritto secondo modalità diverse non è iscrivibile nel Registro delle imprese.
Si precisa che il decreto in commento riguarda le modifiche non comportanti la perdita dei requisiti stabiliti per le start up innovative e, conseguentemente, la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese delle stesse. Pertanto, contestualmente al deposito per l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese del verbale modificativo, viene richiesto alle start up il deposito anche della dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti.

Domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili – Novità del DLgs. 185/2016 (messaggio INPS 29.11.2016 n. 4824)

Con il messaggio 29.11.2016 n. 4824, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla nuova disposizione ex art. 15 co. 2 del DLgs. 148/2015 (modificata dal DLgs. 185/2016, correttivo del Jobs act) relativa al termine di presentazione della domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, con cui si consente alle aziende – così come chiarito dallo stesso Istituto nel precedente messaggio 4752/2016 – di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente a quello di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.
Al riguardo l’INPS chiarisce che, in fase di prima applicazione, è possibile inviare un’unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente, sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.

Note di variazione in caso di procedure concorsuali e assimilate – Novità del Ddl. di bilancio 2017

A norma dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, quando un’operazione ai fini IVA viene meno in tutto o in parte, il cedente o prestatore ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione per recuperare l’imposta inerente al relativo corrispettivo. Qualora il cedente o prestatore si avvalga di tale facoltà, il cessionario o committente deve annotare la corrispondente variazione, rilevando un debito (o minor credito) verso l’Erario.
Nel caso del concordato preventivo, la legge di stabilità 2016 aveva previsto, con decorrenza dall’1.1.2017, la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione alla data di apertura della procedura concorsuale.
Il Ddl. di bilancio 2017 elimina la menzionata disposizione, per cui tornano in auge i criteri fissati dalla prassi amministrativa che, per il concordato preventivo, prevedono l’emissione della nota di variazione al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (C.M. n. 77/2000), pur non essendo tenuto il debitore a rilevare un debito verso l’Erario in virtù dell’effetto esdebitatorio generato dall’art. 184 del RD 267/42 (ris. Agenzia delle Entrate n. 161/2001).

Comunicazione trimestrale dati IVA – Soggetti operanti nel settore agricolo – Ipotesi di esonero – Profili critici

A partire dall’1.1.2017, tali soggetti, già obbligati alla presentazione del c.d. “spesometro” ai fini della rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, saranno tenuti a comunicare i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate in ciascun trimestre. Tuttavia, il nuovo obbligo non sembra ben coordinato sotto il profilo normativo, in quanto gli stessi soggetti non sono tenuti né all’emissione delle fatture (il documento viene emesso dall’acquirente nella forma dell’autofattura), né agli obblighi di registrazione (essendo obbligati esclusivamente a conservare e numerare progressivamente le fatture).
L’esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture è stato disposto con esclusivo riferimento ai piccoli produttori agricoli situati nelle zone montane. Peraltro, i territori montani cui la norma fa riferimento sono quelli di cui all’art. 9 del DPR 601/73 e non i territori individuati ai fini dell’esenzione IMU.